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popolazione torinese abbia conosciuto un sensibile incremento su cui

ebbe certamente un peso fondamentale un’immigrazione documenta-

ta con certezza ma difficilmente circoscrivibile nelle sue caratteristi-

che. Se mancano dati per valutare l’importanza che il flusso migrato-

rio in direzione di Torino ebbe nel colmare i vuoti creati dall’emigra-

zione, è almeno possibile conoscere le aree geografiche e gli ambiti

sociali e professionali che esso interessò e il ruolo promozionale che nei

suoi confronti ebbe il consiglio di credenza. Un’indagine approfondi-

ta e convergente su estimi,

libri summarum registri

e

Ordinati

comuna-

li consente infatti di affrontare almeno in parte questi argomenti. A

tali fonti va aggiunto il

Liber instrumentorum pactorum habitatorum ci-

vitatis Taurini

, un codice pergamenaceo che, per decisione presa nel

Consiglio Maggiore il 29 gennaio 1299, raccoglie documenti relativi

ad «abitacoli» e ad acquisti effettuati in città da immigrati ufficial-

mente ricevuti come

habitatores

a partire dal 1284. Il codice, che con-

cerne soprattutto gli anni 1289-98, fu studiato all’inizio del secolo dal

punto di vista giuridico da Dina Bizzarri, ed è assai ricco di informa-

zioni anche per chi desideri approfondire argomenti più propriamente

economico-sociali

4

.

La politica di reclutamento dei nuovi

habitatores

era decisa nel 1290

da un certo numero di

sapientes

appositamente delegati «ad negocium

habitatorum de novo recipiendorum» e, a partire dal 1293, dai quattro

clavarii

della città, coadiuvati talora da altrettanti eletti dal comune o

dai

clavarii

stessi «super habitatoribus recipiendis», ma nei casi di per-

sone di particolare riguardo con le quali era necessario stipulare accor-

di specifici, la decisione era presa direttamente dal consiglio di creden-

za. L’accettazione dei nuovi abitanti avveniva comunque sempre alla

presenza sia del giudice cittadino, in rappresentanza del potere sabau-

do, sia dei

clavarii

o della commissione appositamente eletta dal consi-

glio e prevedeva che l’

habitator

giurasse sui Vangeli di essere fedele al

principe, di abitare sempre a Torino «cum foco et catena, massaricio et

familia sua, si quam habet» e, clausola particolarmente importante in

un periodo di gravi scontri di fazione, di essere «de comune ipsius civi-

tatis et non de aliqua parte parcium que forent in ipsa civitate»; in un

L’economia

99

4

Nel codice sono trascritti pure 3 altri documenti isolati: uno del 1289, uno dell’anno 1300 e

uno del 1302. Per la parte pubblicata del

Liber

faccio riferimento all’edizione parziale di

d. biz-

zarri

,

Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale

, in «Studi Senesi»,

xxxii

(1916),

pp. 19-136, ora in

ead

.,

Studi di storia del diritto italiano

, a cura di F. Patetta e M. Chiaudano, To-

rino 1937, pp. 61-158 (a questa seconda edizione si farà riferimento nelle note successive). I dati

relativi a documenti rimasti inediti sono stati attinti direttamente dall’originale, conservato in

ASCT, Carte Sciolte, n. 8.