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244

Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

esistenza, ma questi si sono persi

46

. Sappiamo che nel 1227 il podestà si

impegna ad «inserire negli statuti» un accordo con il Delfino di Vien-

ne

47

: è una precisa testimonianza dell’esistenza di un

liber statutorum

e

della considerazione in cui questo è tenuto, dato che per dare maggior

forza e conoscenza al trattato le parti convengono che sia trascritto nel-

la raccolta statutaria. Si tratta di una tendenza frequente all’epoca, te-

stimoniata nello stesso periodo ad esempio in Ivrea e Vercelli

48

. La pro-

duzione statutaria, d’altronde, continua: un documento del 1230 atte-

sta che sono emanati statuti da parte del podestà in accordo con la

credenza

49

. In questo periodo inoltre devono essere stati redatti alcuni

statuti, che sottoponevano gli ecclesiastici ed i loro beni ai tributi co-

munali

50

.

Verso la metà del Duecento, ed esattamente prima del 1258, il co-

mune di Torino ha un

liber statutorum

, di cui è stata ritrovata dal Bor-

ghezio la copia di alcuni capitoli, modificati appunto nel 1258 in sen-

so favorevole agli ecclesiastici

51

. Si tratta di un’inversione rispetto alla

politica precedente, comprensibile sia per le opposizioni che questi ave-

vano fatto nei confronti di provvedimenti simili emanati intorno al

1230 dai comuni di Ivrea e Vercelli

52

sia per la necessità del comune di

ripristinare nel 1257-58 stretti rapporti di colleganza col vescovado e

gli ecclesiastici di fronte alle minacce rappresentate dall’incombente

dominazione sabauda

53

. Può essere però curioso constatare come i pri-

mi statuti noti sia in Torino che in Ivrea siano quelli che i comuni di

queste due città hanno emanato per sottoporre gli ecclesiastici ed i lo-

ro beni all’obbligo delle contribuzioni comunali, e come siano noti so-

lo perché sono cassati, nel momento in cui la normativa comunale de-

ve riconoscere di non riuscire a superare quelle «immunità» ecclesia-

46

Ibid

., pp. 6-8, 91-93: i primi testi del

ius proprium

locale sono andati per lo più persi. La più

antica raccolta conservatasi può considerarsi quella – non molto ampia – delle consuetudini di Ales-

sandria del 1179 (

g. s. pene vidari

,

Le consuetudini di Alessandria

, Torino-Firenze 1992, pp. 29-34).

Gli statuti delle località piemontesi sono in genere alquanto tardi: su poco meno di 900 statuti og-

gi noti, solo una cinquantina è anteriore al secolo

xiv

.

47

sclopis

,

Statuta et privilegia

cit., col. 522 (doc. 27).

48

g. s. pene vidari

,

Vicende e problemi della «fedeltà» eporediese verso Vercelli per Bollengo e

Sant’Urbano

, in

Vercelli nel secolo

xiii

, Vercelli 1984, pp. 31, 62-63. Si tratta del trattato di pace

del 1231 fra i due comuni, che questi si impegnano ad inserire nei propri

libri statutorum

(per le

edizioni del trattato,

ibid

., p. 62, nota 82).

49

BSSS, 65, doc. 116, pp. 111-13.

50

BSSS, 138/1, pp.

x-xi

;

f. cognasso

,

Storia di Torino

, Milano 1960 (prima ed. 1934), p. 136.

51

BSSS, 138/1, pp.

ix-xii

,

lxxv-lxxviii

. Su tali capitoli si sofferma da ultimo

m. rosboch

,

Le

invalidità negli statuti di Torino

, in «Rivista di storia del diritto italiano»,

lxix

(1996), pp.274-88.

52

g. s. pene vidari

,

Statuti del comune di Ivrea

, I, Torino 1968 (BSSS, 185), pp.

xlviii-xlix

.

53

Oltre quanto contenuto in questo stesso volume,

cognasso

,

Storia di Torino

cit., pp. 136-38.