Table of Contents Table of Contents
Previous Page  239 / 852 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 239 / 852 Next Page
Page Background

222

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

forzosi per adempiere agli obblighi contratti; convocare i cittadini abi-

li alle armi o assumere mercenari quando il principe richiedeva la caval-

cata; trattare con i comuni e i signori vicini ogni volta che erano mi-

nacciate le libertà della città o i diritti di un singolo cittadino; mettere

all’incanto le gabelle, mutarne l’entità e introdurne se necessario di nuo-

ve; fissare i prezzi della carne, del pesce e in tempo di carestia anche del

grano; imporre la taglia e decidere se esentarne, su richiesta, cittadini

meritevoli o miserabili; stabilire la data e i regolamenti per la mietitura

e la vendemmia; nominare e pagare il maestro di scuola e il chirurgo re-

sidente in città; deliberare l’ammissione di nuovi cittadini e la conces-

sione agli eredi legittimi, o a chiunque ne avesse fatto richiesta, dei pro-

tocolli dei notai defunti; decidere le misure di sicurezza per le porte e i

turni di guardia sulle mura in caso di guerra; autorizzare qualsiasi inno-

vazione edilizia, comprese le più innocue, come la sostituzione di pila-

stri di legno con altri di mattoni nella sala di una casa privata; nomina-

re i savi di guerra e di custodia, i massari responsabili della finanza co-

munale, nonché i sindaci, che fino alla riforma del 1432 erano magistrati

straordinari incaricati di difendere in sede giudiziaria i diritti e le libertà

del comune. Ancor sempre la credenza, infine, era responsabile della

manutenzione delle mura e delle fortificazioni, della torre e del palazzo

comunale, delle strade pubbliche e soprattutto dei ponti sul Po e sulla

Dora, col diritto di imporre ai cittadini contribuzioni e prestazioni d’ope-

ra per il loro mantenimento.

Non spettava invece alla credenza eleggere ogni tre mesi i più im-

portanti magistrati del comune, i quattro clavari, da non confondere

s’intende col clavario sabaudo: la loro nomina era riservata dagli statu-

ti al vicario e al giudice, così da sancire la subordinazione politica della

città al principe. Le responsabilità dei clavari, che erano comunque sem-

pre scelti fra i consiglieri, appaiono come un’estensione di quelle della

credenza: quest’ultima delegava loro il compito di nominare gli altri uf-

ficiali del comune, come i revisori dei conti o

racionatores

, gli

extimato-

res

incaricati di valutare le proprietà dei cittadini per l’iscrizione a ca-

tasto, i

terminatores

responsabili della misurazione delle terre, nonché

due dei quattro notai della curia civile e criminale, la nomina degli altri

due essendo di spettanza del principe; ai clavari, infine, la credenza af-

fidava di solito l’incarico di nominare i savi delle varie commissioni, gli

ambasciatori da inviare al principe, e soprattutto i nuovi consiglieri da

cooptare nella credenza stessa per riempire i posti divenuti vacanti. Nel

complesso, il reclutamento dei clavari riproduceva da vicino la compo-

sizione del consiglio, anche se non tutti i credendari erano eletti con la

stessa frequenza a quell’ufficio: alcuni, i più autorevoli e i più longevi,