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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
tizzatisi nel periodo di vigenza e dopo le edizioni ottocentesche dello
Sclopis e dei Duboin
61
, il testo è oggi noto soprattutto grazie alla nuova
edizione della Bizzarri
62
e ad una riproduzione fotografica del «Libro
della Catena» di poco più di quindici anni fa
63
.
Amedeo VI, con ogni probabilità in seguito a specifici accordi con i
Torinesi, riconosce espressamente l’autonomia normativa del comune
64
:
esso può reggersi secondo i propri statuti e modificarli a piacimento,
purché con il consenso signorile. Se si tratterà di disposizioni limitate
ad un anno, sarà sufficiente l’assenso del vicario e del giudice sabaudo;
se invece le disposizioni non saranno temporanee, sarà necessario quel-
lo del conte. Le precedenti pesanti limitazioni ulteriori del
ius statuendi
comunale imposte dai Savoia-Acaia sono revocate: si torna, tutto som-
mato, alla situazione normale per un comune soggetto
65
.
Nello stesso anno 1360 si procede, probabilmente con una certa fret-
ta, alla redazione del nuovo
liber statutorum
, che consente di modifica-
re ed aggiornare nei punti qualificanti e necessari la precedente legisla-
zione statutaria. La nuova raccolta è naturalmente curata e pubblicata
dalla credenza maggiore del comune per espresso consenso sabaudo
66
,
consenso che viene ribadito a compilazione avvenuta per la conferma
della consolidazione
67
. Il signore ha rinunciato ad un uso autonomo del-
la sua discrezionalità, ma in più punti – espressamente previsti dalla stes-
sa compilazione statutaria – il suo volere o la tutela dei suoi interessi
possono avere una posizione privilegiata o superiore
68
. La soggezione al
61
sclopis
,
Statuta et privilegia
cit., coll. 636-745;
c.
e
f. a. duboin
(a cura di),
Raccolta per or-
dine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti […]
, XXX,
xxviii
, Torino 1868, pp. 925-
1015. Per una valutazione critica, BSSS, 138/1, pp.
lxv-lxx
.
62
Ibid.
, pp.
lxxi-lxxii
, 1-152. La Bizzarri descrive inoltre i manoscritti esistenti:
ibid.
, pp.
li-
lxv
. Le citazioni della raccolta statutaria del 1360 via via effettuate sono fatte da questa edizio-
ne, che è senza dubbio l’unica attendibile.
63
Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento
, Torino 1981, voll. 2. Un volume ripro-
duce fotograficamente il «Libro della Catena» (quello cioè lasciato sin dal secolo
xiv
a disposizione
del pubblico, ma fissato con una catena per evitarne l’asportazione), l’altro presenta «aspetti di vi-
ta torinese» illustrati da diversi autori: per quanto più da vicino riguarda gli statuti, cfr. i contri-
buti di
g. sergi
,
Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecento
, pp. 16-20
e di
g. bocchino
,
Le vicende archivistiche del Codice della Catena dal
xiv
al
xx
secolo
, pp. 59-64, men-
tre alle pp. 65-138 è ripubblicata la già ricordata trascrizione della Bizzarri.
64
f. sclopis
,
Statuta et privilegia
cit., col. 543 (doc. 30).
65
BSSS, 138/1, pp.
xxxvii-xl
.
66
Ciò emerge chiaramente dal proemio (
ibid.
, p. 17).
67
La conferma sabauda del nuovo
liber statutorum
è del 6 giugno 1360 (
ibid.
, pp. 148-49), quin-
di anteriore alla stessa concessione formale delle franchigie, dell’8 ottobre 1360 (
ibid.
, p.
xxxix
;
sclopis
,
Statuta et privilegia
cit., col. 542, doc. 30).
68
A titolo d’esempio si possono richiamare i capitoli
xxix
(eventuali danni al signore),
xxx
(votazioni palesi solo se sono in gioco interessi signorili),
xl
(immobili feudali sabaudi),
xliv
(be-