

ogni atto processuale e per ogni strumento
debite et decenter.
La
scribania
era in genere
data in appalto e i proventi accensati ai notai
stessi della curia.
4.
— Tutte queste entrate erano percepite
dal Comune ogni anno e possono conside-
rarsi come quelle ordinarie del suo bilancio.
Nel complesso non erano cospicue e, come si
dirà in appresso, assolutamente insufficienti
alle spese del Comune. Volendone fare un cal
colo approssimativo al massimo non potreb
bero valutarsi più di 5000 fiorini all'anno, cal
colandosi il reddito medio della
gabella grossa
in
2000
fiorini, quello dei molini in fiorini
1200. quello della
gabella minuta
e
dAYintrata
vini
in fiorini
1000
, e 800 fiorini circa tutte
le rimanenti, cifra però forse un po' alta.
Senonchè queste entrate, che appena tocca
vano i 5000 fiorini, venivano notevolmente
elevate dai proventi della
talea e
del
taxus.
imposti ogni qualvolta fosse necessità di spese
straordinarie o necessitasse rimediare denaro,
per porre in pareggio il bilancio o far fronte
alle frequenti contribuzioni, a cui la città
doveva sottostare per ordine del duca. La
talea
e il
taxus.
pur avendo gli stessi caratteri
di tributi straordinari, differivano notevol
mente. La
talea
era l'antica imposta sui
cires.
ragguagliata ai loro beni, descritti nei
registra
,
che venivano compilati ad intervallo di qual
che anno. Gli abitanti di Torino, che avevano
beni mobili ed immobili, erano obbligati a
denunciarli al comune, che, controllate e
rettificate le loro dichiarazioni, determinava
il patrimonio di ciascuno. La
talea,
veniva
prelevata in una percentuale sul valore patri
moniale così accertato, che serviva come base
imponibile per il pagamento del tributo. La
talea
era imposta per sopperire alle spese del
Comune, specialmente quando per esigenze di
guerra o di difesa, per spese eccezionali, per il
rimborso di prestiti, non fosse possibile far
fronte al disavanzo, con mezzi ordinari. Così il
19 gennaio 1468 fu deliberata dal maggior con
siglio del Comune l'imposizione di una
talea
di
6
grossi su ogni libra di imponibile del
registrum
. ma. in considerazione dello stato
di guerra e dei danni e delle spese sopportate
dai contribuenti si dispose che la
talea
fosse
riscossa metà a Pentecoste e metà più avanti.
infra aliud tempus ordinandùm per predictam
credenciam.
E difatti il 9 maggio 1468 il
maggior consiglio deliberava di provvedere
alla riscossione, onde por termine alle con
tinue sollecitazioni e intimazioni per paga
menti arretrati dovuti al duca e per evitare
ut
ulterius rexari
et inquietari laboribus et
expensis
per
arestationes. citationes et alias
molestias.
Altra talea di
6
grossi per libra
viene deliberata il 25 ottobre 1468 e altra
ancora di pari importo il 10 aprile 1470,
ad
habendum pecunias et satisfacendo credito-
ribus comunitatis et ad supportandum onera
occurrentia
,
que sine pecuniis supportari non
possunt.
Caratteristiche diverse aveva il
tAxus
che consisteva nel riparto tra i cittadini
abbienti o tra determinate categorie della
somma necessaria per pagare il
taxus
imposto
dal duca alla città, o concordato con esso in
relazione a determinate esigenze dello Stato,
o a particolari spese, in genere straordinarie,
alle quali occorreva provvedere, o al dona
tivo per speciali concessioni fatte dal duca
alla città. Si denominava
taxus
, perchè in
genere colpiva tutte le comunità dello Stato,
le quali venivano tassate, ripartendosi tra
esse la somma complessiva richiesta o con
cordata col duca. Così il 9 maggio 1468 nel
maggior consiglio di Torino si diede comu
nicazione che
prò taxo facto et concesso per
patriam de tribus millibus peditibus concessis
ultra exercitum.
ridotto a
12.000
fiorini
prò
patria principatus et terre veteris.
al comune
era stata assegnata la somma di fiorini 907,
ridotta poi
ad supplicationem comunitatis
a
fiorini 800. Così per ottenere dal duca che a
Torino fosse ripristinato il Consiglio cismon
tano di giustizia, ch'era stato soppresso, si
offre al duca il pagamento di
2000
fiorini,
che vengono ripartiti nella forma di un
taxus,
tra le persone che per la loro professione
traevano vantaggio o diretto o indiretto dal
l'esistenza di quel supremo organo giuris
dizionale:
doctores. procuratores. commissa
-
rios. notarios. merchatores. arterios et alios
utilitatem et comodum pereipientes.
Il
taxus
,
era in sostanza una imposta per contingente,
ripartita, nel caso di imposizione generale su
tutto lo Stato, tra le diverse comunità alle
quali ne veniva accollata una parte propor
zionale all'onere complessivo e alla capacità
di contribuzione di ciascuna di esse. Il
taxus
poi anche se limitato alla sola città, veniva
diviso tra i cittadini
iuxta possibilitatem et
facultatem taxandi
, a criterio esclusivo del
massaro. Ma la
talea e
sopratutto il
taxus
erano pagati di malavoglia e mal sopportati
dalla cittadinanza. Il 25 novembre 1468. per
agevolarne la riscossione il maggior consiglio
nomina alcuni probiviri,
qui rerideant ipsum
taxum et habeant plenam potèstate
m
corrigendi,
concordandi, augendi et minuendi ipsum taxum...
nec non taxando de not o si fuerit aliquid taxan-
dum.
If
massaro incontra nel riscuoterlo dif
ficoltà insormontabili, e chiede di esser libe
rato dall'obbligo di rispondere della riscos
sione verso la città. Il maggior consiglio
accoglie la richiesta:
maxime quia taxus novi-
ter
impositus est difficilit exactionis. ut norit
ipsa credendo tata, propter multa et caria onera
supportala superiori anno per particulares per
-
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