

tata a servirsi, pur con comprensibili ulteriori problemi per la certezza
del diritto.
Il
liber statutorum
, ancora inedito, resta formalmente in vigore, an-
che se numerosi capitoli sono caduti per abrogazione o desuetudine: la
situazione non cambia neppure con l’edizione degli
Ordini politici
tori-
nesi
133
, che modificano per lo più capitoli di polizia locale. La vigenza
formale del «Codice della Catena» – salvo un controllo concreto sulle
singole disposizioni – resiste anche alle notevoli innovazioni legislative
settecentesche dei Savoia, che non cancellano il diritto statutario, per
quanto ridimensionato e nel complesso ormai ben poco applicato
134
. An-
cora alla fine del secolo
xviii
si sente l’esigenza di inserire nel «Libro
della Catena» una nota ministeriale del 1792 riguardante l’interpreta-
zione da dare ai rapporti fra diritto statutario e diritto comune
135
.
Solo con la codificazione ottocentesca, prima francese (1804) e poi
sabauda (1837), il
liber statutorum
perde formalmente la sua vigenza
136
.
Ma siamo ormai nella prima metà del secolo
xix
: gli interessi di una sto-
riografia, che si impegna nella riscoperta delle «glorie» locali e patrie,
riporta l’attenzione alle fonti legislative dei comuni medievali: gli sta-
tuti nel volgere di alcuni decenni sono passati da strumenti per il giuri-
sta positivo ad elementi di studio per lo storico
137
. Naturalmente quelli
di Torino, capitale sabauda ormai da secoli, sono fra i primi ad essere
considerati: essi entrano – poco dopo la caduta della loro vigenza – fra
le fonti giuridiche, finalmente edite, a disposizione degli studi storici
138
.
(
g. s. p. v.
)
Torino sabauda
257
benga (1288)
, Bordighera 1990, pp. 120-23, e in
g. s. pene vidari
,
Un ritorno di fiamma: l’edizio-
ne degli statuti comunali
, in «Studi Piemontesi»,
xxv
/2 (1996), novembre, pp. 330-31.
133
Ordini politici della città di Torino
, Torino 1578: compilati nel 1573, interinati e poi editi,
hanno subito in seguito diverse riforme.
134
montanari
,
Gli statuti
cit., pp. 124-130;
soffietti
e
montanari
,
Problemi
cit., pp. 51-64.
135
BSSS, 138/1, p.
lviii
.
136
montanari
,
Gli statuti
cit., pp. 130-34.
137
Si sofferma su tali aspetti
ibid
., pp. 135-80; cfr. pure
pene vidari
,
Un ritorno
cit, pp. 332-34.
138
In quest’ottica si deve collocare l’edizione – per quanto imperfetta e giustamente criticata
da BSSS, 138/1, pp.
lxv-lxviii
– curata da Federico Sclopis per il primo volume delle
Leges mu-
nicipales
dei
Monumenta Historiae Patriae
(cfr. sopra, nota 16). Il volume è edito nello stesso anno
1838, dal cui primo gennaio l’entrata in vigore del nuovo codice albertino ha cancellato la vigen-
za degli statuti: la coincidenza temporale può essere significativa.