

cus latro», e per lui, se viene preso, non c’è che la forca: «publicus ve-
ro latro nullo modo evadat» (
ccv
). Ma chi invece ruba in un orto dovrà
pagare la multa minima di 5 soldi, raddoppiata se il furto è avvenuto di
notte, oltre s’intende alla restituzione del danno; chi ruba legna o fie-
no, dovrà pagare un’ammenda proporzionata all’entità della refurtiva,
e comunque piuttosto leggera, non superiore a qualche giornata lavora-
tiva d’un manovale. In tutti questi casi, s’intende, la legge prevede pe-
ne corporali per chi non potrà pagare, né potrebbe essere diversamen-
te, giacché si tratta di furti che dovevano attrarre soprattutto i misera-
bili; ma non c’è, visibilmente, alcuna volontà d’infierire, giacché ci si
accontenta di stabilire che il colpevole dovrà essere frustato, a piacere
del giudice (
cxxvi
,
cxxxvi
).
Fra questi estremi di severità e d’indulgenza si collocano i furti veri
e propri, quelli che senza rivestire la gravità di una rapina sulla pubbli-
ca strada non possono neppure esser ridotti alla tentazione, in fondo ve-
niale e magari non premeditata, di raccogliere frutta o verdura nell’or-
to del vicino. Sono i furti di chi entra in casa d’altri per rubare, o dei
tagliaborse che derubano le loro vittime al mercato; oltre all’aggravan-
te rappresentata dalla notte, che comporta sempre il raddoppio dell’am-
menda, sono giudicati esclusivamente in base all’entità della refurtiva,
e per chi non può pagare prevedono una gradazione via via più feroce
di pene corporali. Chi avrà rubato per un valore fino a un soldo, il prez-
zo di qualche uovo o di una fetta di formaggio, se non potrà pagare sarà
frustato o messo alla berlina; chi ruba per un valore superiore a 5 soldi,
pari alla giornata di un manovale o al prezzo di una cesta di frutta, se
non potrà pagare l’ammenda sarà mutilato di un membro; chiunque sia
pregiudicato per aver già rubato altre volte, o anche soltanto per aver
confessato i propri precedenti sotto tortura, dovrà essere messo a mor-
te (
ccxxx
).
Sostanzialmente identiche, anzi semmai ancor più feroci nella som-
ministrazione di pene corporali, sono le norme relative al danneggia-
mento, a riprova del fatto che la legge non si propone soltanto di puni-
re i delinquenti, ma anche e soprattutto di proteggere in ogni circostanza
la proprietà privata. Solo nel caso di danni palesemente involontari, co-
me ad esempio quelli dati dal bestiame sconfinato in possedimenti al-
trui, non sono previste pene corporali per chi non possa pagare la mul-
ta, del resto assai salata; non si tratta d’altronde di clemenza, ma sem-
plicemente del fatto che in questo caso specifico il sequestro del bestiame
avrebbe comunque garantito il pagamento dell’ammenda (
cxxxii
). Ma
ad esempio coloro che avevano tagliato o sradicato alberi altrui, e non
erano in grado di pagare la multa, nei casi di minor gravità «ponantur
Gruppi e rapporti sociali
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