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VARIANTI AL PIANO REGOLATORE

I

l Piano generale edilizio regolatore e di amplia­

mento della Città di Torino, venne approvato

con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successivamente con

decreto legge Luogotenenziale in data 10 marzo 1918,

n. 385, venne approvato un apposito Piano regolatore

edilizio e di ampliamento della zona collinare allo

scopo di disciplinare la fabbricazione ih tale zona e

nello stesso tempo favorirvi l’incremento edilizio.

Per tale piano furono stabilite particolari norme tec­

niche da osservarsi per le costruzioni ; con R. Decreto

in data 15 gennaio 1920, n. 80, vennero infine appro­

vate le varianti al piano generale vigente per la

citata legge 5 aprile 1908.

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Piano regolatore, il cui limite di validità per

l’attuazione, sia per la parte piana sia per la parte

collinare, scade nel 1958, ha previsto con larghezza

lo sviluppo futuro della Città e la sua graduale attua­

zione, ha potuto essere sufficientemente regolato in

modo da mantenere un equilibrio soddisfacente nel­

l’espansione edilizia cittadina nelle varie zone ed

ha permesso anche di apportare quelle modificazioni

al piano stesso che si sono rese necessarie per le esi­

genze contingenti di mano in mano che queste si

sono verificate. Ciò si è ottenuto senza infirmare per

nulla le caratteristiche generali del piano che anzi

si è dimostrato suscettibile di quegli adattamenti che

si sono manifestati indispensabili in relazione al

progresso sia nel campo edilizio sia in quello dei

mezzi di trasporto e nei criteri urbanistici, che spe­

cialmente nel primo decennio di Regime Fascista

ha avuto uno sbalzo poderoso.

Così gli adattamenti hanno potuto essere attuati

senza pregiudicare gli ulteriori sviluppi del piano

contemperandoli alle esigenze odierne e prevedendo

con più larga misura quelle future.

Le varianti, pertanto, che sono state man mano

adottate dalla Civica Amministrazione, al Piano rego­

latore edilizio vigente, costituiscono necessità di

ordine pratico nell'esecuzione di opere d'interesse

pubblico o per favorire in un modo migliore l’attua­

zione prossima di altre ed in taluni casi anche per

assicurare un migliore sviluppo della Città nel senso

urbanistico più lato. In tali trasformazioni sono stati

sempre tenuti presenti in modo particolare i pro­

blemi riguardanti i collegamenti con i centri vicini

e con le grandi arterie di comunicazione, nonché

quelli relativi alla salvaguardia delle bellezze pano­

ramiche specialmente della zona collinare ed alla

creazione di nuove zone verdi, polmoni vivificatori

della Città.

I

Piani regolatori delle città non possono e non

debbono essere schemi geometrici a carattere asso­

luto ma direttrici di massima che consentano elasti­

cità di manovra onde con severa oculatezza, preveg­

genza e prontezza sia possibile mantenersi all’avan­

guardia per fronteggiare le esigenze di vario genere

che giorno per giorno si affacciano e dalle quali può

dipendere l’avvenire della Città.

Tali sono i criteri che hanno guidato nello studio

delle varianti che sono state gradualmente apportate,

e che a volte sono consistite in semplici allargamenti

di qualche tratto stradale o nell’inclusione di qualche

nuova via; tali varianti furono sempre adottate

molta parsimonia e sopratutto tenendo presemi i».

ripercussioni che nelle zone adiacenti si sarebbero

risentite. Non mancano per altro modifiche radicali

di intere zone con carattere di vero miglioramento

generale, sempre che il problema venga considerato,

come è giusto, a prescindere dal punto di vista egoi­

stico del tornaconto personale.

Non è quindi necessario, come taluno forse pro­

penderebbe a credere, rimaneggiare in modo radi­

cale il Piano regolatore della Città o crearne uno

nuovo, bensì continuare in una analisi metodica,

attenta, meditata, per adattarlo maggiormente alle

varie contingenze ed integrarlo opportunatamente

ove occorra.

Con R. Decreto 10 maggio 1934, n. 978, il Governo

del Re ha approvato le varianti al Piano regolatore

edilizio e di ampliamento della Città nella parte

bassa e nella zona collinare per la cui inclusione

definitiva nel piano era stata avanzata domanda con

Deliberazione Podestarile 29 aprile 1933, fermi re­

stando i termini per l'esecuzione dei piani regolatori

originari.

Le varianti proposte erano state oggetto di attento

e particolare esame di apposita Commissione Gover­

nativa la quale aveva, anche sopratuogo, potuto

constatarne la opportunità ed aveva espresso nella

sua relazione un voto di plauso alTAmministrazione,

plauso che nella sua sobrietà risulta pienamente dal

Decreto stesso il quale riconosce le varianti «

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