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246

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

tizzatisi nel periodo di vigenza e dopo le edizioni ottocentesche dello

Sclopis e dei Duboin

61

, il testo è oggi noto soprattutto grazie alla nuova

edizione della Bizzarri

62

e ad una riproduzione fotografica del «Libro

della Catena» di poco più di quindici anni fa

63

.

Amedeo VI, con ogni probabilità in seguito a specifici accordi con i

Torinesi, riconosce espressamente l’autonomia normativa del comune

64

:

esso può reggersi secondo i propri statuti e modificarli a piacimento,

purché con il consenso signorile. Se si tratterà di disposizioni limitate

ad un anno, sarà sufficiente l’assenso del vicario e del giudice sabaudo;

se invece le disposizioni non saranno temporanee, sarà necessario quel-

lo del conte. Le precedenti pesanti limitazioni ulteriori del

ius statuendi

comunale imposte dai Savoia-Acaia sono revocate: si torna, tutto som-

mato, alla situazione normale per un comune soggetto

65

.

Nello stesso anno 1360 si procede, probabilmente con una certa fret-

ta, alla redazione del nuovo

liber statutorum

, che consente di modifica-

re ed aggiornare nei punti qualificanti e necessari la precedente legisla-

zione statutaria. La nuova raccolta è naturalmente curata e pubblicata

dalla credenza maggiore del comune per espresso consenso sabaudo

66

,

consenso che viene ribadito a compilazione avvenuta per la conferma

della consolidazione

67

. Il signore ha rinunciato ad un uso autonomo del-

la sua discrezionalità, ma in più punti – espressamente previsti dalla stes-

sa compilazione statutaria – il suo volere o la tutela dei suoi interessi

possono avere una posizione privilegiata o superiore

68

. La soggezione al

61

sclopis

,

Statuta et privilegia

cit., coll. 636-745;

c.

e

f. a. duboin

(a cura di),

Raccolta per or-

dine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti […]

, XXX,

xxviii

, Torino 1868, pp. 925-

1015. Per una valutazione critica, BSSS, 138/1, pp.

lxv-lxx

.

62

Ibid.

, pp.

lxxi-lxxii

, 1-152. La Bizzarri descrive inoltre i manoscritti esistenti:

ibid.

, pp.

li-

lxv

. Le citazioni della raccolta statutaria del 1360 via via effettuate sono fatte da questa edizio-

ne, che è senza dubbio l’unica attendibile.

63

Torino e i suoi Statuti nella seconda metà del Trecento

, Torino 1981, voll. 2. Un volume ripro-

duce fotograficamente il «Libro della Catena» (quello cioè lasciato sin dal secolo

xiv

a disposizione

del pubblico, ma fissato con una catena per evitarne l’asportazione), l’altro presenta «aspetti di vi-

ta torinese» illustrati da diversi autori: per quanto più da vicino riguarda gli statuti, cfr. i contri-

buti di

g. sergi

,

Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecento

, pp. 16-20

e di

g. bocchino

,

Le vicende archivistiche del Codice della Catena dal

xiv

al

xx

secolo

, pp. 59-64, men-

tre alle pp. 65-138 è ripubblicata la già ricordata trascrizione della Bizzarri.

64

f. sclopis

,

Statuta et privilegia

cit., col. 543 (doc. 30).

65

BSSS, 138/1, pp.

xxxvii-xl

.

66

Ciò emerge chiaramente dal proemio (

ibid.

, p. 17).

67

La conferma sabauda del nuovo

liber statutorum

è del 6 giugno 1360 (

ibid.

, pp. 148-49), quin-

di anteriore alla stessa concessione formale delle franchigie, dell’8 ottobre 1360 (

ibid.

, p.

xxxix

;

sclopis

,

Statuta et privilegia

cit., col. 542, doc. 30).

68

A titolo d’esempio si possono richiamare i capitoli

xxix

(eventuali danni al signore),

xxx

(votazioni palesi solo se sono in gioco interessi signorili),

xl

(immobili feudali sabaudi),

xliv

(be-