

NUOVA LEGGE SANITARIA
perfezionamento di servizi sanitari riconosciuti ne
cessari e indispensabili già dagli antenati Torinesi
di parecchi secoli addietro.
* * *
Senonchè, non tutte le città e regioni d’Italia
furono energiche, come Torino e le altre città del
Piemonte; per cui, anche pel continuo aumentare
delle popolazioni, pei maggiori contatti individuali
e collettivi, per l ’importazione di malattie infettive
esotiche, essendone divenuta più facile e frequente la
diffusione, maggiormente emerse il dovere politico di
provvedere al riguardo, con energica sollecitudine e
secondo i progressi della nuova scienza sperimentale,
all’accertamento degli avvenimenti epidemiologici,
delle relative cause specifiche e della conseguente pro
filassi razionale; ciò che avvenne per merito dei nostri
Istituti universitari, per generosità degli Ospedali
cittadini, dei quali deve sempre ricordarsi il «Cot-
tolengo >che, di concerto col mio compianto Maestro,
dott. C
andido
R
amello
, capo dell’Ufficio munici
pale d ’igiene, non discusse le disposizioni del suo
statuto, ma intervenne sempre, attivo, fattivo, silen
zioso e gratuitamente.
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Fu precisamente l’invasione colerica del 1883-84,
di cui anche Torino dovette sopportare le conse
guenze, assai, però, meno gravi di quelle di Napoli,
Spezia, Genova, che spinse il Governo ad agire con
energia e smetterla con sistemi inutili ed economi
camente dannosi, come le
quarantene,
i
cordoni sani
tari
e ridicoli, quali i famosi e fumosi
suffumigi
a
base di sternuti e di maledizioni a chi li aveva
inventati.
Dobbiamo quindi sentire, anche oggi, gratitudine
verso tre nomi ai quali spetta il merito del nostro
«risorgimento sanitario ».
Il
primo è il deputato A
gostino
B
ertani
(1813-
1886), medico garibaldino, che preparò uno schema
di «Legge sanitaria » nazionale che fu compresa ed
apprezzata dal Capo del Governo F
rancesco
C
rispi
(1819-1901) il quale, rivolgendosi tosto a Torino,
chiamò a Roma la persona tecnica competente in
materia.
Fu
questi
L u ig i P a g l ia n i ,
professore d ’igiene,
di cui da poco piangiamo la scomparsa (1848-1932):
con rapidità sorprendente, Egli provvide all’estin
zione di alcuni persistenti focolai di colèra; istituì
in Roma una scuola speciale onde disporre del ne
cessario personale tecnico competente (Direzione ge
nerale e laboratori della Sanità, medici provinciali,
ufficiali sanitari, batteriologi, chimici, veterinari) e
preparò la
Legge per la tutela dell'igiene e della
Sanità pubblica
che
F r a n c e s c o C r is p i
faceva rapi
damente approvare dal Parlamento, per modo che,
il 22 dicembre 1888, essa già entrava in funzione.
Rapidissimi, vasti furono i benefici effetti del
l'applicazione di essa: la scienza e la pratica avendo,
però, proseguito nei loro progressi, se ne dimostrò
necessario l’ampliamento, per cui il i° agosto 1907
dovette entrare in attività il secondo «Testo Unico »
che presiedette al progresso pratico dell’igiene e
della Sanità pubblica fino al 27 luglio del corrente
anno, in cui
B e n it o M u s s o lin i
fece entrare in vigore
un terzo «Testo Unico », il quale racchiude, in 394
articoli, quelli tuttavia in vigore delle due leggi pre
cedenti e quelli di leggi e regolamenti sanitari spe
ciali, approvati e provati negli ultimi anni, per atti
vità del Governo attuale, abbandonando disposizioni
superate dal progresso scientifico e dalla pratica, e
utilizzando quanto, appunto, di progressivo e pra
tico l’attuale Direzione generale della Sanità pub
blica, diretta dal benemerito igienista Dott.
G a e
t a n o B a s i l e ,
ritenne necessario e indispensabile
per la custodia efficace della pubblica Igiene e
Sanità.
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La nuova Legge comprende i seguenti disposi
tivi generali:
I. Amministrazione sanitaria centrale;
II. Igiene del suolo e dell’abitato;
III. Alimentazione;
IV. Malattie infettive dell’uomo e degli animali;
V. Difese speciali da alcune malattie infettive;
VI. Polizia mortuaria;
VII. Regolamenti locali d'igiene;
V
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. Disposizioni speciali pel Governatorato di Roma ;
IX. Disposizioni generali;
X. Disposizioni transitorie.
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Come si vede, non v ’è ramo della pubblica Igiene
che non sia contemplato nella nuova Legge, per cui
la vigilanza esercitata dalle relative Autorità, per
sonale tecnico e laboratori scientifici alla loro dispo
sizione, riuscirà, d’ora innanzi, più completa e non
provocherà proteste da parte dei contravvenuti,
poiché ciascuna categoria di vigilati, consultando
doverosamente la legge, apprenderà i suoi doveri e
i suoi diritti.
Se, conseguentemente, essi a tali disposizioni si
atterranno, ciò che non è impossibile, nè soltanto
difficile, diminuiranno i richiami, i moniti, le con
travvenzioni da parte del vigile Ufficio d’igiene e
le pene giudiziarie talvolta conseguenti.
Dovere, quindi, per chi esercita una professione
o un mestiere dalla Legge Sanitaria vigilato, è di
ricercare, in questo nuovo «Codice sanitario », quanto
lo riguarda e, lettolo attentamente, applicarlo one
stamente in pratica, il che è quanto, primi di tutti,
desiderano il Podestà e i suoi dipendenti che sovrain-
tendono al relativo servizio di vigilanza.
FRANCESCO ABBA