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ogni atto processuale e per ogni strumento

debite et decenter.

La

scribania

era in genere

data in appalto e i proventi accensati ai notai

stessi della curia.

4.

— Tutte queste entrate erano percepite

dal Comune ogni anno e possono conside-

rarsi come quelle ordinarie del suo bilancio.

Nel complesso non erano cospicue e, come si

dirà in appresso, assolutamente insufficienti

alle spese del Comune. Volendone fare un cal­

colo approssimativo al massimo non potreb­

bero valutarsi più di 5000 fiorini all'anno, cal­

colandosi il reddito medio della

gabella grossa

in

2000

fiorini, quello dei molini in fiorini

1200. quello della

gabella minuta

e

dAYintrata

vini

in fiorini

1000

, e 800 fiorini circa tutte

le rimanenti, cifra però forse un po' alta.

Senonchè queste entrate, che appena tocca­

vano i 5000 fiorini, venivano notevolmente

elevate dai proventi della

talea e

del

taxus.

imposti ogni qualvolta fosse necessità di spese

straordinarie o necessitasse rimediare denaro,

per porre in pareggio il bilancio o far fronte

alle frequenti contribuzioni, a cui la città

doveva sottostare per ordine del duca. La

talea

e il

taxus.

pur avendo gli stessi caratteri

di tributi straordinari, differivano notevol­

mente. La

talea

era l'antica imposta sui

cires.

ragguagliata ai loro beni, descritti nei

registra

,

che venivano compilati ad intervallo di qual­

che anno. Gli abitanti di Torino, che avevano

beni mobili ed immobili, erano obbligati a

denunciarli al comune, che, controllate e

rettificate le loro dichiarazioni, determinava

il patrimonio di ciascuno. La

talea,

veniva

prelevata in una percentuale sul valore patri­

moniale così accertato, che serviva come base

imponibile per il pagamento del tributo. La

talea

era imposta per sopperire alle spese del

Comune, specialmente quando per esigenze di

guerra o di difesa, per spese eccezionali, per il

rimborso di prestiti, non fosse possibile far

fronte al disavanzo, con mezzi ordinari. Così il

19 gennaio 1468 fu deliberata dal maggior con­

siglio del Comune l'imposizione di una

talea

di

6

grossi su ogni libra di imponibile del

registrum

. ma. in considerazione dello stato

di guerra e dei danni e delle spese sopportate

dai contribuenti si dispose che la

talea

fosse

riscossa metà a Pentecoste e metà più avanti.

infra aliud tempus ordinandùm per predictam

credenciam.

E difatti il 9 maggio 1468 il

maggior consiglio deliberava di provvedere

alla riscossione, onde por termine alle con­

tinue sollecitazioni e intimazioni per paga­

menti arretrati dovuti al duca e per evitare

ut

ulterius rexari

et inquietari laboribus et

expensis

per

arestationes. citationes et alias

molestias.

Altra talea di

6

grossi per libra

viene deliberata il 25 ottobre 1468 e altra

ancora di pari importo il 10 aprile 1470,

ad

habendum pecunias et satisfacendo credito-

ribus comunitatis et ad supportandum onera

occurrentia

,

que sine pecuniis supportari non

possunt.

Caratteristiche diverse aveva il

tAxus

che consisteva nel riparto tra i cittadini

abbienti o tra determinate categorie della

somma necessaria per pagare il

taxus

imposto

dal duca alla città, o concordato con esso in

relazione a determinate esigenze dello Stato,

o a particolari spese, in genere straordinarie,

alle quali occorreva provvedere, o al dona­

tivo per speciali concessioni fatte dal duca

alla città. Si denominava

taxus

, perchè in

genere colpiva tutte le comunità dello Stato,

le quali venivano tassate, ripartendosi tra

esse la somma complessiva richiesta o con­

cordata col duca. Così il 9 maggio 1468 nel

maggior consiglio di Torino si diede comu­

nicazione che

prò taxo facto et concesso per

patriam de tribus millibus peditibus concessis

ultra exercitum.

ridotto a

12.000

fiorini

prò

patria principatus et terre veteris.

al comune

era stata assegnata la somma di fiorini 907,

ridotta poi

ad supplicationem comunitatis

a

fiorini 800. Così per ottenere dal duca che a

Torino fosse ripristinato il Consiglio cismon­

tano di giustizia, ch'era stato soppresso, si

offre al duca il pagamento di

2000

fiorini,

che vengono ripartiti nella forma di un

taxus,

tra le persone che per la loro professione

traevano vantaggio o diretto o indiretto dal­

l'esistenza di quel supremo organo giuris­

dizionale:

doctores. procuratores. commissa

-

rios. notarios. merchatores. arterios et alios

utilitatem et comodum pereipientes.

Il

taxus

,

era in sostanza una imposta per contingente,

ripartita, nel caso di imposizione generale su

tutto lo Stato, tra le diverse comunità alle

quali ne veniva accollata una parte propor­

zionale all'onere complessivo e alla capacità

di contribuzione di ciascuna di esse. Il

taxus

poi anche se limitato alla sola città, veniva

diviso tra i cittadini

iuxta possibilitatem et

facultatem taxandi

, a criterio esclusivo del

massaro. Ma la

talea e

sopratutto il

taxus

erano pagati di malavoglia e mal sopportati

dalla cittadinanza. Il 25 novembre 1468. per

agevolarne la riscossione il maggior consiglio

nomina alcuni probiviri,

qui rerideant ipsum

taxum et habeant plenam potèstate

m

corrigendi,

concordandi, augendi et minuendi ipsum taxum...

nec non taxando de not o si fuerit aliquid taxan-

dum.

If

massaro incontra nel riscuoterlo dif­

ficoltà insormontabili, e chiede di esser libe­

rato dall'obbligo di rispondere della riscos­

sione verso la città. Il maggior consiglio

accoglie la richiesta:

maxime quia taxus novi-

ter

impositus est difficilit exactionis. ut norit

ipsa credendo tata, propter multa et caria onera

supportala superiori anno per particulares per

-