

Per evitare la diffusione od una recidiva
della peste un ordine del magistrato gene
rale di sanità di Torino in data del 28 ot
tobre 1599 prescriveva l’uccisione dei co
lombi tanto nelle case infette od anche solo
sospette, quanto nelle case risanate o che
furono sempre immuni sotto pena di tre
tratti di corda o di altra pena pecuniaria
ad arbitrio del predetto magistrato.
Nella seduta del 27 giugno 1720 sempre
a Torino
à la Chambre de Comptes
venne
disciplinata la costruzione delle colombaie
e ciò per porre fine agli abusi che si erano
verificati per il passato da parte dei conta
dini e dei non nobili.
In antico dominava il concetto che il co
lombo fosse dannoso alla campagna. Con
bando campestre della città di Torino in
data 19 giugno 1724 veniva proibito ai pro
prietari dei terreni di allevare i colombi sot
to pena di mezzo scudo d'oro per ciascun
paia, ad eccezione di coloro che possede
vano cascine dell’estensione di 40 giornate.
Per la città di Asti invece (ordine in data
del 15 dicembre 1719) le colombaie pote
vano sussistere ed essere costruite nelle ca
scine dell'estensione di 50 giornate. Le pre
esistenti dovevano essere demolite se face
vano parte di cascine non raggiungenti tale
superficie. 1 colombi trovati nei seminati
potevano essere o uccisi o presi; i relativi
proprietari erano multati di 3 soldi per ogni
colombo e per ogni volta. Era però permesso
l’allevamento di non oltre 6 paia di colombi
domestici purché non tenuti in colombaia
od in edificio avente tale carattere, sempre
che però non fossero trovati a pascolare
nelle terre altrui.
Oggi invece è saputo che ci troviamo in
presenza di un uccello non razzolatore, che
cioè scovi colle zampe il seme nascosto per
farlo venire alla superficie ed inghiottirlo;
tutt al più col becco può smuovere qualche
beve ostacolo che ricopre il seme ; che a ri
guardo del cibo animale esso riesce utile
alla terra perchè, alla pari di altri pennuti,
la libera da voraci piccole bestiole quali ad
esempio possano essere le lumache.
Perciò gli scienziati, attenti osservatori
della natura e quindi delle condizioni etolo
giche anche del colombo, sono contrari a
considerare questo uccello dannoso all’a
gricoltura.
Nell’antica legislazione vi erano due arti
coli concernenti i colombi. Uno era quello
del 4 piovoso anno XII relativo alla distin
zione dei beni. 1 piccioni delle colombaie
erano immobili per destinazione; conside
rati cioè « fra quegli oggetti che il padrone
del fondo vi ha messi per servizio e per la
coltivazione di tale fondo » (art. 524). L ’al
tro era quello del 6 piovoso anno XII sul
diritto d ’accessione relativamente alle cose
immobili : « Li colombi che passano in un
altro colombaio appartengono al proprieta
rio di questo oggetto purché quelli non vi
sieno stati attratti con frode ed artifizio »
(art. 564).
Il regolamento di polizia di Torino del
1847 conteneva un articolo sul divieto di te
nere in qualunque luogo della città un nu
mero eccessivo di colombi per le sozzure e
cattive esalazioni che ne derivavano. Esso
era stato riprodotto da un manifesto — che
veniva annualmente rinnovato — dell’uf
fizio del Vicariato in data del 4 gennaio
1842 per la conservazione della nettezza e
della pubblica sanità in Torino e nelle sue
adiacenze.
Da queste poche notizie storiche si argui
sce che in Piemonte l’allevamento del co
lombo non poteva praticarsi su larga scala a
motivo delle restrizioni, quasi mai giustifi
cate di carattere sociale, agricolo ed igieni
co. Sotto il primo aspetto è noto che ai
nobili era riserbato il privilegio gelosissimo
della colombaia, quale simbolo di signoria,
come se i colombi spargendosi per cibo nel* 5 8 4 *