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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
dal
ius commune
. Una sua «lettura» isolata da questo contesto sarebbe
imperfetta e spesso fuorviante
88
.
All’ambiente comunale interessa che vicario e giudice sabaudi, pri-
ma di prendere possesso della carica, si impegnino a tenerla corretta-
mente, da un lato usando il diritto locale, dall’altro applicando il dirit-
to generale in modo omogeneo: è logico pertanto che la preoccupazione
principale sia per il rispetto del «diritto particolare» torinese (statuti,
franchigie, consuetudini)
89
, specie dopo che Amedeo VI sembra esclu-
dere di intromettersi con propri comandi nella vita cittadina rinuncian-
do almeno formalmente alle pretese autoritarie di Tommaso III del
1280
90
, ma troviamo pure analoghe esigenze del rispetto dei
iura
, cioè
del diritto «generale» nel suo insieme
91
, a cui in più di un’occasione lo
stesso diritto statutario fa richiamo o rinvio
92
.
Una vera e propria gerarchia fra le fonti del diritto comune e del di-
ritto locale non sembra né opportuna né utile
93
. Si può però fissare qual-
che punto fermo. Innanzitutto, la norma speciale deroga a quella gene-
rale: il diritto statutario, purché preveda quel caso concreto, nell’appli-
cazione pratica precede la disciplina del
ius commune
. A sua volta il
diritto statutario è venuto emarginando le consuetudini: queste, anche
se sono sullo stesso piano dello statuto, hanno perduto molta della loro
precedente importanza proprio a causa dell’affermarsi per iscritto del
ius proprium civitatis
94
. I concetti generali non si trovano però mai nel di-
ritto statutario: per essi si deve fare riferimento alla dottrina del dirit-
to comune. Questa, inoltre, attraverso metodi interpretativi raffinati
tende per lo più ad usare non solo i principî ma spesso anche la disci-
plina specifica del
ius commune
, dando un’interpretazione restrittiva del
diritto statutario, la cui normativa casistica può facilmente essere aggi-
rata
95
. Gli statuti, inoltre, non possono andare contro i principî del di-
88
bellomo
,
L’Europa
cit., pp. 163-73 e
grossi
,
L’ordine
cit., pp. 231-35; più in particolare
u. santarelli
,
Riflessioni sulla legislazione statutaria d’Italia
, in
Miscellanea storica della Valdelsa
,
Castelfiorentino 1982, pp. 143-47 e
id.
,
Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l’analisi
di un sistema
, in «Rivista di storia del diritto italiano»,
lxii
(1989), pp. 417-28,
g. s. pene vida-
ri
,
Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica
, in
Hommages à Gérard Boulvert
, Nice 1987,
pp. 393-406.
89
BSSS, 138/1, p. 146 (cap.
cccxxvi
).
90
Ibid.
, pp.
xiv-xv
,
xxiii
,
lxxix-lxxx
.
91
Ibid.
, pp. 18-19 (capp.
i
,
iv
).
92
Ibid.
, pp. 20 (cap.
ix
), 27 (capp.
xix-xx
), 34 (cap.
xxxviii
), 36 (cap.
xlii
), 44 (cap.
lxiv
),
94 (cap.
ccv
), 96 (capp.
ccix-ccx
), 140 (cap.
cccxxiii
), 148 (cap.
cccxxxi
).
93
grossi
,
L’ordine
cit., pp. 233-34.
94
caravale
,
Ordinamenti
cit., p. 488.
95
sbriccoli
,
L’interpretazione
cit., pp. 85-465 e in sintesi 459-65.