IL PRESTITO RED IMI B I LE
E L’APPLICAZIONE A TORINO
I
l Regio Decret»» L«*gge 5 ott«d»rc 11*3(5, riguardante
l’emissione del prestito redimibile 5 e l'applica
zione di una imposta straordinaria sulla proprietà
immobiliare, rientra nel quadro dei provvedimenti
finanziari adottati in occasione dell'adeguamento della
lira alle principali monete estere e trova evidente
giustificazione ndl'equa ripartizione dei carichi tri
butari fra i possessori delle diverse forme della ric
chezza nazionale.
È giusto quindi che la proprietà immobiliare sia
chiamata a dare il suo contributo per la vittoria,
quando si pensi che il finanziamento della guerra
vittoriosa è stato prevalentemente sostenuto dai pos
sessori di redditi mobiliari, attraverso le operazioni
di debito pubblico e di difesa dei cambi.
La proprietà immobiliare è chiamata a concorrere
nella sottoscrizione al prestito redimibile 5 % in ra
gione di un ventesimo del valore netto del patrimonio
immobiliare. Titolo redimibile, interesse 5 °(„ ammor
tamento in 25 anni.
Libera a tutti la sottoscrizione; obbligatoria per i
possessori di terreni e fabbricanti in ragione del va
lore ottenuto, salvo arrotondamento, capitalizzandone
al 5 °0 l'imponibile, moltiplicato j>er 3,(5(5 per i ter
reni. La sottoscrizione è, in sostanza, obbligatoria
per una quota pari all'imponibile in lire carta, con
esenzione per i valori complessivi inferiori a 10.000
lire.
Inoltre per l'ammortamento del prestito obbliga
torio, un'imposta annuale, per 1 .*»anni, pari al 3,50 °„
«lei valore così ottenuto o, più semplicemente, pari al
7" „ dell'imponibile (per i terreni moltiplicato j>er
3,66).
Alcuni proprietari, all'atto dell'emissione del pre
stito e dell'imposta sul valore del proprio patrimonio
immobiliare, fatti i conti da soli, o letta la cartella
dell’esattore, hanno trovato che il
ralurr
calcolato
dai competenti uffici finanziari, non era quello ve
nale, ma ne era discosto ed era talora molto lontano
dalla realtà. Di qui ingiustificate recriminazioni, pro
teste ed accuse di ingiustizia. Sembra quindi oppor
tuna una chiarificazione.
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Una volta stabilito dal (loverno Fascista, per motivi
e criteri di ordine superiore, che le quote obbliga
torie del prestito dovevano essere garantite dalla
proprietà immobiliare, l'aliquota da sottoscriversi dai
singoli contribuenti doveva forzatamente stabilirsi
in relazione al valore degli immobili posseduti. Nè
poteva pensarsi ad una stima diretta di essi sia
perchè lo stile fascista impone rapidità di concezioni
e di applicazione, sia perchè urge affrettare la valo
rizzazione dell'impero c quindi la somministrazione
dei mezzi.
La stima dei singoli beni avrebbe portato le cose
molto in lungo. Non sappiamo quanti siano i fabbri
cati soggetti a contributo; sappiamo però che nei
.‘>01
comuni, nei quali fu già pubblicato il nuovo
catasto, si hanno
6.."*40.000
ditte con
29.227.000
par
ticelle. E se anche si ammettono i piccoli possessori
esenti dall'ohhligo del prestito, ne resta pur sempre
un numero enorme di obbligati, la cui stima diretta
avrebbe richiesto un tempo incalcolabile.
Non restava che ricorrere agli elementi già pronti:
ditte catastali ed imponibili, ma è ovvio che non
può pretendersi che i valori dedotti da questi ultimi
corrispondano ai valori venali.
Intanto il valore, agli effetti del prestito, si ottiene
capitalizzando l’imponibile-carta, in ragione del 100
per
5,
senza dedurne le imposte e siccome queste
sono, iti inedia e nel complesso, uguali ad un terzo
dell'imponibile, di conseguenza, quando tutti gli altri
elementi fossero esatti, di altrettanto risulta più alto
il valore dedotto. Ma occorre esaminare separata-
mente rterreni dai fabbricati.
Fabbricati:
saggio effettivo di capitalizzazione della
rendita reale variabile fra limiti molto distanti; per
esempio: basso per case di lusso, ben situate, in ot
time condizioni di manutenzione; più alto per case
]M>vere e malandate. Tuttavia imponibili accertati
caso per caso, revisioni in ritardo, quindi sperequa
zioni sì, ma più in favore che non in danno del
contribuente.
Tarmi:
saggio di capitalizzazione effettivo più
costante; in genere inferiore a quello del 5 % adottato
agli effetti del prestito, il ohe ne attenua la pressione
fiscale; ma estimi riferiti al 1914, cioè in oro e tra
dotti in carta mediante il coefficiente 3,66, mentre
dal 1014 ad oggi i prezzi dei vari prodotti agricoli
e le spese sono variati in misura differentissima,
alterando continuamente le rendite reali, quasi sempre
decurtandole. Poi due grandi divisioni: comuni a
catasto nuovo e comuni a catasti vecchi. Nei comuni
a catasto nuovo la stima avviene, per legge, per qua
lità e classi e non caso per caso, come per i fabbricati;
v si fa quindi per condizioni medie, senza tener conto
cioè dello stato effettivo dei fabbricati, dei sopras
suoli, dei boschi, ecc. Nei comuni a catasti vecchi,
le tariffe furono aggiornate al 1914, ma lo stato delle
colture castatali è, in genere, ancora quello dell'im
pianto.
