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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
forzosi per adempiere agli obblighi contratti; convocare i cittadini abi-
li alle armi o assumere mercenari quando il principe richiedeva la caval-
cata; trattare con i comuni e i signori vicini ogni volta che erano mi-
nacciate le libertà della città o i diritti di un singolo cittadino; mettere
all’incanto le gabelle, mutarne l’entità e introdurne se necessario di nuo-
ve; fissare i prezzi della carne, del pesce e in tempo di carestia anche del
grano; imporre la taglia e decidere se esentarne, su richiesta, cittadini
meritevoli o miserabili; stabilire la data e i regolamenti per la mietitura
e la vendemmia; nominare e pagare il maestro di scuola e il chirurgo re-
sidente in città; deliberare l’ammissione di nuovi cittadini e la conces-
sione agli eredi legittimi, o a chiunque ne avesse fatto richiesta, dei pro-
tocolli dei notai defunti; decidere le misure di sicurezza per le porte e i
turni di guardia sulle mura in caso di guerra; autorizzare qualsiasi inno-
vazione edilizia, comprese le più innocue, come la sostituzione di pila-
stri di legno con altri di mattoni nella sala di una casa privata; nomina-
re i savi di guerra e di custodia, i massari responsabili della finanza co-
munale, nonché i sindaci, che fino alla riforma del 1432 erano magistrati
straordinari incaricati di difendere in sede giudiziaria i diritti e le libertà
del comune. Ancor sempre la credenza, infine, era responsabile della
manutenzione delle mura e delle fortificazioni, della torre e del palazzo
comunale, delle strade pubbliche e soprattutto dei ponti sul Po e sulla
Dora, col diritto di imporre ai cittadini contribuzioni e prestazioni d’ope-
ra per il loro mantenimento.
Non spettava invece alla credenza eleggere ogni tre mesi i più im-
portanti magistrati del comune, i quattro clavari, da non confondere
s’intende col clavario sabaudo: la loro nomina era riservata dagli statu-
ti al vicario e al giudice, così da sancire la subordinazione politica della
città al principe. Le responsabilità dei clavari, che erano comunque sem-
pre scelti fra i consiglieri, appaiono come un’estensione di quelle della
credenza: quest’ultima delegava loro il compito di nominare gli altri uf-
ficiali del comune, come i revisori dei conti o
racionatores
, gli
extimato-
res
incaricati di valutare le proprietà dei cittadini per l’iscrizione a ca-
tasto, i
terminatores
responsabili della misurazione delle terre, nonché
due dei quattro notai della curia civile e criminale, la nomina degli altri
due essendo di spettanza del principe; ai clavari, infine, la credenza af-
fidava di solito l’incarico di nominare i savi delle varie commissioni, gli
ambasciatori da inviare al principe, e soprattutto i nuovi consiglieri da
cooptare nella credenza stessa per riempire i posti divenuti vacanti. Nel
complesso, il reclutamento dei clavari riproduceva da vicino la compo-
sizione del consiglio, anche se non tutti i credendari erano eletti con la
stessa frequenza a quell’ufficio: alcuni, i più autorevoli e i più longevi,