

stiche nei confronti delle quali si è da tempo impegnata per una ridu-
zione
54
.
Esiste pure un secondo frammento di un ulteriore
liber statutorum
torinese, ritrovato da Dina Bizzarri, frammento non ampio ma signifi-
cativo, del 1280
55
. Dopo la dominazione angioina e monferrina, Tom-
maso III di Savoia, riottenuta la città, provvede a far redigere una nuo-
va raccolta, con cui iniziare la nuova dominazione. Il
ius statuendi
co-
munale è fortemente controllato: esso non è cancellato, ma il signore
può modificare ed integrare a propria discrezione gli statuti locali, col
solo limite del rispetto degli accordi stipulati con i Torinesi
56
. Il vicario
sabaudo giura – come di consueto – di governare nel rispetto degli sta-
tuti, ma con la riserva espressa del rispetto delle istruzioni signorili
57
: la
libertas
torinese, sancita sin dai primi decenni del secolo
xii
, è formal-
mente salva, ma nella sostanza è profondamente intaccata, proprio ri-
guardo all’autonomia della legislazione statutaria
58
. L’
arbitrium
del si-
gnore si è sovrapposto ad essa
59
.
Vari indizi lasciano presumere, nonostante un certo silenzio della do-
cumentazione conservatasi, che i Savoia-Acaia abbiano fatto un uso nel
complesso discreto di questo ampio potere arbitrario negli ottant’anni
che separano la raccolta del 1280 da quella successiva del 1360: la con-
solidazione del 1280 non dovette differire troppo da quanto la prece-
dette e quanto la seguì, gli interventi signorili vennero assumendo un
carattere di eccezionalità di fronte all’attività normativa comunale or-
dinaria, che proseguì con singoli
statuta
emanati dagli organi comunali
per le necessità contingenti
60
.
Nel 1360, passata direttamente Torino ad Amedeo VI, il «conte ver-
de» volle nuovamente voltar pagina: furono stabilite nuove franchigie
per i Torinesi, fu compilato un nuovo
liber statutorum
. È quello che dal
1360 resta poi in vigore per quasi cinque secoli, sino ai codici del seco-
lo
xix
, e che è giunto sino a noi: dopo i progetti editoriali non concre-
Torino sabauda
245
54
Il frammento degli statuti torinesi è edito da D. Bizzarri, in BSSS, 138/1, pp.
lxxv-lxxviii
,
quello degli statuti eporediesi da
f. sclopis
,
Storia della legislazione italiana
, II, Torino 1840, Ap-
pendice, pp. 272-84 (sul problema, BSSS, 185, p.
xlix
). Naturalmente, tali statuti sono stati con-
servati in archivi ecclesiastici, direttamente interessati ad essi ben più degli archivi comunali…
55
BSSS, 138/1, pp.
xiii-xv
,
xxii-xxiv
,
lxxix-lxxx
.
56
Ibid.
, pp.
xiv
,
xxii-xxiii
,
lxxix-lxxx
. Il principio, d’altronde, doveva già essere stato in-
trodotto con l’avvento degli Angioini (
cognasso
,
Storia di Torino
cit., p. 138).
57
BSSS, 138/1, pp.
lxxix-lxxx
.
58
Ibid.
, pp.
xiv-xv
.
59
Sull’
arbitrium
in sintesi da ultimo
m. caravale
,
Ordinamenti giuridici dell’Europa medieva-
le
, Bologna 1994, pp. 491-95.
60
BSSS, 138/1, pp.
xxiii-xxxvi
,
xl-xliii
.