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242

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

comunali

36

. Di fronte alle contestazioni imperiali, una base certa della

potestà normativa comunale fu costituita da un capitolo della «pace» di

Costanza del 1183, su cui i giuristi costruirono la teoria della

permissio

degli statuti da parte imperiale, teoria che integrarono poi con quella

più ampia collegata con la

iurisdictio

comunale

37

. La dottrina giuridica

medievale non dubitò del potere comunale di emanare

statuta

, anche se

di livello più ridotto rispetto alle

leges

imperiali

38

.

Il comune di Torino dovette seguire le tendenze dell’epoca senza spe-

cifiche particolarità. Il noto diploma del 1136, con cui l’imperatore Lo-

tario riconosceva ai Torinesi di «godere della stessa libertà delle altre

città italiane»

39

, poteva essere un buon punto di riferimento per pre-

tendere che – come gli altri – i Torinesi potessero reggersi con norme

proprie. Queste erano per lo più costituite dalle consuetudini, che – se-

condo la stessa impostazione del rivalorizzato diritto romano – integra-

vano in campo locale o per aspetti specifici la disciplina generale della

lex

e del diritto imperiale

40

.

La validità dei «buoni usi» torinesi era stata d’altronde espressa-

mente riconosciuta sin dal 1116 dall’imperatore Enrico V

41

: si trattava

di riconoscimenti palesi e risalenti, che non tutte le città italiane pote-

vano vantare.

Per secoli il diritto era stato espresso più dalla norma orale che da

quella scritta: solo dalla fine del secolo

xi

questa stava riaffermandosi

con vigore nell’Italia centro-settentrionale, ove la «scuola di Bologna»

riportava in auge il diritto romano giustinianeo. A loro volta i comuni

nascenti per garanzie di certezza facevano redigere per iscritto gli usi lo-

cali, ma nello stesso tempo tendevano ad affiancarvi gli

statuta

via via

emanati dagli organi comunali. Il diritto scritto soppiantava quello con-

suetudinario, risorgeva la figura del tecnico del diritto, cioè del giurista:

le norme locali (

ius proprium civitatis

) finivano per essere identificate per

lo più con gli statuti comunali

42

, accanto e sopra i quali c’era il diritto

36

e. besta

,

Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell

Impero romano al secolo de-

cimosesto

, in

p. del giudice

(a cura di)

Storia del diritto italiano

, I,

ii

, Milano 1925, pp. 455-540;

u. gualazzini

,

Considerazioni in tema di legislazione statutaria

, Milano 1958

2

, pp. 101-15.

37

m. bellomo

,

Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell’età moderna

, Roma 1993

6

,

pp. 377-80.

38

gualazzini

,

Considerazioni

cit., pp. 93-107.

39

BSSS, 65, doc. 12, p. 11.

40

f. calasso

,

Medioevo del diritto

, Milano 1954, pp. 181-264, 387-89, 411-15.

41

BSSS, 65, doc. 7, p. 7.

42

v. piergiovanni

,

Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine

, in

Gli statuti dei co-

muni e delle corporazioni in Italia nei secoli

xiii-xvi

, Roma 1995, pp. 13-19.