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Carlo Alberto istituisce la Depu–

tazione di Storia Patria, 1833 .

Olio su tela (Torino, Archivio di

Stato).

In questo ambiente può essere emblematica la figura di Federico Sclopis, il più

rappresentativo giurista del Piemonte preunitario. In lui si concentrarono le tensioni

del periodo e soprattutto la grande apertura alla più avvertita scienza giuridica d'Ol–

tralpe, francese e tedesca, con una specifica tendenza al cosmopolitismo culturale.

Alto magistrato del regno di Sardegna, futuro presidente del Senato italiano, insigne

studioso della realtà istituzionale piemontese e italiana, storico del diritto ma soprat–

tutto giurista, Sclopis era stato uno dei membri più attivi della commissione albertina

preposta tra il 1831 e il 1837 alla codificazione civile. Tenace assertore della politica

legislativa in tema di codificazione, si trovava al riguardo in polemica con Savigny,

delle cui tematiche storicistiche fu peraltro in seguito ammiratore e diffusore in Pie–

monte e in Italia. Lo scritto di Sclopis contrario alle idee savignyane in materia di

codificazione nasceva dalla situazione che si era venuta creando nel regno di Sardegna

nella prima metà degli anni trenta, durante i lavori preparatori del codice civile alber–

tino, che era destinato di

a poco a imporsi e che aveva subìto proprio in quel perio–

do un momento di stasi. Nell'ambito di una serie di

Discorsi,

intesi a dare una base

ideologica alla codificazione stessa

38 ,

Sclopis rispose al

Beruf

savignyano

39

con un

discorso dal titolo analog0

40 ,

finalizzato a rivendicare la prevalente validità della cer-

editti longobardi, fonti e studi sardi, oltre a cronache pie–

montesi, secondo una prospettiva "nazionale" italiana, per

volumi che vedranno la luce per lo più tra gli anni cin –

quanta e settanta del sec. XIX.

(L'opera

cit., pp. 429-43 9).

38

FEDERIGO SCLOPIS,

Della legislazione civile.

Discorsi,

Torino, Stamperia Reale, 1835, pp. 83- 112

(ristampa anastatica a cura di GIAN SAVINO PENE VIDARI,

Torino, Giappichelli, 1996) su cui si veda

L.

MOSCATI ,

Da

Savigny al Piemonte

cit., pp. 239-253 e

l'Introduzione

di

P ENE VIDARI alla ristampa (pp.

XIII-XXX) .

39

FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY,

Vom Beruf unsrer

Zeit fur Geseltzgebung und Rechtswissenschaft,

Heidel–

berg, 18 14.

40

FEDERIGO SCLOPIS,

Della vocazione del nostro seco–

lo alla legislazione e alla giurisprudenza,

in

Della legislazio–

ne civile. Discorsi

cit., pp. 83-112.

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