

generale impersonato dalla
lex
e dal
ius commune
(diritto romano e di-
ritto canonico)
43
.
Gli statuti comunali riguardavano le più diverse materie ed erano
ispirati spesso da esigenze contingenti: potevano avere anche efficacia
temporanea e finivano con l’accumularsi l’uno accanto all’altro. Nel cor-
so del tempo la frequenza e la disorganicità della produzione normativa
impose al comune di far ordine fra i suoi statuti: furono pertanto redatte
delle raccolte dei singoli statuti via via emanati ed ancora in vigore, riu-
niti e riscritti in un unico codice: dai singoli statuti si passò al
liber sta-
tutorum
. Si trattò di una linea di tendenza, che si può considerare af-
fermata nei primi decenni del secolo
xiii
44
.
Il
liber statutorum
fu per lo più detto semplicemente statuto: è per-
tanto possibile una certa confusione terminologica tra la raccolta orga-
nica degli statuti anteriori («statuto», «statuti», «liber statutorum») e
gli statuti che via via gli organi comunali – per lo più la credenza – con-
tinuavano ad emanare a modificazione della raccolta esistente («addi-
ciones», «statuta»)
45
. Le aggiunte statutarie, in genere annuali, poteva-
no essere conservate a parte, oppure a volte essere anche inserite nello
stesso
liber statutorum
dopo la raccolta organica.
Dopo un certo tempo – per lo più alcuni decenni – la produzione
statutaria alluvionale che affiancava il
liber statutorum
faceva sentire
con maggiore insistenza quelle stesse esigenze di semplificazione e di
chiarezza, che erano state alla base della consolidazione statutaria del
liber
: dopo un lavoro di coordinamento più o meno lungo fra lo statu-
to organico anteriore e le aggiunte successive veniva redatto un nuovo
liber statutorum
, cosa che non impediva si riprendesse poi peraltro con
nuove aggiunte ed ulteriori esigenze di nuove raccolte organiche. Que-
ste, inoltre, potevano essere realizzate per iniziativa di un nuovo regi-
me politico, che intendeva controllare la precedente normativa, puri-
ficarla di quanto non gradiva e ripartire con un altro
liber statutorum
.
Le nuove raccolte soppiantavano quelle precedenti: è pertanto com-
prensibile che spesso queste non siano state conservate e non siano quin-
di oggi reperibili, anche se esistono notizie riguardo alla loro passata
esistenza.
A Torino si trova un preciso riscontro di questa linea di tendenza ge-
nerale. Il comune deve aver emanato
statuta
sin dai primi anni della sua
Torino sabauda
243
43
m. bellomo
,
L’Europa del diritto comune
, Roma 1993
6
, pp. 53-58, 91-93, 163-73;
p. gros-
si
,
L’ordine giuridico medievale
, Roma-Bari 1995, pp. 230-35.
44
bellomo
,
L’Europa
cit., pp. 96-99.
45
besta
,
Fonti
cit., pp. 504-5;
gualazzini
,
Considerazioni
cit., pp. 7-8, 118-20.