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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

Nella formulazione originaria, in effetti, la norma statutaria offriva

un’immagine imperfetta della società trecentesca; quasi ch’essa fosse

composta esclusivamente, da un lato, di donne perbene, figlie, mogli,

vedove di uomini rispettabili, e dall’altro di prostitute. Ma la realtà non

era questa. Nella realtà, la ragazza non sposata, ma che aveva già avuto

rapporti sessuali, se non addirittura un bambino; la serva, anch’essa non

sposata, di cui si diceva che andasse a letto col padrone; la moglie di un

poveraccio, con cui altri uomini facevano l’amore, a pagamento o no; la

mendicante, la vagabonda senza tetto, la minorata incapace d’intende-

re o di volere; tutte costoro non erano, tecnicamente, prostitute, ma nes-

suno, fra gli uomini della città, avrebbe considerato grave la violenza

perpetrata ai loro danni. Ora noi sappiamo, dagli studi di Jacques Ros-

siaud, e da quelli che Rinaldo Comba ha compiuto proprio sulle fonti

torinesi, che appunto costoro erano le vittime più frequenti della vio-

lenza sessuale

48

. Era impensabile che ragazzate come queste, lo sfogo di

giovani non sposati che si divertivano, magari esagerando un po’, con

la domestica d’una taverna, o di uomini maturi che non accettavano il

rifiuto della propria serva, fossero punite con 50 lire di multa, una pic-

cola fortuna; l’emendamento introdotto negli statuti suggeriva al giudi-

ce che casi come questi andavano giudicati uno per uno, e senza far trop-

po scandalo.

E infatti le pene effettivamente comminate ai colpevoli di violenza

carnale risultano estremamente variabili, ma comunque sempre inferio-

ri ai massimi previsti. Ciò avveniva, del resto, già prima della redazione

degli statuti, il che spiega ulteriormente perché il capitolo sullo stupro,

redatto con una severità che innovava drasticamente sulla prassi segui-

ta fino allora, sia stato poi prontamente riformato. All’inizio del Tre-

cento, Martino Canavesano, che aveva tentato di violentare una ragaz-

za ancora nubile, e figlia di un uomo rispettabile, aveva pagato 20 lire

di multa; ma il Ragno beccaio, appartenente a una famiglia di notabili,

per aver voluto usare violenza a una serva non aveva pagato che 1 lira.

Allo stesso modo, alla fine del secolo l’oste Antonio Necchi pagherà 17

fiorini per essere entrato di notte, con la forza, in casa di Giovanni Mo-

nasteri e aver violentato sua moglie; ma quel denaro serviva a ripagare

l’onore dell’uomo, e forse ancor più la porta sfondata e lo spavento not-

turno provocato a tutto il quartiere, poiché chi, più saggiamente, sfo-

gava la sua violenza su una prostituta, o magari semplicemente rifiuta-

va di pagarla, sborsava ancor sempre i 10 soldi previsti dagli statuti.

48

j. rossiaud

,

La prostituzione nel Medioevo

, Roma-Bari 1984, pp. 39-43;

comba

,

«Apetitus li-

bidinis»

cit., pp. 547, 557-64.