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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
Il
liber statutorum
torinese del 1360 non ha suddivisioni in
libri
, pur
presentando rudimentali accorpamenti per materia. Uno dei più fre-
quenti dovrebbe riguardare le magistrature comunali, in genere all’ini-
zio della raccolta
116
. Ciò non avviene negli statuti di Torino, che anzi
trattano solo frammentariamente degli organi comunali, risentendo an-
che qui di una possibile influenza pinerolese, ma scostandosi per lo più
dalle coeve consolidazioni piemontesi. Senza entrare in un’analisi, an-
che sommaria, dell’ordinamento pubblico del tempo
117
, si può notare che
gli statuti stessi contengono qua e là disposizioni per la loro conoscen-
za ed osservanza, ma anche per la loro modificazione
118
.
Se il
liber statutorum
del 1360 è stato approvato dall’assemblea cit-
tadina e confermato dal conte Amedeo VI
119
, per introdurvi modifiche
è sufficiente la decisione della maggior credenza, convocata come d’uso
dal vicario o giudice su richiesta del chiavario per deliberare sull’espres-
so ordine del giorno fissato dalle medesime autorità
120
. In base alle fran-
chigie torinesi dello stesso 1360, se l’aggiunta è temporanea, basta il
consenso di giudice o vicario; se non ha limite di tempo, necessita dell’ap-
provazione comitale
121
. Il
ius statuendi
comunale deve sottostare così al
controllo signorile sia all’inizio che alla fine del procedimento di modi-
ficazione statutaria. Aggiunte e cambiamenti della raccolta organica del
1360 sono stati senza dubbio necessari, come possono testimoniare di-
rettamente i processi verbali delle riunioni consiliari contenuti negli
Or-
dinati
conservati nell’Archivio Comunale. Solo poche innovazioni sono
state però inserite nel «Codice della Catena», che ha quindi continua-
to a conservare praticamente solo il
corpus
statutario del 1360
122
.
Col passare del tempo il
liber statutorum
del 1360 ha continuato a
presentarsi come l’emblema del
ius proprium
comunale, «congelato» a
tale anno, anche se via via sono stati introdotti aggiornamenti, che –
brano piuttosto validi ed evoluti:
segato
,
Gli statuti
cit., coll. 53-54 (capp.
cviii-cx, cxiii
), 59-62
(capp.
cxlii
-
cxlix
,
cli-cliii
).
116
besta
,
Fonti
cit., pp. 536-40 sulle partizioni più frequenti; per Torino, BSSS, 138/1, pp.
vi-vii
riguardo ad una certa valutazione di alcuni accorpamenti. Nel
liber
esistono due espliciti ri-
ferimenti ad accorpamenti in materia, di statuti sui beni siti fuori le mura (
ibid.
, p. 59, prima di
cap.
cvii
) e sul diritto penale (
ibid.
, p. 93, prima di cap.
ccv
).
117
Di tale argomento si occupano altri studi in questo volume. In proposito si può rinviare a
quanto dicono sinteticamente BSSS, 138/1, pp.
vi
,
xvi-xxii
e
sergi
,
Interazioni
cit., pp. 17-20.
118
BSSS, 138/1, pp. 30-31 (capp.
xxv
,
xxviii-xxxi
), nonché p. 40 (cap.
lii
) per le deroghe, con
l’eccezione però del lutto (p. 134, cap.
cccxxi
). In altri statuti piemontesi coevi esiste peraltro una
disciplina molto più dettagliata in proposito.
119
Ibid.
, pp.
xvii
, 150-52.
120
Ibid.
, pp. 31-32 (capp.
xxviii
,
xxx-xxxi
).
121
sclopis
,
Statuta et privilegia
cit., col. 543 (doc. 30).
122
BSSS, 138/1, p.
lviii
.