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sino i tessitori, nei momenti di disagio, si presentavano collettivamen-

te di fronte alla controparte, che si trattasse dei mercanti o delle stes-

se autorità cittadine; i venditori d’olio e formaggio protestavano tutti

insieme quando le autorità tentavano d’imporre un calmiere ai prezzi

delle loro merci; a maggior ragione un’analoga capacità organizzativa si

manifesta fra quei notabili che monopolizzavano i traffici più redditizi.

Quando è chiamato a decidere questioni che riguardano uno specifico

campo di attività, il consiglio comunale ha l’abitudine di consultarsi

con i «magis ydoneos et suficientes» fra coloro che se ne occupano,

benché questa rappresentanza rimanga sempre provvisoria e informale.

Gli imprenditori che organizzano la produzione dei panni torinesi, di-

stribuendo il lavoro a domicilio e commercializzando il prodotto fini-

to, sono collettivamente responsabili della qualità della lavorazione: il

giudice infatti, col consiglio di due o tre «de sufficientioribus merca-

toribus facientibus officium dictorum pannorum in Taurino», è tenu-

to a nominare ogni anno «duo mercatores boni et legales» col compi-

to di visitare almeno una volta al mese le case di tutti coloro che par-

tecipano alla lavorazione, verificando la correttezza della procedura

seguita

28

.

Ancor più notevole è la compatta solidarietà corporativa di cui da-

vano prova i beccai, soprattutto quando si trattava di affrontare una

vertenza con le autorità. Il 1° luglio 1393, il consiglio comunale impo-

se un calmiere ai prezzi della carne; tre giorni dopo il medesimo consi-

glio, visibilmente sconcertato, dovette nominare una commissione per

trattare con i macellai, dal momento che in segno di protesta tutti i bec-

cai della città, salvo appena tre, si erano espressamente impegnati «per

publicum instrumentum» a non esercitare più la loro arte per un anno;

e il 5 luglio il provvedimento venne revocato. Questa manifestazione

impressionante di azione corporativa testimonia in modo assai elo-

quente del peso che i macellai, appunto in quanto categoria assai più

che non individualmente, potevano esercitare nella vita cittadina. In-

dicative di un’estrema, se non tracotante fiducia nella propria forza

contrattuale sono altresì le richieste presentate dai beccai al consiglio

comunale nel 1408, in cui si chiedeva che molte delle pratiche con-

dannate come illegali dagli statuti, fra cui quella di gonfiare la carne

pungendola col coltello o addirittura soffiando aria con una canna, fos-

sero invece legalizzate

29

.

Gruppi e rapporti sociali

181

28

BSSS, 138/1, pp. 143 sg.

29

ASCT,

Ordinati

, 34, ff. 73-76; 49, ff. 112-13. Sulle frodi dei macellai e in particolare sull’ar-

te di gonfiare le bestie cfr. BSSS, 138/1, pp. 49-51.