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NUOVA LEGGE SANITARIA

perfezionamento di servizi sanitari riconosciuti ne­

cessari e indispensabili già dagli antenati Torinesi

di parecchi secoli addietro.

* * *

Senonchè, non tutte le città e regioni d’Italia

furono energiche, come Torino e le altre città del

Piemonte; per cui, anche pel continuo aumentare

delle popolazioni, pei maggiori contatti individuali

e collettivi, per l ’importazione di malattie infettive

esotiche, essendone divenuta più facile e frequente la

diffusione, maggiormente emerse il dovere politico di

provvedere al riguardo, con energica sollecitudine e

secondo i progressi della nuova scienza sperimentale,

all’accertamento degli avvenimenti epidemiologici,

delle relative cause specifiche e della conseguente pro­

filassi razionale; ciò che avvenne per merito dei nostri

Istituti universitari, per generosità degli Ospedali

cittadini, dei quali deve sempre ricordarsi il «Cot-

tolengo >che, di concerto col mio compianto Maestro,

dott. C

andido

R

amello

, capo dell’Ufficio munici­

pale d ’igiene, non discusse le disposizioni del suo

statuto, ma intervenne sempre, attivo, fattivo, silen­

zioso e gratuitamente.

* * *

Fu precisamente l’invasione colerica del 1883-84,

di cui anche Torino dovette sopportare le conse­

guenze, assai, però, meno gravi di quelle di Napoli,

Spezia, Genova, che spinse il Governo ad agire con

energia e smetterla con sistemi inutili ed economi­

camente dannosi, come le

quarantene,

i

cordoni sani­

tari

e ridicoli, quali i famosi e fumosi

suffumigi

a

base di sternuti e di maledizioni a chi li aveva

inventati.

Dobbiamo quindi sentire, anche oggi, gratitudine

verso tre nomi ai quali spetta il merito del nostro

«risorgimento sanitario ».

Il

primo è il deputato A

gostino

B

ertani

(1813-

1886), medico garibaldino, che preparò uno schema

di «Legge sanitaria » nazionale che fu compresa ed

apprezzata dal Capo del Governo F

rancesco

C

rispi

(1819-1901) il quale, rivolgendosi tosto a Torino,

chiamò a Roma la persona tecnica competente in

materia.

Fu

questi

L u ig i P a g l ia n i ,

professore d ’igiene,

di cui da poco piangiamo la scomparsa (1848-1932):

con rapidità sorprendente, Egli provvide all’estin­

zione di alcuni persistenti focolai di colèra; istituì

in Roma una scuola speciale onde disporre del ne­

cessario personale tecnico competente (Direzione ge­

nerale e laboratori della Sanità, medici provinciali,

ufficiali sanitari, batteriologi, chimici, veterinari) e

preparò la

Legge per la tutela dell'igiene e della

Sanità pubblica

che

F r a n c e s c o C r is p i

faceva rapi­

damente approvare dal Parlamento, per modo che,

il 22 dicembre 1888, essa già entrava in funzione.

Rapidissimi, vasti furono i benefici effetti del­

l'applicazione di essa: la scienza e la pratica avendo,

però, proseguito nei loro progressi, se ne dimostrò

necessario l’ampliamento, per cui il i° agosto 1907

dovette entrare in attività il secondo «Testo Unico »

che presiedette al progresso pratico dell’igiene e

della Sanità pubblica fino al 27 luglio del corrente

anno, in cui

B e n it o M u s s o lin i

fece entrare in vigore

un terzo «Testo Unico », il quale racchiude, in 394

articoli, quelli tuttavia in vigore delle due leggi pre­

cedenti e quelli di leggi e regolamenti sanitari spe­

ciali, approvati e provati negli ultimi anni, per atti­

vità del Governo attuale, abbandonando disposizioni

superate dal progresso scientifico e dalla pratica, e

utilizzando quanto, appunto, di progressivo e pra­

tico l’attuale Direzione generale della Sanità pub­

blica, diretta dal benemerito igienista Dott.

G a e ­

t a n o B a s i l e ,

ritenne necessario e indispensabile

per la custodia efficace della pubblica Igiene e

Sanità.

* * *

La nuova Legge comprende i seguenti disposi­

tivi generali:

I. Amministrazione sanitaria centrale;

II. Igiene del suolo e dell’abitato;

III. Alimentazione;

IV. Malattie infettive dell’uomo e degli animali;

V. Difese speciali da alcune malattie infettive;

VI. Polizia mortuaria;

VII. Regolamenti locali d'igiene;

V

111

. Disposizioni speciali pel Governatorato di Roma ;

IX. Disposizioni generali;

X. Disposizioni transitorie.

* * *

Come si vede, non v ’è ramo della pubblica Igiene

che non sia contemplato nella nuova Legge, per cui

la vigilanza esercitata dalle relative Autorità, per­

sonale tecnico e laboratori scientifici alla loro dispo­

sizione, riuscirà, d’ora innanzi, più completa e non

provocherà proteste da parte dei contravvenuti,

poiché ciascuna categoria di vigilati, consultando

doverosamente la legge, apprenderà i suoi doveri e

i suoi diritti.

Se, conseguentemente, essi a tali disposizioni si

atterranno, ciò che non è impossibile, nè soltanto

difficile, diminuiranno i richiami, i moniti, le con­

travvenzioni da parte del vigile Ufficio d’igiene e

le pene giudiziarie talvolta conseguenti.

Dovere, quindi, per chi esercita una professione

o un mestiere dalla Legge Sanitaria vigilato, è di

ricercare, in questo nuovo «Codice sanitario », quanto

lo riguarda e, lettolo attentamente, applicarlo one­

stamente in pratica, il che è quanto, primi di tutti,

desiderano il Podestà e i suoi dipendenti che sovrain-

tendono al relativo servizio di vigilanza.

FRANCESCO ABBA