

signore non può non emergere qua e là in modo esplicito, ma sembra al-
meno essere limitata sul piano formale ai casi in cui è previsto un trat-
tamento eccezionale, non lasciata completamente nella sua manifesta-
zione e realizzazione al semplice
arbitrium
signorile, come avveniva in
precedenza.
Lo statuto è per lo più espressione di garantismo per il
civis
comu-
nale
69
, anche se può essere eccessivo richiamare per quest’epoca il prin-
cipio di legalità
70
. È possibile che le norme scritte finiscano per essere
disapplicate o ignorate, ed è indispensabile precisare che lo statuto non
è tutto per il diritto locale, dato che è inserito in un sistema giuridico
piuttosto complesso, il cui funzionamento e la cui ricostruzione tocca-
no al giurista; ma è fuori dubbio che lo statuto è pur sempre un elemento
di certezza ed un punto fermo per la vita cittadina, sia per i rapporti dei
cives
fra loro, sia per quelli del comune con il signore.
Gli elementi essenziali e qualificanti dell’autonomia comunale sono
affidati alla franchigia ed allo statuto
71
, anche se non si deve ignorare
che essi sono via via modellati dalla prassi. Il funzionamento del co-
mune emerge da queste due fonti
72
: sono contenute nelle norme statu-
tarie le garanzie dello svolgimento del processo civile e penale
73
, quel-
le della fissazione delle pene (non lasciate alla discrezionalità del giu-
dice o all’oscuro meccanismo del
ius commune
)
74
, quelle del trattamento
dei beni dei cittadini e degli stranieri
75
, quelle della tutela della produ-
zione agricola e delle regole del commercio locale
76
, quelle delle com-
Torino sabauda
247
ni di nemici del conte),
xlvii
(rappresaglie a discrezione signorile),
xlviii
(debiti di
familiares
co-
mitali),
ccix
(omicidio disciplinato a scelta sabauda),
ccxliv
(banditi). Curioso notare che neppu-
re il conte può consentire di derogare alle norme sul lutto (cap.
cccxxi
, p. 135): in materia la rigi-
da disciplina comunale, per evitare inutili spese o clamori, poteva comunque andare bene, anche
per «amici» del conte (ed a questo nel complesso poco importava di derogare!)
69
a. padoa schioppa
,
Il diritto nella storia d’Europa
,
i
.
Il medioevo
, Padova 1995, p. 210.
70
Sembra nel complesso un po’ troppo formalistica l’impostazione, più che apprezzabile ma
«datata», di
u. nicolini
,
Il principio di legalità nelle democrazie italiane
, Padova 1955
2
, pp. 39-103.
71
g. s. pene vidari
,
Le libertà comunali in Piemonte
, in
Liberté et libertés. VIII
e
centenaire de la
charte des franchises d’Aoste
, Aoste 1991, pp. 151-71.
72
padoa schioppa
,
Il diritto
cit., pp. 208-10.
73
Dopo le norme sul giuramento del vicario e del giudice (capp.
i
,
iv
-
vi
, nonché
cccxxvi
), ini-
ziano subito i capitoli sul processo civile (capp.
ii
,
vii
-
xxvii
e poi
cccxxviii
-
cccxxix
), a significa-
tiva testimonianza dell’importanza attribuita alle garanzie processuali. In campo penalistico, il
ius
proprium
torinese, che precisa, chiarifica, integra e deroga riguardo al diritto comune, è ai capp.
ccv-cclv
.
74
Nell’ottica di quanto segnalato in generale da
nicolini
,
Il principio di legalità
cit., pp. 73-99-
295-334, a Torino sono in proposito significativi i capp.
i-ii
,
iv-vi
,
ccv-ccxli
,
cccxxvi-cccxxix
.
75
Si possono richiamare, ad esempio, i capp.
xl-li
,
lxii
,
cvii-cciv
,
cclxiv
,
cccxiii
-
cccxix
.
76
Tra gli altri, possono essere ricordati i capp.
xxxvi
,
liii-lviii
,
lxv
-
xcv
,
xcix
-
cvi
,
ccil
-
cclii
,
cclviii
,
cclxv
-
cclxxv
,
cccv
-
cccix
,
cccxxiiii
-
cccxxx
.