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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
dovette certamente una distinzione così lucrosa all’esser nipote di mes-
ser Luca de’ Farisei, che aveva occupato fino a quell’anno l’ufficio di
giudice
3
.
Il terzo ufficio per ordine di importanza è quello del clavario, al tem-
po stesso collaboratore del giudice nell’amministrazione della giustizia,
e responsabile della gestione dei mulini, delle acque e delle gabelle, nel-
la misura in cui queste entrate erano di pertinenza del fisco; nonché am-
ministratore delle vigne, dei prati e delle altre terre fiscali esistenti nel
distretto torinese. Al clavario spetta redigere ogni anno i rotoli con il
minuzioso rendiconto di tutte le entrate e uscite dell’amministrazione
cittadina e inviarli alla Camera dei Conti; compito che altrove tocca di
solito al castellano, equivalente del vicario. È soprattutto, a quanto pa-
re, nelle città piemontesi che l’amministrazione sabauda, trovandosi di
fronte al problema di governare centri dalla consistenza demografica
non trascurabile, introdusse la figura del clavario, per sollevare il vica-
rio da tutte le incombenze a carattere contabile. Altre peculiarità del-
l’amministrazione pedemontana, come appunto il fatto che il castella-
no, qui, prendesse a volte il nome di vicario, o che ciascuna città dispo-
nesse di un proprio giudice, anziché far capo a una giudicatura più ampia,
erano destinate a perpetuarsi nei secoli; non invece l’ufficio di clavario,
che Amedeo VIII volle abolire subito dopo l’annessione del principato
nel 1418, proprio per uniformare l’amministrazione del vicariato a quel-
la delle castellanie d’oltralpe
4
.
Il clavario, che è quasi sempre un notaio, è dunque gravato di una
responsabilità amministrativa assai più che politica, e forse per questo
accade talvolta già nel nostro periodo che l’ufficio sia concesso a un To-
rinese, scelto per lo più fra i segretari del principe; si tratta comunque
sempre di eccezioni, poiché nella maggior parte dei casi il clavario è un
notaio proveniente da qualche località vicina, ma non da Torino. Pe-
raltro il clavario, quanto e forse più del vicario o del giudice, una volta
entrato in carica tende ad assumere la cittadinanza torinese e ad acqui-
stare proprietà nel distretto, imparentandosi magari con qualche citta-
dino influente: è il caso ad esempio di Giacobino dei signori di Revi-
3
Per il matrimonio di Bertolino Gariglio cfr. AAT, prot. 19, f. 30
r
. Della concessione fatta
nel 1391 al Beamondi si fa menzione in CCT, rot. 57. Per la sua parentela col giudice cfr. CCT,
rot. 47.
4
Le disposizioni di Amedeo VIII, in data 20 luglio 1420, sono trascritte in CCT, rot. 73. Per
collocare l’amministrazione torinese nel più ampio quadro dell’amministrazione sabauda cfr.
g. ca-
stelnuovo
,
Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo
, Milano 1994, e
più brevemente
a. barbero
e
g. castelnuovo
,
Governare un ducato. L’amministrazione sabauda nel
tardo medioevo
, in «Società e Storia»,
lvii
(1992), pp. 465-511.