

Un comune soggetto, qual era Torino sotto i Savoia, è vincolato nel-
le cariche pubbliche e nella politica estera e militare, ma ha un margine
di autonomia molto ampio
83
, quale oggi non si è per lo più abituati ad
immaginare, dopo circa due secoli di compressione delle «autonomie lo-
cali»
84
: esso ha un vero e proprio ordinamento, che si integra con quel-
lo signorile in via di sviluppo, nell’ambito del sistema giuridico del
ius
commune
, e che trova la sua manifestazione locale nelle disposizioni de-
gli statuti
85
.
Si può parlare di autonomia amministrativa, ma con un significato
ben più ampio dell’attuale accezione, se si pensa che è il comune stesso
che nei suoi statuti organizza gran parte delle magistrature comunali,
stabilisce tributi e spese, regola una milizia comunale autonoma, detta
norme a tutela dell’ordine pubblico e fissa le pene per i reati, organizza
l’amministrazione della giustizia con la normativa sul processo sia civi-
le che penale, disciplina la vita economico-commerciale ed i rapporti con
la campagna circostante, nonché con altre località. Solo il diritto priva-
to resta per lo più al di fuori degli statuti comunali
86
. Per converso, al-
l’epoca non esiste praticamente ancora un vero e proprio ordinamento
sabaudo: sono emanati provvedimenti singoli e contingenti, ma per ave-
re un primo
corpus
organico di norme – per lo più riguardanti il diritto
pubblico – si devono attendere i
Decreta seu statuta
di Amedeo VIII del
1430
87
.
Il diritto statutario rappresenta il «diritto particolare» di un certo
comune, nel nostro caso di Torino. Accanto e sopra esso, quale tessuto
connettivo dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, sta il cosid-
detto «diritto comune», cioè l’insieme delle norme del diritto romano
e del diritto canonico secondo l’interpretazione che i giuristi vengono a
dare via via alla raccolta del
corpus iuris civilis
(in cui è stato inserito pu-
re il diritto feudale) e del
corpus iuris canonici
. In questo sistema gene-
rale lo statuto ha un suo posto specifico ad attestare la risposta alle esi-
genze locali, ma non può essere mai considerato a sé: deve essere sem-
pre valutato in connessione con le regole ed i principî generali attestati
Torino sabauda
249
83
p. s. leicht
,
Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico
, Milano 1950, p. 234.
84
g. s. pene vidari
,
Comunità e suddivisioni territoriali nel Regno di Sardegna dalla Restaurazio-
ne all’Unità
, in
g. lombardi
(a cura di),
Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell’area alpi-
na occidentale. Profili storici e giuridici
, Milano 1988, pp. 175-84.
85
grossi
,
L’ordine
cit., pp. 229-35.
86
Il diritto privato, infatti, trova la sua disciplina nel
ius commune
: solo marginalmente gli sta-
tuti ne trattano.
87
i. soffietti
e
c. montanari
,
Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli
xv-xix
)
, Torino 1993, pp. 6-9;
e. cortese
,
Il diritto nella storia medievale
, II.
Il basso medioevo
, Ro-
ma 1995, pp. 248, 355-60.