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Un comune soggetto, qual era Torino sotto i Savoia, è vincolato nel-

le cariche pubbliche e nella politica estera e militare, ma ha un margine

di autonomia molto ampio

83

, quale oggi non si è per lo più abituati ad

immaginare, dopo circa due secoli di compressione delle «autonomie lo-

cali»

84

: esso ha un vero e proprio ordinamento, che si integra con quel-

lo signorile in via di sviluppo, nell’ambito del sistema giuridico del

ius

commune

, e che trova la sua manifestazione locale nelle disposizioni de-

gli statuti

85

.

Si può parlare di autonomia amministrativa, ma con un significato

ben più ampio dell’attuale accezione, se si pensa che è il comune stesso

che nei suoi statuti organizza gran parte delle magistrature comunali,

stabilisce tributi e spese, regola una milizia comunale autonoma, detta

norme a tutela dell’ordine pubblico e fissa le pene per i reati, organizza

l’amministrazione della giustizia con la normativa sul processo sia civi-

le che penale, disciplina la vita economico-commerciale ed i rapporti con

la campagna circostante, nonché con altre località. Solo il diritto priva-

to resta per lo più al di fuori degli statuti comunali

86

. Per converso, al-

l’epoca non esiste praticamente ancora un vero e proprio ordinamento

sabaudo: sono emanati provvedimenti singoli e contingenti, ma per ave-

re un primo

corpus

organico di norme – per lo più riguardanti il diritto

pubblico – si devono attendere i

Decreta seu statuta

di Amedeo VIII del

1430

87

.

Il diritto statutario rappresenta il «diritto particolare» di un certo

comune, nel nostro caso di Torino. Accanto e sopra esso, quale tessuto

connettivo dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, sta il cosid-

detto «diritto comune», cioè l’insieme delle norme del diritto romano

e del diritto canonico secondo l’interpretazione che i giuristi vengono a

dare via via alla raccolta del

corpus iuris civilis

(in cui è stato inserito pu-

re il diritto feudale) e del

corpus iuris canonici

. In questo sistema gene-

rale lo statuto ha un suo posto specifico ad attestare la risposta alle esi-

genze locali, ma non può essere mai considerato a sé: deve essere sem-

pre valutato in connessione con le regole ed i principî generali attestati

Torino sabauda

249

83

p. s. leicht

,

Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico

, Milano 1950, p. 234.

84

g. s. pene vidari

,

Comunità e suddivisioni territoriali nel Regno di Sardegna dalla Restaurazio-

ne all’Unità

, in

g. lombardi

(a cura di),

Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell’area alpi-

na occidentale. Profili storici e giuridici

, Milano 1988, pp. 175-84.

85

grossi

,

L’ordine

cit., pp. 229-35.

86

Il diritto privato, infatti, trova la sua disciplina nel

ius commune

: solo marginalmente gli sta-

tuti ne trattano.

87

i. soffietti

e

c. montanari

,

Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli

xv-xix

)

, Torino 1993, pp. 6-9;

e. cortese

,

Il diritto nella storia medievale

, II.

Il basso medioevo

, Ro-

ma 1995, pp. 248, 355-60.