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IL PRESTITO RED IMI B I LE

E L’APPLICAZIONE A TORINO

I

l Regio Decret»» L«*gge 5 ott«d»rc 11*3(5, riguardante

l’emissione del prestito redimibile 5 e l'applica­

zione di una imposta straordinaria sulla proprietà

immobiliare, rientra nel quadro dei provvedimenti

finanziari adottati in occasione dell'adeguamento della

lira alle principali monete estere e trova evidente

giustificazione ndl'equa ripartizione dei carichi tri­

butari fra i possessori delle diverse forme della ric­

chezza nazionale.

È giusto quindi che la proprietà immobiliare sia

chiamata a dare il suo contributo per la vittoria,

quando si pensi che il finanziamento della guerra

vittoriosa è stato prevalentemente sostenuto dai pos­

sessori di redditi mobiliari, attraverso le operazioni

di debito pubblico e di difesa dei cambi.

La proprietà immobiliare è chiamata a concorrere

nella sottoscrizione al prestito redimibile 5 % in ra­

gione di un ventesimo del valore netto del patrimonio

immobiliare. Titolo redimibile, interesse 5 °(„ ammor­

tamento in 25 anni.

Libera a tutti la sottoscrizione; obbligatoria per i

possessori di terreni e fabbricanti in ragione del va­

lore ottenuto, salvo arrotondamento, capitalizzandone

al 5 °0 l'imponibile, moltiplicato j>er 3,(5(5 per i ter­

reni. La sottoscrizione è, in sostanza, obbligatoria

per una quota pari all'imponibile in lire carta, con

esenzione per i valori complessivi inferiori a 10.000

lire.

Inoltre per l'ammortamento del prestito obbliga­

torio, un'imposta annuale, per 1 .*»anni, pari al 3,50 °„

«lei valore così ottenuto o, più semplicemente, pari al

7" „ dell'imponibile (per i terreni moltiplicato j>er

3,66).

Alcuni proprietari, all'atto dell'emissione del pre­

stito e dell'imposta sul valore del proprio patrimonio

immobiliare, fatti i conti da soli, o letta la cartella

dell’esattore, hanno trovato che il

ralurr

calcolato

dai competenti uffici finanziari, non era quello ve­

nale, ma ne era discosto ed era talora molto lontano

dalla realtà. Di qui ingiustificate recriminazioni, pro­

teste ed accuse di ingiustizia. Sembra quindi oppor­

tuna una chiarificazione.

41

Una volta stabilito dal (loverno Fascista, per motivi

e criteri di ordine superiore, che le quote obbliga­

torie del prestito dovevano essere garantite dalla

proprietà immobiliare, l'aliquota da sottoscriversi dai

singoli contribuenti doveva forzatamente stabilirsi

in relazione al valore degli immobili posseduti. Nè

poteva pensarsi ad una stima diretta di essi sia

perchè lo stile fascista impone rapidità di concezioni

e di applicazione, sia perchè urge affrettare la valo­

rizzazione dell'impero c quindi la somministrazione

dei mezzi.

La stima dei singoli beni avrebbe portato le cose

molto in lungo. Non sappiamo quanti siano i fabbri­

cati soggetti a contributo; sappiamo però che nei

.‘>01

comuni, nei quali fu già pubblicato il nuovo

catasto, si hanno

6.."*40.000

ditte con

29.227.000

par­

ticelle. E se anche si ammettono i piccoli possessori

esenti dall'ohhligo del prestito, ne resta pur sempre

un numero enorme di obbligati, la cui stima diretta

avrebbe richiesto un tempo incalcolabile.

Non restava che ricorrere agli elementi già pronti:

ditte catastali ed imponibili, ma è ovvio che non

può pretendersi che i valori dedotti da questi ultimi

corrispondano ai valori venali.

Intanto il valore, agli effetti del prestito, si ottiene

capitalizzando l’imponibile-carta, in ragione del 100

per

5,

senza dedurne le imposte e siccome queste

sono, iti inedia e nel complesso, uguali ad un terzo

dell'imponibile, di conseguenza, quando tutti gli altri

elementi fossero esatti, di altrettanto risulta più alto

il valore dedotto. Ma occorre esaminare separata-

mente rterreni dai fabbricati.

Fabbricati:

saggio effettivo di capitalizzazione della

rendita reale variabile fra limiti molto distanti; per

esempio: basso per case di lusso, ben situate, in ot­

time condizioni di manutenzione; più alto per case

]M>vere e malandate. Tuttavia imponibili accertati

caso per caso, revisioni in ritardo, quindi sperequa­

zioni sì, ma più in favore che non in danno del

contribuente.

Tarmi:

saggio di capitalizzazione effettivo più

costante; in genere inferiore a quello del 5 % adottato

agli effetti del prestito, il ohe ne attenua la pressione

fiscale; ma estimi riferiti al 1914, cioè in oro e tra­

dotti in carta mediante il coefficiente 3,66, mentre

dal 1014 ad oggi i prezzi dei vari prodotti agricoli

e le spese sono variati in misura differentissima,

alterando continuamente le rendite reali, quasi sempre

decurtandole. Poi due grandi divisioni: comuni a

catasto nuovo e comuni a catasti vecchi. Nei comuni

a catasto nuovo la stima avviene, per legge, per qua­

lità e classi e non caso per caso, come per i fabbricati;

v si fa quindi per condizioni medie, senza tener conto

cioè dello stato effettivo dei fabbricati, dei sopras­

suoli, dei boschi, ecc. Nei comuni a catasti vecchi,

le tariffe furono aggiornate al 1914, ma lo stato delle

colture castatali è, in genere, ancora quello dell'im­

pianto.

