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cus latro», e per lui, se viene preso, non c’è che la forca: «publicus ve-

ro latro nullo modo evadat» (

ccv

). Ma chi invece ruba in un orto dovrà

pagare la multa minima di 5 soldi, raddoppiata se il furto è avvenuto di

notte, oltre s’intende alla restituzione del danno; chi ruba legna o fie-

no, dovrà pagare un’ammenda proporzionata all’entità della refurtiva,

e comunque piuttosto leggera, non superiore a qualche giornata lavora-

tiva d’un manovale. In tutti questi casi, s’intende, la legge prevede pe-

ne corporali per chi non potrà pagare, né potrebbe essere diversamen-

te, giacché si tratta di furti che dovevano attrarre soprattutto i misera-

bili; ma non c’è, visibilmente, alcuna volontà d’infierire, giacché ci si

accontenta di stabilire che il colpevole dovrà essere frustato, a piacere

del giudice (

cxxvi

,

cxxxvi

).

Fra questi estremi di severità e d’indulgenza si collocano i furti veri

e propri, quelli che senza rivestire la gravità di una rapina sulla pubbli-

ca strada non possono neppure esser ridotti alla tentazione, in fondo ve-

niale e magari non premeditata, di raccogliere frutta o verdura nell’or-

to del vicino. Sono i furti di chi entra in casa d’altri per rubare, o dei

tagliaborse che derubano le loro vittime al mercato; oltre all’aggravan-

te rappresentata dalla notte, che comporta sempre il raddoppio dell’am-

menda, sono giudicati esclusivamente in base all’entità della refurtiva,

e per chi non può pagare prevedono una gradazione via via più feroce

di pene corporali. Chi avrà rubato per un valore fino a un soldo, il prez-

zo di qualche uovo o di una fetta di formaggio, se non potrà pagare sarà

frustato o messo alla berlina; chi ruba per un valore superiore a 5 soldi,

pari alla giornata di un manovale o al prezzo di una cesta di frutta, se

non potrà pagare l’ammenda sarà mutilato di un membro; chiunque sia

pregiudicato per aver già rubato altre volte, o anche soltanto per aver

confessato i propri precedenti sotto tortura, dovrà essere messo a mor-

te (

ccxxx

).

Sostanzialmente identiche, anzi semmai ancor più feroci nella som-

ministrazione di pene corporali, sono le norme relative al danneggia-

mento, a riprova del fatto che la legge non si propone soltanto di puni-

re i delinquenti, ma anche e soprattutto di proteggere in ogni circostanza

la proprietà privata. Solo nel caso di danni palesemente involontari, co-

me ad esempio quelli dati dal bestiame sconfinato in possedimenti al-

trui, non sono previste pene corporali per chi non possa pagare la mul-

ta, del resto assai salata; non si tratta d’altronde di clemenza, ma sem-

plicemente del fatto che in questo caso specifico il sequestro del bestiame

avrebbe comunque garantito il pagamento dell’ammenda (

cxxxii

). Ma

ad esempio coloro che avevano tagliato o sradicato alberi altrui, e non

erano in grado di pagare la multa, nei casi di minor gravità «ponantur

Gruppi e rapporti sociali

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