

VARIANTI AL PIANO REGOLATORE
I
l Piano generale edilizio regolatore e di amplia
mento della Città di Torino, venne approvato
con legge 5 aprile 1908, n. 141, e successivamente con
decreto legge Luogotenenziale in data 10 marzo 1918,
n. 385, venne approvato un apposito Piano regolatore
edilizio e di ampliamento della zona collinare allo
scopo di disciplinare la fabbricazione ih tale zona e
nello stesso tempo favorirvi l’incremento edilizio.
Per tale piano furono stabilite particolari norme tec
niche da osservarsi per le costruzioni ; con R. Decreto
in data 15 gennaio 1920, n. 80, vennero infine appro
vate le varianti al piano generale vigente per la
citata legge 5 aprile 1908.
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Piano regolatore, il cui limite di validità per
l’attuazione, sia per la parte piana sia per la parte
collinare, scade nel 1958, ha previsto con larghezza
lo sviluppo futuro della Città e la sua graduale attua
zione, ha potuto essere sufficientemente regolato in
modo da mantenere un equilibrio soddisfacente nel
l’espansione edilizia cittadina nelle varie zone ed
ha permesso anche di apportare quelle modificazioni
al piano stesso che si sono rese necessarie per le esi
genze contingenti di mano in mano che queste si
sono verificate. Ciò si è ottenuto senza infirmare per
nulla le caratteristiche generali del piano che anzi
si è dimostrato suscettibile di quegli adattamenti che
si sono manifestati indispensabili in relazione al
progresso sia nel campo edilizio sia in quello dei
mezzi di trasporto e nei criteri urbanistici, che spe
cialmente nel primo decennio di Regime Fascista
ha avuto uno sbalzo poderoso.
Così gli adattamenti hanno potuto essere attuati
senza pregiudicare gli ulteriori sviluppi del piano
contemperandoli alle esigenze odierne e prevedendo
con più larga misura quelle future.
Le varianti, pertanto, che sono state man mano
adottate dalla Civica Amministrazione, al Piano rego
latore edilizio vigente, costituiscono necessità di
ordine pratico nell'esecuzione di opere d'interesse
pubblico o per favorire in un modo migliore l’attua
zione prossima di altre ed in taluni casi anche per
assicurare un migliore sviluppo della Città nel senso
urbanistico più lato. In tali trasformazioni sono stati
sempre tenuti presenti in modo particolare i pro
blemi riguardanti i collegamenti con i centri vicini
e con le grandi arterie di comunicazione, nonché
quelli relativi alla salvaguardia delle bellezze pano
ramiche specialmente della zona collinare ed alla
creazione di nuove zone verdi, polmoni vivificatori
della Città.
I
Piani regolatori delle città non possono e non
debbono essere schemi geometrici a carattere asso
luto ma direttrici di massima che consentano elasti
cità di manovra onde con severa oculatezza, preveg
genza e prontezza sia possibile mantenersi all’avan
guardia per fronteggiare le esigenze di vario genere
che giorno per giorno si affacciano e dalle quali può
dipendere l’avvenire della Città.
Tali sono i criteri che hanno guidato nello studio
delle varianti che sono state gradualmente apportate,
e che a volte sono consistite in semplici allargamenti
di qualche tratto stradale o nell’inclusione di qualche
nuova via; tali varianti furono sempre adottate
molta parsimonia e sopratutto tenendo presemi i».
ripercussioni che nelle zone adiacenti si sarebbero
risentite. Non mancano per altro modifiche radicali
di intere zone con carattere di vero miglioramento
generale, sempre che il problema venga considerato,
come è giusto, a prescindere dal punto di vista egoi
stico del tornaconto personale.
Non è quindi necessario, come taluno forse pro
penderebbe a credere, rimaneggiare in modo radi
cale il Piano regolatore della Città o crearne uno
nuovo, bensì continuare in una analisi metodica,
attenta, meditata, per adattarlo maggiormente alle
varie contingenze ed integrarlo opportunatamente
ove occorra.
Con R. Decreto 10 maggio 1934, n. 978, il Governo
del Re ha approvato le varianti al Piano regolatore
edilizio e di ampliamento della Città nella parte
bassa e nella zona collinare per la cui inclusione
definitiva nel piano era stata avanzata domanda con
Deliberazione Podestarile 29 aprile 1933, fermi re
stando i termini per l'esecuzione dei piani regolatori
originari.
Le varianti proposte erano state oggetto di attento
e particolare esame di apposita Commissione Gover
nativa la quale aveva, anche sopratuogo, potuto
constatarne la opportunità ed aveva espresso nella
sua relazione un voto di plauso alTAmministrazione,
plauso che nella sua sobrietà risulta pienamente dal
Decreto stesso il quale riconosce le varianti «
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