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signore non può non emergere qua e là in modo esplicito, ma sembra al-

meno essere limitata sul piano formale ai casi in cui è previsto un trat-

tamento eccezionale, non lasciata completamente nella sua manifesta-

zione e realizzazione al semplice

arbitrium

signorile, come avveniva in

precedenza.

Lo statuto è per lo più espressione di garantismo per il

civis

comu-

nale

69

, anche se può essere eccessivo richiamare per quest’epoca il prin-

cipio di legalità

70

. È possibile che le norme scritte finiscano per essere

disapplicate o ignorate, ed è indispensabile precisare che lo statuto non

è tutto per il diritto locale, dato che è inserito in un sistema giuridico

piuttosto complesso, il cui funzionamento e la cui ricostruzione tocca-

no al giurista; ma è fuori dubbio che lo statuto è pur sempre un elemento

di certezza ed un punto fermo per la vita cittadina, sia per i rapporti dei

cives

fra loro, sia per quelli del comune con il signore.

Gli elementi essenziali e qualificanti dell’autonomia comunale sono

affidati alla franchigia ed allo statuto

71

, anche se non si deve ignorare

che essi sono via via modellati dalla prassi. Il funzionamento del co-

mune emerge da queste due fonti

72

: sono contenute nelle norme statu-

tarie le garanzie dello svolgimento del processo civile e penale

73

, quel-

le della fissazione delle pene (non lasciate alla discrezionalità del giu-

dice o all’oscuro meccanismo del

ius commune

)

74

, quelle del trattamento

dei beni dei cittadini e degli stranieri

75

, quelle della tutela della produ-

zione agricola e delle regole del commercio locale

76

, quelle delle com-

Torino sabauda

247

ni di nemici del conte),

xlvii

(rappresaglie a discrezione signorile),

xlviii

(debiti di

familiares

co-

mitali),

ccix

(omicidio disciplinato a scelta sabauda),

ccxliv

(banditi). Curioso notare che neppu-

re il conte può consentire di derogare alle norme sul lutto (cap.

cccxxi

, p. 135): in materia la rigi-

da disciplina comunale, per evitare inutili spese o clamori, poteva comunque andare bene, anche

per «amici» del conte (ed a questo nel complesso poco importava di derogare!)

69

a. padoa schioppa

,

Il diritto nella storia d’Europa

,

i

.

Il medioevo

, Padova 1995, p. 210.

70

Sembra nel complesso un po’ troppo formalistica l’impostazione, più che apprezzabile ma

«datata», di

u. nicolini

,

Il principio di legalità nelle democrazie italiane

, Padova 1955

2

, pp. 39-103.

71

g. s. pene vidari

,

Le libertà comunali in Piemonte

, in

Liberté et libertés. VIII

e

centenaire de la

charte des franchises d’Aoste

, Aoste 1991, pp. 151-71.

72

padoa schioppa

,

Il diritto

cit., pp. 208-10.

73

Dopo le norme sul giuramento del vicario e del giudice (capp.

i

,

iv

-

vi

, nonché

cccxxvi

), ini-

ziano subito i capitoli sul processo civile (capp.

ii

,

vii

-

xxvii

e poi

cccxxviii

-

cccxxix

), a significa-

tiva testimonianza dell’importanza attribuita alle garanzie processuali. In campo penalistico, il

ius

proprium

torinese, che precisa, chiarifica, integra e deroga riguardo al diritto comune, è ai capp.

ccv-cclv

.

74

Nell’ottica di quanto segnalato in generale da

nicolini

,

Il principio di legalità

cit., pp. 73-99-

295-334, a Torino sono in proposito significativi i capp.

i-ii

,

iv-vi

,

ccv-ccxli

,

cccxxvi-cccxxix

.

75

Si possono richiamare, ad esempio, i capp.

xl-li

,

lxii

,

cvii-cciv

,

cclxiv

,

cccxiii

-

cccxix

.

76

Tra gli altri, possono essere ricordati i capp.

xxxvi

,

liii-lviii

,

lxv

-

xcv

,

xcix

-

cvi

,

ccil

-

cclii

,

cclviii

,

cclxv

-

cclxxv

,

cccv

-

cccix

,

cccxxiiii

-

cccxxx

.