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254

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

Il

liber statutorum

torinese del 1360 non ha suddivisioni in

libri

, pur

presentando rudimentali accorpamenti per materia. Uno dei più fre-

quenti dovrebbe riguardare le magistrature comunali, in genere all’ini-

zio della raccolta

116

. Ciò non avviene negli statuti di Torino, che anzi

trattano solo frammentariamente degli organi comunali, risentendo an-

che qui di una possibile influenza pinerolese, ma scostandosi per lo più

dalle coeve consolidazioni piemontesi. Senza entrare in un’analisi, an-

che sommaria, dell’ordinamento pubblico del tempo

117

, si può notare che

gli statuti stessi contengono qua e là disposizioni per la loro conoscen-

za ed osservanza, ma anche per la loro modificazione

118

.

Se il

liber statutorum

del 1360 è stato approvato dall’assemblea cit-

tadina e confermato dal conte Amedeo VI

119

, per introdurvi modifiche

è sufficiente la decisione della maggior credenza, convocata come d’uso

dal vicario o giudice su richiesta del chiavario per deliberare sull’espres-

so ordine del giorno fissato dalle medesime autorità

120

. In base alle fran-

chigie torinesi dello stesso 1360, se l’aggiunta è temporanea, basta il

consenso di giudice o vicario; se non ha limite di tempo, necessita dell’ap-

provazione comitale

121

. Il

ius statuendi

comunale deve sottostare così al

controllo signorile sia all’inizio che alla fine del procedimento di modi-

ficazione statutaria. Aggiunte e cambiamenti della raccolta organica del

1360 sono stati senza dubbio necessari, come possono testimoniare di-

rettamente i processi verbali delle riunioni consiliari contenuti negli

Or-

dinati

conservati nell’Archivio Comunale. Solo poche innovazioni sono

state però inserite nel «Codice della Catena», che ha quindi continua-

to a conservare praticamente solo il

corpus

statutario del 1360

122

.

Col passare del tempo il

liber statutorum

del 1360 ha continuato a

presentarsi come l’emblema del

ius proprium

comunale, «congelato» a

tale anno, anche se via via sono stati introdotti aggiornamenti, che –

brano piuttosto validi ed evoluti:

segato

,

Gli statuti

cit., coll. 53-54 (capp.

cviii-cx, cxiii

), 59-62

(capp.

cxlii

-

cxlix

,

cli-cliii

).

116

besta

,

Fonti

cit., pp. 536-40 sulle partizioni più frequenti; per Torino, BSSS, 138/1, pp.

vi-vii

riguardo ad una certa valutazione di alcuni accorpamenti. Nel

liber

esistono due espliciti ri-

ferimenti ad accorpamenti in materia, di statuti sui beni siti fuori le mura (

ibid.

, p. 59, prima di

cap.

cvii

) e sul diritto penale (

ibid.

, p. 93, prima di cap.

ccv

).

117

Di tale argomento si occupano altri studi in questo volume. In proposito si può rinviare a

quanto dicono sinteticamente BSSS, 138/1, pp.

vi

,

xvi-xxii

e

sergi

,

Interazioni

cit., pp. 17-20.

118

BSSS, 138/1, pp. 30-31 (capp.

xxv

,

xxviii-xxxi

), nonché p. 40 (cap.

lii

) per le deroghe, con

l’eccezione però del lutto (p. 134, cap.

cccxxi

). In altri statuti piemontesi coevi esiste peraltro una

disciplina molto più dettagliata in proposito.

119

Ibid.

, pp.

xvii

, 150-52.

120

Ibid.

, pp. 31-32 (capp.

xxviii

,

xxx-xxxi

).

121

sclopis

,

Statuta et privilegia

cit., col. 543 (doc. 30).

122

BSSS, 138/1, p.

lviii

.