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248

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

petenze, dei limiti e delle responsabilità degli amministratori comuna-

li e dei notai

77

. Si tratta di settori di grande rilievo sia per la colletti-

vità che per i singoli, a cui si aggiungono numerose altre norme a di-

sciplinare aspetti specifici della vita locale: il cittadino torinese trova

nella disposizione scritta dello statuto un punto di certezza per i suoi

comportamenti ed un freno alla discrezionalità di funzionari signorili

e comunali

78

.

Lo statuto rappresenta la garanzia dell’autonomia del comune: per

questo il primo capitolo del

liber statutorum

del 1360 impone – signifi-

cativamente – al vicario sabaudo ed al suo giudice di giurare che regge-

ranno la città «secondo il diritto, gli statuti, i capitoli e le disposizioni

seguenti, e conserveranno e rispetteranno gli stessi capitoli e statuti suc-

cessivi come sono», ribadendo tale impegno nei capitoli immediatamente

successivi ed al termine della raccolta

79

. La nuova dominazione di Ame-

deo VI riconosce al comune un’autonomia statutaria simile a quella di

altre città piemontesi soggette ai Savoia nel secolo

xiv

80

, cancellando

espressamente le pesanti restrizioni al

ius statuendi

torinese imposte da

Tommaso III nel 1280: il comune ritorna a potersi dare autonomamen-

te statuti, anche se necessita del consenso sabaudo, ma esclude in ma-

teria una competenza signorile diretta

81

. Il vicario ed il giudice, inviati

dal conte a governare ed amministrare la giustizia in città, si sovrap-

pongono all’ordinamento comunale, ma giurano di applicarne la disci-

plina attraverso il rispetto degli statuti, senza cercare di evitarne l’ap-

plicazione

82

.

77

Nel trattano, ad esempio, i capp.

iii

,

xxix

,

xxxiii

-

xxxiv

,

lxv

,

cccx

-

cccxii

,

cccxxiii

,

cccxxvii

.

78

In proposito sono significativi i capitoli iniziali e finali della raccolta, i primi probabilmen-

te dedotti dal

liber

precedente modificato secondo le necessità del momento, gli ultimi ritrovati

qua e là fra gli statuti precedenti ed inseriti al termine della raccolta anche se spesso ripetitivi dei

primi. Naturalmente, queste garanzie scritte sulla carta dovevano essere poi rispettate nella realtà…

e si sa che non sempre ciò avviene o è avvenuto. D’altronde, all’epoca si era ben lontani da quello

che sarà poi propagandato come lo «Stato di diritto», aspirazione tendenziale alla cui realizzazio-

ne per lo più non si riesce a giungere…

79

BSSS, 138/1, pp. 18-19, 145-46 (capp.

i-ii

,

iv-vi

,

cccxxvi

). È probabile che il cap.

i

derivi

dalla precedente raccolta del 1280 (

ibid.

, pp.

lxxix-lxxx

); gli altri potrebbero essere tratti da quel-

le anteriori. È noto, d’altronde, che le compilazioni statutarie erano per lo più redatte trascriven-

do i diversi

capitula

come si trovavano, senza fonderli fra loro: questo può essere un esempio, ti-

pico di una ripetitività di affermazioni, che si preferirebbero coordinate in un solo capitolo.

80

Si possono ad esempio ricordare Aosta, Ivrea, Chieri, Biella, Cuneo.

81

BSSS, 138/1, pp.

xiv-xvi

,

xxii-xxiii

,

xxxvi-xxxix

.

82

Significativo il giuramento al rispetto degli statuti «sicut iacent», per la preoccupazione

dell’ambiente comunale che attraverso l’interpretazione i giuristi (ed in specie i giudici) ne elu-

dessero l’applicazione (

m. sbriccoli

,

L’interpretazione dello statuto

, Milano 1969, pp. 401-22;

m. a. benedetto

,

Statuti [diritto intermedio]

, in

Novissimo Digesto Italiano

, XVIII, Torino 1971,

pp. 392-93).