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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
comunali
36
. Di fronte alle contestazioni imperiali, una base certa della
potestà normativa comunale fu costituita da un capitolo della «pace» di
Costanza del 1183, su cui i giuristi costruirono la teoria della
permissio
degli statuti da parte imperiale, teoria che integrarono poi con quella
più ampia collegata con la
iurisdictio
comunale
37
. La dottrina giuridica
medievale non dubitò del potere comunale di emanare
statuta
, anche se
di livello più ridotto rispetto alle
leges
imperiali
38
.
Il comune di Torino dovette seguire le tendenze dell’epoca senza spe-
cifiche particolarità. Il noto diploma del 1136, con cui l’imperatore Lo-
tario riconosceva ai Torinesi di «godere della stessa libertà delle altre
città italiane»
39
, poteva essere un buon punto di riferimento per pre-
tendere che – come gli altri – i Torinesi potessero reggersi con norme
proprie. Queste erano per lo più costituite dalle consuetudini, che – se-
condo la stessa impostazione del rivalorizzato diritto romano – integra-
vano in campo locale o per aspetti specifici la disciplina generale della
lex
e del diritto imperiale
40
.
La validità dei «buoni usi» torinesi era stata d’altronde espressa-
mente riconosciuta sin dal 1116 dall’imperatore Enrico V
41
: si trattava
di riconoscimenti palesi e risalenti, che non tutte le città italiane pote-
vano vantare.
Per secoli il diritto era stato espresso più dalla norma orale che da
quella scritta: solo dalla fine del secolo
xi
questa stava riaffermandosi
con vigore nell’Italia centro-settentrionale, ove la «scuola di Bologna»
riportava in auge il diritto romano giustinianeo. A loro volta i comuni
nascenti per garanzie di certezza facevano redigere per iscritto gli usi lo-
cali, ma nello stesso tempo tendevano ad affiancarvi gli
statuta
via via
emanati dagli organi comunali. Il diritto scritto soppiantava quello con-
suetudinario, risorgeva la figura del tecnico del diritto, cioè del giurista:
le norme locali (
ius proprium civitatis
) finivano per essere identificate per
lo più con gli statuti comunali
42
, accanto e sopra i quali c’era il diritto
36
e. besta
,
Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell
’
Impero romano al secolo de-
cimosesto
, in
p. del giudice
(a cura di)
Storia del diritto italiano
, I,
ii
, Milano 1925, pp. 455-540;
u. gualazzini
,
Considerazioni in tema di legislazione statutaria
, Milano 1958
2
, pp. 101-15.
37
m. bellomo
,
Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell’età moderna
, Roma 1993
6
,
pp. 377-80.
38
gualazzini
,
Considerazioni
cit., pp. 93-107.
39
BSSS, 65, doc. 12, p. 11.
40
f. calasso
,
Medioevo del diritto
, Milano 1954, pp. 181-264, 387-89, 411-15.
41
BSSS, 65, doc. 7, p. 7.
42
v. piergiovanni
,
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine
, in
Gli statuti dei co-
muni e delle corporazioni in Italia nei secoli
xiii-xvi
, Roma 1995, pp. 13-19.