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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

ma la giustizia si dimostrò per una volta implacabile, e al Maschero ven-

ne tagliata la testa

47

.

Perché mai lo spazio della contrattazione, che evidentemente non

solo il condannato, ma l’intera oligarchia torinese considerava come la

modalità normale di gestione di simili faccende, si rivelò questa volta

impraticabile? La risposta sta tutta in tre parole della sentenza: il Ma-

schero, si legge nei conti del clavario, fu decapitato e i suoi possedimenti

sequestrati, perché aveva aiutato a fuggire dei delinquenti dal castello,

«iusticiam Domini violando». A Torino accadeva ad ogni momento che

un condannato, agli arresti nel palazzo comunale in attesa di pagare la

multa o presentare garanzie sufficienti, se ne andasse a casa senza per-

messo («illicenciatus recessit»), senza rischiare nient’altro che una nuo-

va multa; ma questa volta gli evasi erano detenuti nel castello, in mano

alla giustizia del principe: erano prigionieri di Stato, e farli evadere era

un delitto di Stato, altrettanto grave, sul piano simbolico, di quelle con-

giure e tradimenti per cui, negli anni precedenti, più di un Torinese era

stato condannato alla decapitazione. Così, l’apparente incoerenza di un

sistema penale in cui è possibile ammazzare un uomo pagando poche li-

re di ammenda, ma chi aiuta a scappare un assassino rischia egli stesso

la testa, si ricompone secondo una logica precisa, in cui non è l’atto in

sé, ma il sistema di relazioni sociali e soprattutto politiche in cui esso si

cala, a determinare l’entità della pena.

I de l i t t i cont ro l a propr i e t à .

Quanto la normativa statutaria è elastica nei casi d’omicidio, e ge-

neralmente di delitti contro la persona, altrettanto è rigida nella difesa

della proprietà. Beninteso, anche nel caso del furto la legge è pronta ad

ammettere la diversa gravità del reato, a seconda della sua pericolosità

sociale. Per chi rapina sulla pubblica strada, depredando pellegrini, mer-

canti o carrettieri, non c’è pietà, giacché la sicurezza delle strade è una

fra le primarie responsabilità del principe, e violarla significa offende-

re direttamente quest’ultimo: così, se il valore della refurtiva è irriso-

rio, inferiore a 5 soldi, il colpevole dovrà comunque pagare ben 10 lire

di multa, o essere mutilato del piede o della mano; se il valore è supe-

riore a questa soglia minima, la multa diventa enorme, 100 lire, e l’al-

ternativa per chi non può pagare è la morte. Chi poi si sia già macchia-

to un’altra volta del medesimo delitto è senz’altro considerato «publi-

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CCT, rot. 50; cfr. ASCT,

Ordinati

, 29, f. 118

v

; 30, ff. 37-38. Le relative norme degli sta-

tuti in CCXXXIII-V.