Nessuna meraviglia, perciò, se per i terreni i con
trasti e le incertezze siano maggiori ed i valori deter
minati dagli uffici dell’imposte, sigli effetti del prestito,
non corrispondano che di rado agli effettivi.
Il contribuente non deve sottilizzare nei confronti
ma «leve riflettere e considerare i mezzi che lo Stato
ha dovuto adottare per la ricerca dei valori, allo
scopo del prestito. Gli si chiede, in sostanza, un con
tributo immediato pari all’imponibile, gli si danno
i titoli corrispondenti col frutto del 5 per cento,
•la ammortizzarsi in 25 anni con un contributo
del 7 %.
Al fine poi di evitare discordanze, di particolare
gravità, fra valori fiscali e valori venali per deter
minati terreni, la Giunta del Bilancio ha proposto
un emendamento al citato decreto legge 5 ottobre 1936
nel senso che ai fini dell’imposta straordinaria, sa
ranno ricevuti, in diminuzione, i valori legali dei ter
reni, per quei distretti catastali in cui, nella media,
essi risultassero superiori della metà ai valori ef
fettivi.
All’articolo 12 sono aggiunti i seguenti comma:
Tuttavia il Ministero per le Finanze prowederà,
ai soli fini dell’imposta e con decorrenza dal 1938,
alla revisione in diminuzione dei valori dei terreni
appartenenti a quei distretti catastali nei quali le
valutazioni risultanti dall’applicazione delle suddette
norme sono, nella media, superiori della metà al va
lore venale dei terreni stessi.
Sempre ai fini dell’accertamento dell’imposta sono
esclusi i censi, canoni e livelli dovuti in denaro, tali
censi, canoni e livelli capitalizzati al 100x5 del ri
spettivo ammontare sono dedotti «lai valore immo
biliare valutato secondo le norme suddette. Per
ottenere la detrazione gli interessati dovranno pre
sentare, agli uffici delle imposte territorialmente com
petenti, domanda corredata dagli elementi di prova,
nel termine di un mese dalla pubblicazione della
legge.
È importante far conoscere anche come è orga
nizzato il servizio del Prestito nella nostra città.
Presso l’Uflìcio distrettuale «Ielle imposte dirette di
Torino venne costituito a suo tempo un reparto ap
posito e praticamente si può considerare mobilitato
tutto l’Ufficio per far fronte tempestivamente alle
varie esigenze del servizio del prestito. Specialmente
gravoso è stato il compito nei confronti delle do
mande «li riscatto che superano sino ad ora le 7000
e per le quali si è già provveduto alla liquùlazione
delle somme da versare in tesoreria.
Nei ruoli già spediti per il nuovo prestito figurano
a Torino circa ventottomila iscritti. La formazione
dei ruoli è stata prece«luta «tulle seguenti operazioni:
1°) esame «Ielle denuncie prodotte.
2°) coordinamento con i redditi già tassati.
3°) liquidazione generale (censiti e non censiti).
4°) formazione dei ruoli (ventottomila articoli).
Dai ruoli già spettiti figura provvisoriamente un
gettito «li oltre 55 milioni «li lire. Con la revisione
«Ielle «lenuncie, tenuto conto «lell’abbuono «lei 10%
per i riscatti, si può appr«»ssimativamente prevedere
un gettito complessivo «’ finitivo che
i i 325
e«l i 350.000.000 «li lire.
Il criterio che verrà applicato per le eventuali
revisioni è quello che viene a«lottato negli accerta
menti ordinari sui fabbricati per la «leterminazione
dei redditi effettivi o presunti. Elementi di tale va
lutazione potranno essere quindi gli affitti risul
tanti «la contratti registrati, nonché, in via di compa
razione, la ubicazione, la consistenza, la cubatura ecc.
dei fabbricati.
Più difficili e complesse saranno le valutazioni dei
fabbricati industriali e quelli delle opere in coreo
di costruzione al 5 ottobre 1936 XIV, data del
Regio Decreto legge di emissione del Prestito.
È da ritenersi che per questa massa imponente
di lavoro gli Uffici Distrettuali delle Imposte po
trebbero avvalersi anche dell’opera, dell’esperienza
e della competenza «Ielle organizzazioni sindacali, le
quali, anche in altri campi della legislazione tri
butaria, sono state efficacemente chiamate a colla
borare dal Ministro delle Finanze S. E. di Revel.
Le caratteristiche dell’operazione ed il congegno
tecnico che ne assicura l’ordinato svolgimento, danno
la sicurezza assoluta nel successo del prestito obbli
gatorio e volontario tendente alla valorizzazione della
vittoria conseguita in Africa Orientale ed alla mis
sione civilizzatrice assunta daH’Italia Fascista.
On. SM ZO C A S H JJ