Nessuna meraviglia, perciò, se per i terreni i con­

trasti e le incertezze siano maggiori ed i valori deter­

minati dagli uffici dell’imposte, sigli effetti del prestito,

non corrispondano che di rado agli effettivi.

Il contribuente non deve sottilizzare nei confronti

ma «leve riflettere e considerare i mezzi che lo Stato

ha dovuto adottare per la ricerca dei valori, allo

scopo del prestito. Gli si chiede, in sostanza, un con­

tributo immediato pari all’imponibile, gli si danno

i titoli corrispondenti col frutto del 5 per cento,

•la ammortizzarsi in 25 anni con un contributo

del 7 %.

Al fine poi di evitare discordanze, di particolare

gravità, fra valori fiscali e valori venali per deter­

minati terreni, la Giunta del Bilancio ha proposto

un emendamento al citato decreto legge 5 ottobre 1936

nel senso che ai fini dell’imposta straordinaria, sa­

ranno ricevuti, in diminuzione, i valori legali dei ter­

reni, per quei distretti catastali in cui, nella media,

essi risultassero superiori della metà ai valori ef

fettivi.

All’articolo 12 sono aggiunti i seguenti comma:

Tuttavia il Ministero per le Finanze prowederà,

ai soli fini dell’imposta e con decorrenza dal 1938,

alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni

appartenenti a quei distretti catastali nei quali le

valutazioni risultanti dall’applicazione delle suddette

norme sono, nella media, superiori della metà al va­

lore venale dei terreni stessi.

Sempre ai fini dell’accertamento dell’imposta sono

esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro, tali

censi, canoni e livelli capitalizzati al 100x5 del ri­

spettivo ammontare sono dedotti «lai valore immo­

biliare valutato secondo le norme suddette. Per

ottenere la detrazione gli interessati dovranno pre­

sentare, agli uffici delle imposte territorialmente com­

petenti, domanda corredata dagli elementi di prova,

nel termine di un mese dalla pubblicazione della

legge.

È importante far conoscere anche come è orga­

nizzato il servizio del Prestito nella nostra città.

Presso l’Uflìcio distrettuale «Ielle imposte dirette di

Torino venne costituito a suo tempo un reparto ap­

posito e praticamente si può considerare mobilitato

tutto l’Ufficio per far fronte tempestivamente alle

varie esigenze del servizio del prestito. Specialmente

gravoso è stato il compito nei confronti delle do­

mande «li riscatto che superano sino ad ora le 7000

e per le quali si è già provveduto alla liquùlazione

delle somme da versare in tesoreria.

Nei ruoli già spediti per il nuovo prestito figurano

a Torino circa ventottomila iscritti. La formazione

dei ruoli è stata prece«luta «tulle seguenti operazioni:

1°) esame «Ielle denuncie prodotte.

2°) coordinamento con i redditi già tassati.

3°) liquidazione generale (censiti e non censiti).

4°) formazione dei ruoli (ventottomila articoli).

Dai ruoli già spettiti figura provvisoriamente un

gettito «li oltre 55 milioni «li lire. Con la revisione

«Ielle «lenuncie, tenuto conto «lell’abbuono «lei 10%

per i riscatti, si può appr«»ssimativamente prevedere

un gettito complessivo «’ finitivo che

i i 325

e«l i 350.000.000 «li lire.

Il criterio che verrà applicato per le eventuali

revisioni è quello che viene a«lottato negli accerta­

menti ordinari sui fabbricati per la «leterminazione

dei redditi effettivi o presunti. Elementi di tale va­

lutazione potranno essere quindi gli affitti risul­

tanti «la contratti registrati, nonché, in via di compa­

razione, la ubicazione, la consistenza, la cubatura ecc.

dei fabbricati.

Più difficili e complesse saranno le valutazioni dei

fabbricati industriali e quelli delle opere in coreo

di costruzione al 5 ottobre 1936 XIV, data del

Regio Decreto legge di emissione del Prestito.

È da ritenersi che per questa massa imponente

di lavoro gli Uffici Distrettuali delle Imposte po­

trebbero avvalersi anche dell’opera, dell’esperienza

e della competenza «Ielle organizzazioni sindacali, le

quali, anche in altri campi della legislazione tri­

butaria, sono state efficacemente chiamate a colla­

borare dal Ministro delle Finanze S. E. di Revel.

Le caratteristiche dell’operazione ed il congegno

tecnico che ne assicura l’ordinato svolgimento, danno

la sicurezza assoluta nel successo del prestito obbli­

gatorio e volontario tendente alla valorizzazione della

vittoria conseguita in Africa Orientale ed alla mis­

sione civilizzatrice assunta daH’Italia Fascista.

On. SM ZO C A S H JJ