

popolazione torinese abbia conosciuto un sensibile incremento su cui
ebbe certamente un peso fondamentale un’immigrazione documenta-
ta con certezza ma difficilmente circoscrivibile nelle sue caratteristi-
che. Se mancano dati per valutare l’importanza che il flusso migrato-
rio in direzione di Torino ebbe nel colmare i vuoti creati dall’emigra-
zione, è almeno possibile conoscere le aree geografiche e gli ambiti
sociali e professionali che esso interessò e il ruolo promozionale che nei
suoi confronti ebbe il consiglio di credenza. Un’indagine approfondi-
ta e convergente su estimi,
libri summarum registri
e
Ordinati
comuna-
li consente infatti di affrontare almeno in parte questi argomenti. A
tali fonti va aggiunto il
Liber instrumentorum pactorum habitatorum ci-
vitatis Taurini
, un codice pergamenaceo che, per decisione presa nel
Consiglio Maggiore il 29 gennaio 1299, raccoglie documenti relativi
ad «abitacoli» e ad acquisti effettuati in città da immigrati ufficial-
mente ricevuti come
habitatores
a partire dal 1284. Il codice, che con-
cerne soprattutto gli anni 1289-98, fu studiato all’inizio del secolo dal
punto di vista giuridico da Dina Bizzarri, ed è assai ricco di informa-
zioni anche per chi desideri approfondire argomenti più propriamente
economico-sociali
4
.
La politica di reclutamento dei nuovi
habitatores
era decisa nel 1290
da un certo numero di
sapientes
appositamente delegati «ad negocium
habitatorum de novo recipiendorum» e, a partire dal 1293, dai quattro
clavarii
della città, coadiuvati talora da altrettanti eletti dal comune o
dai
clavarii
stessi «super habitatoribus recipiendis», ma nei casi di per-
sone di particolare riguardo con le quali era necessario stipulare accor-
di specifici, la decisione era presa direttamente dal consiglio di creden-
za. L’accettazione dei nuovi abitanti avveniva comunque sempre alla
presenza sia del giudice cittadino, in rappresentanza del potere sabau-
do, sia dei
clavarii
o della commissione appositamente eletta dal consi-
glio e prevedeva che l’
habitator
giurasse sui Vangeli di essere fedele al
principe, di abitare sempre a Torino «cum foco et catena, massaricio et
familia sua, si quam habet» e, clausola particolarmente importante in
un periodo di gravi scontri di fazione, di essere «de comune ipsius civi-
tatis et non de aliqua parte parcium que forent in ipsa civitate»; in un
L’economia
99
4
Nel codice sono trascritti pure 3 altri documenti isolati: uno del 1289, uno dell’anno 1300 e
uno del 1302. Per la parte pubblicata del
Liber
faccio riferimento all’edizione parziale di
d. biz-
zarri
,
Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale
, in «Studi Senesi»,
xxxii
(1916),
pp. 19-136, ora in
ead
.,
Studi di storia del diritto italiano
, a cura di F. Patetta e M. Chiaudano, To-
rino 1937, pp. 61-158 (a questa seconda edizione si farà riferimento nelle note successive). I dati
relativi a documenti rimasti inediti sono stati attinti direttamente dall’originale, conservato in
ASCT, Carte Sciolte, n. 8.