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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

abundantiam

capitoli anche già superati. La loro utilizzazione per rico-

struire le caratteristiche della Torino della metà del secolo

xiv

deve es-

sere quindi cauta ed equilibrata.

In proposito si deve fare presente un’altra tendenza delle raccolte

statutarie dei secoli

xiv-xv

, e cioè il fenomeno dell’imitazione. I redat-

tori dei

libri statutorum

raccoglievano il

ius proprium civitatis

, ma desi-

deravano nello stesso tempo arricchirlo di norme utili, da avere per iscrit-

to anche se non specifiche del comune, con l’obiettivo di comporre un

corpus

a loro giudizio organico, derivante da disposizioni ispirate sia dal

diritto comune che da altri statuti comunali

106

. Non si può escludere che

questo fenomeno coinvolga Torino: la sua diffusione deve pertanto in-

durre ad una certa prudenza nell’utilizzazione delle disposizioni statu-

tarie per la ricostruzione dell’effettiva vita cittadina. Ad esempio le nor-

me processuali, quelle sulle garanzie delle obbligazioni o sui pignora-

menti

107

derivano per lo più dalle acquisizioni della dottrina giuridica

dell’epoca e sono simili a quelle degli statuti di altri comuni: non sareb-

bero quindi state indispensabili, ma sono state inserite nel

liber

per da-

re maggiore certezza e sicurezza al cittadino torinese in merito a certi

procedimenti giudiziari, ad imitazione di quanto avveniva altrove, ma

senza l’istanza di tipiche esigenze locali.

È stato inoltre già sottolineato, sia dalla Bizzarri che dal Sergi, che

in più punti gli statuti torinesi sembrano derivare da quelli di Pinero-

lo

108

. Un esame comparativo della prima parte del

liber statutorum

pine-

rolese

109

e torinese conforta tale opinione. Può essere inoltre di un cer-

to interesse qualche osservazione su un particolare capitolo torinese,

quello riguardante l’omicidio

110

, reato – come noto – fra quelli più si-

gnificativi per la sensibilità collettiva e per la stessa posizione del legi-

slatore. La disciplina pare risalire al 1335, cioè alla dominazione dei Sa-

voia-Acaia

111

, ma se nel 1360 fosse apparsa inadeguata, al momento del-

la redazione del nuovo

liber

avrebbe potuto essere modificata, almeno

in qualche sua parte.

Pur senza entrare nei dettagli della casistica tipica del diritto statu-

tario, si deve in primo luogo notare che il capitolo prevede in generale

che il reo debba essere punito «secondo il diritto romano, nonostante

106

g. s. pene vidari

,

Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemon-

te

, in «Archivio storico torinese»,

xxxii

/118 (1995), dicembre, pp. 283-86.

107

BSSS, 138/1, pp. 19-31 (capp.

viii-xxvii

), 36-38 (capp.

xliv-l

).

108

Ibid.

, pp.

xlvi-xlvii

;

sergi

,

Interazioni

cit., p. 20.

109

d. segato

(a cura di),

Gli statuti di Pinerolo

, in

HPM

,

Leges municipales

, IV, coll. 29-58.

110

BSSS, 138/1, p. 96, cap.

ccix

.

111

Ibid.

, pp.

xxxv, xlvi

.