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tata a servirsi, pur con comprensibili ulteriori problemi per la certezza

del diritto.

Il

liber statutorum

, ancora inedito, resta formalmente in vigore, an-

che se numerosi capitoli sono caduti per abrogazione o desuetudine: la

situazione non cambia neppure con l’edizione degli

Ordini politici

tori-

nesi

133

, che modificano per lo più capitoli di polizia locale. La vigenza

formale del «Codice della Catena» – salvo un controllo concreto sulle

singole disposizioni – resiste anche alle notevoli innovazioni legislative

settecentesche dei Savoia, che non cancellano il diritto statutario, per

quanto ridimensionato e nel complesso ormai ben poco applicato

134

. An-

cora alla fine del secolo

xviii

si sente l’esigenza di inserire nel «Libro

della Catena» una nota ministeriale del 1792 riguardante l’interpreta-

zione da dare ai rapporti fra diritto statutario e diritto comune

135

.

Solo con la codificazione ottocentesca, prima francese (1804) e poi

sabauda (1837), il

liber statutorum

perde formalmente la sua vigenza

136

.

Ma siamo ormai nella prima metà del secolo

xix

: gli interessi di una sto-

riografia, che si impegna nella riscoperta delle «glorie» locali e patrie,

riporta l’attenzione alle fonti legislative dei comuni medievali: gli sta-

tuti nel volgere di alcuni decenni sono passati da strumenti per il giuri-

sta positivo ad elementi di studio per lo storico

137

. Naturalmente quelli

di Torino, capitale sabauda ormai da secoli, sono fra i primi ad essere

considerati: essi entrano – poco dopo la caduta della loro vigenza – fra

le fonti giuridiche, finalmente edite, a disposizione degli studi storici

138

.

(

g. s. p. v.

)

Torino sabauda

257

benga (1288)

, Bordighera 1990, pp. 120-23, e in

g. s. pene vidari

,

Un ritorno di fiamma: l’edizio-

ne degli statuti comunali

, in «Studi Piemontesi»,

xxv

/2 (1996), novembre, pp. 330-31.

133

Ordini politici della città di Torino

, Torino 1578: compilati nel 1573, interinati e poi editi,

hanno subito in seguito diverse riforme.

134

montanari

,

Gli statuti

cit., pp. 124-130;

soffietti

e

montanari

,

Problemi

cit., pp. 51-64.

135

BSSS, 138/1, p.

lviii

.

136

montanari

,

Gli statuti

cit., pp. 130-34.

137

Si sofferma su tali aspetti

ibid

., pp. 135-80; cfr. pure

pene vidari

,

Un ritorno

cit, pp. 332-34.

138

In quest’ottica si deve collocare l’edizione – per quanto imperfetta e giustamente criticata

da BSSS, 138/1, pp.

lxv-lxviii

– curata da Federico Sclopis per il primo volume delle

Leges mu-

nicipales

dei

Monumenta Historiae Patriae

(cfr. sopra, nota 16). Il volume è edito nello stesso anno

1838, dal cui primo gennaio l’entrata in vigore del nuovo codice albertino ha cancellato la vigen-

za degli statuti: la coincidenza temporale può essere significativa.