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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
abundantiam
capitoli anche già superati. La loro utilizzazione per rico-
struire le caratteristiche della Torino della metà del secolo
xiv
deve es-
sere quindi cauta ed equilibrata.
In proposito si deve fare presente un’altra tendenza delle raccolte
statutarie dei secoli
xiv-xv
, e cioè il fenomeno dell’imitazione. I redat-
tori dei
libri statutorum
raccoglievano il
ius proprium civitatis
, ma desi-
deravano nello stesso tempo arricchirlo di norme utili, da avere per iscrit-
to anche se non specifiche del comune, con l’obiettivo di comporre un
corpus
a loro giudizio organico, derivante da disposizioni ispirate sia dal
diritto comune che da altri statuti comunali
106
. Non si può escludere che
questo fenomeno coinvolga Torino: la sua diffusione deve pertanto in-
durre ad una certa prudenza nell’utilizzazione delle disposizioni statu-
tarie per la ricostruzione dell’effettiva vita cittadina. Ad esempio le nor-
me processuali, quelle sulle garanzie delle obbligazioni o sui pignora-
menti
107
derivano per lo più dalle acquisizioni della dottrina giuridica
dell’epoca e sono simili a quelle degli statuti di altri comuni: non sareb-
bero quindi state indispensabili, ma sono state inserite nel
liber
per da-
re maggiore certezza e sicurezza al cittadino torinese in merito a certi
procedimenti giudiziari, ad imitazione di quanto avveniva altrove, ma
senza l’istanza di tipiche esigenze locali.
È stato inoltre già sottolineato, sia dalla Bizzarri che dal Sergi, che
in più punti gli statuti torinesi sembrano derivare da quelli di Pinero-
lo
108
. Un esame comparativo della prima parte del
liber statutorum
pine-
rolese
109
e torinese conforta tale opinione. Può essere inoltre di un cer-
to interesse qualche osservazione su un particolare capitolo torinese,
quello riguardante l’omicidio
110
, reato – come noto – fra quelli più si-
gnificativi per la sensibilità collettiva e per la stessa posizione del legi-
slatore. La disciplina pare risalire al 1335, cioè alla dominazione dei Sa-
voia-Acaia
111
, ma se nel 1360 fosse apparsa inadeguata, al momento del-
la redazione del nuovo
liber
avrebbe potuto essere modificata, almeno
in qualche sua parte.
Pur senza entrare nei dettagli della casistica tipica del diritto statu-
tario, si deve in primo luogo notare che il capitolo prevede in generale
che il reo debba essere punito «secondo il diritto romano, nonostante
106
g. s. pene vidari
,
Censimento ed edizione degli statuti con particolare riferimento al Piemon-
te
, in «Archivio storico torinese»,
xxxii
/118 (1995), dicembre, pp. 283-86.
107
BSSS, 138/1, pp. 19-31 (capp.
viii-xxvii
), 36-38 (capp.
xliv-l
).
108
Ibid.
, pp.
xlvi-xlvii
;
sergi
,
Interazioni
cit., p. 20.
109
d. segato
(a cura di),
Gli statuti di Pinerolo
, in
HPM
,
Leges municipales
, IV, coll. 29-58.
110
BSSS, 138/1, p. 96, cap.
ccix
.
111
Ibid.
, pp.
xxxv, xlvi
.