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grado in ognipena incorsa da quelli che le appartengono; VII. i
quali non possono cessarne senza favorevol e dichiarazione del Dì–
r ettore di spirito, del Prefetto e del Direttore generale degli studi.
A quanto par e, molto temuta non fu fin dal bel principio questa
squadra di rigore,
poìch è
due mesi dopo
il
Saluzzo dovè stabilire
che passerebbero alla franca gli allievi della squadra di rigore che
entro venti giorni non conseguissero l'uscita dal loro stato di
punizione. Essa fu poi più volte
eretta appo le brigale,
e fini
col confondersi colla squadra franca, mitigandola.
Dietro alla squadra di rigore veniva poi una speciale
riserca
for–
mata «degli allievi che per la frequenza dei passati traviamenti pos–
sono essere tenuti per consiglieri di mali partiti. Essi sono ripartiti
in tre sezioni secondo
il
gl'ado di malconcetto in cui sono appo i
super ior i; per recidività si passa dalla 3" alla 2', dalla 2" alla
l',
per migliorata condotta dalla l" alla 2", dalla 2' alla 3" e si esce
definitivamente dalla
r iser va .
Gli allievi della riserva sono sotto
special vigilanza dei super ior i, privati d'ogni licenza , posti in coda
alla brigata e sottopost i a speciali privazioni. » Inoltre e s'ina–
spr iva
il
regime della squadra franca mediante la « sopraggiunta
di punizione di stare a di alternati col pane di munizione ed
acqua, misura r esa necessaria dalla pertinacia degli allievi in–
scr itt ivi;
»
e si condannavano gli allievi a spogliare le divise mi–
litari e
«
vestire gli abiti villaneschi »; e si toglievano i distintivi
di cadett o ag li allievi d'una
~quadra
e si metteva
fuori ordine
un
inter o corso alla vigilia della nomina ad ufficiale, ritard andon e
la promozione.
Ma se numer ose e dure erano le pene (e non bisogna dimen–
ti care che nell'eserci to vigeva allora la pena della
'Verga ta
e
della
cinghia)
(l), svariate e caratteri stiche e non lievi era no le
mancanze. Spesso e volontier i gli allievi penetrano facendo uso
(l) Il R egolamento di disci plina del
i
settembre 1822 fissa le norm e per a pplicare la
pnnizione delle cinghie e della vergata. L'Editto militare penale determina i limiti del
nu mero dei col pi da applicarsi: cento almeno, mille al più per le cinghie (metà per
la cavalleria che usa gli sta ffili); treccnto almen o, milleottocento al più per le ve rgate.
E ciò sebbene lo stesso R egolamento definisca molto serenamente
(§
881) che
il
colon–
nello deve most ra rsi
il
padre dei suoi inferiori, e che
(§
8) l'obbedienza Pronta e rispet–
tosa non deve considerarsi come una
serviie
e bassa dipendenza, ma come un nobile
e sommamen te necessari o obbligo di sotto porre all a direzione dei superiori l'adempi–
mento dei do veri del pr oprio sta to, unico mezzo per cui si possa ottencre
il
bene uni–
versale e l'intent o pel qu al e ta nti uomini ve ngono riuniti in esercito.