

ogni altra disposizione statutaria». Se il diritto statutario non stabilis-
se nulla, si applicherebbe già comunque la disciplina romanistica; ma
poiché l’omicidio è un reato di grande rilevanza e poiché è per lo più di-
sciplinato minuziosamente dal diritto statutario, il capitolo intende fis-
sare per iscritto e con chiarezza che in proposito si applica proprio il di-
ritto romano, nel complesso più rigido (pena di morte) e meno certo (in-
terpretazione dottrinaria e discrezionalità giudiziale), e non una precisa
casistica statutaria. Il diritto statutario su questo argomento non inten-
de avanzare alcuno strumento garantistico a favore del
civis
torinese
112
.
Il capitolo riserva però un’ulteriore particolarità. Nella sua ultima
parte esso prevede che l’omicidio di uno straniero sia punito con la stes-
sa disciplina che è prevista nella località dello straniero per l’omicidio di
un Torinese, ma poi conclude che «se al signor conte piace di più, si os-
servi in tal caso il capitolo di Pinerolo». Se può essere già curioso – ma
comprensibilissimo – che lo statuto torinese non stabilisca nulla di pre-
ciso, ma rinvii – in base al noto principio internazionalistico della reci-
procità – ad una normativa straniera, è soprattutto inusuale la conclu-
sione, che lascia alla volontà del signore la possibilità di applicare addi-
rittura lo statuto di un altro comune, che inoltre nel 1360 non appartiene
neppure alla stessa dominazione politica
113
. Lo statuto pinerolese, a sua
volta, non offre neppure un trattamento particolarmente apprezzabile
o favorevole ai Savoia, dato che prevede una discreta sanzione pecu-
niaria (ma è certo meno della morte!) se lo straniero è suddito sabaudo,
ridotta però alla metà circa se non lo è
114
. Senza dubbio però ha il pre-
gio, sul piano della certezza, di prevedere una sanzione fissa, senza rin-
viare alla condizione della reciprocità, peraltro indice di un’imposta-
zione più raffinata dei rapporti internazionali
115
.
Torino sabauda
253
112
Ciò può essere conseguenza di un «giro di vite» introdotto da Caterina di Vienne dopo la
congiura del 1334 (
ibid.
, p.
xxxv
); nel 1360 avrebbe però potuto essere ripristinata una disciplina
statutaria locale, che era tradizionale in materia… È inoltre curioso che il legislatore comunale –
sin troppo convinto del suo potere – pretenda di fare rinvio espresso ad una disciplina che – co-
munque – già esiste senza il suo intervento…
113
Il rinvio, pertanto, poteva avere un senso nel 1335, meno nel 1360, eppure è rimasto nel
liber statutorum
…, a meno che gli statuti pinerolesi ancora a metà del secolo
xiv
fossero conside-
rati di particolare rilievo, cosa che da un esame comparativo sembra molto improbabile.
114
segato
,
Gli statuti
cit., col. 39 (cap.
xxxi
,
De homicidio perpetrato in extraneo
). La sanzio-
ne sembra di 50-56 lire (l’indeterminatezza è dovuta allo stato del manoscritto, che ha posto dub-
bi di trascrizione) se lo straniero è suddito sabaudo, di 25 lire se non lo è. Nel 1360 si trattava poi
di vedere il trattamento riservato ai sudditi degli Acaia… In ogni caso al conte di Savoia era la-
sciata la scelta dell’applicazione tra l’una e l’altra disposizione, anche in base a valutazioni politi-
che; certo, la sanzione di 25 lire per l’omicidio dello straniero non era molto.
115
Esiste un altro rinvio espresso del
liber statutorum
ad un capitolo pinerolese: BSSS, 138/1,
pp.
xlvi-xlvii,
nota 3 e p. 89, cap.
clxxxvi
. Si tratta di un rinvio abbastanza comprensibile, in
materia di acque ed acquedotto coattivo, dato che su questo argomento gli statuti pinerolesi sem-