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250

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

dal

ius commune

. Una sua «lettura» isolata da questo contesto sarebbe

imperfetta e spesso fuorviante

88

.

All’ambiente comunale interessa che vicario e giudice sabaudi, pri-

ma di prendere possesso della carica, si impegnino a tenerla corretta-

mente, da un lato usando il diritto locale, dall’altro applicando il dirit-

to generale in modo omogeneo: è logico pertanto che la preoccupazione

principale sia per il rispetto del «diritto particolare» torinese (statuti,

franchigie, consuetudini)

89

, specie dopo che Amedeo VI sembra esclu-

dere di intromettersi con propri comandi nella vita cittadina rinuncian-

do almeno formalmente alle pretese autoritarie di Tommaso III del

1280

90

, ma troviamo pure analoghe esigenze del rispetto dei

iura

, cioè

del diritto «generale» nel suo insieme

91

, a cui in più di un’occasione lo

stesso diritto statutario fa richiamo o rinvio

92

.

Una vera e propria gerarchia fra le fonti del diritto comune e del di-

ritto locale non sembra né opportuna né utile

93

. Si può però fissare qual-

che punto fermo. Innanzitutto, la norma speciale deroga a quella gene-

rale: il diritto statutario, purché preveda quel caso concreto, nell’appli-

cazione pratica precede la disciplina del

ius commune

. A sua volta il

diritto statutario è venuto emarginando le consuetudini: queste, anche

se sono sullo stesso piano dello statuto, hanno perduto molta della loro

precedente importanza proprio a causa dell’affermarsi per iscritto del

ius proprium civitatis

94

. I concetti generali non si trovano però mai nel di-

ritto statutario: per essi si deve fare riferimento alla dottrina del dirit-

to comune. Questa, inoltre, attraverso metodi interpretativi raffinati

tende per lo più ad usare non solo i principî ma spesso anche la disci-

plina specifica del

ius commune

, dando un’interpretazione restrittiva del

diritto statutario, la cui normativa casistica può facilmente essere aggi-

rata

95

. Gli statuti, inoltre, non possono andare contro i principî del di-

88

bellomo

,

L’Europa

cit., pp. 163-73 e

grossi

,

L’ordine

cit., pp. 231-35; più in particolare

u. santarelli

,

Riflessioni sulla legislazione statutaria d’Italia

, in

Miscellanea storica della Valdelsa

,

Castelfiorentino 1982, pp. 143-47 e

id.

,

Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l’analisi

di un sistema

, in «Rivista di storia del diritto italiano»,

lxii

(1989), pp. 417-28,

g. s. pene vida-

ri

,

Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica

, in

Hommages à Gérard Boulvert

, Nice 1987,

pp. 393-406.

89

BSSS, 138/1, p. 146 (cap.

cccxxvi

).

90

Ibid.

, pp.

xiv-xv

,

xxiii

,

lxxix-lxxx

.

91

Ibid.

, pp. 18-19 (capp.

i

,

iv

).

92

Ibid.

, pp. 20 (cap.

ix

), 27 (capp.

xix-xx

), 34 (cap.

xxxviii

), 36 (cap.

xlii

), 44 (cap.

lxiv

),

94 (cap.

ccv

), 96 (capp.

ccix-ccx

), 140 (cap.

cccxxiii

), 148 (cap.

cccxxxi

).

93

grossi

,

L’ordine

cit., pp. 233-34.

94

caravale

,

Ordinamenti

cit., p. 488.

95

sbriccoli

,

L’interpretazione

cit., pp. 85-465 e in sintesi 459-65.