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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)
in berlina, et ibi morari et custodiri debeant duabus partibus diei et po-
stea verberari fortiter et frustari a porta Phibellona usque ad portam Se-
cuxinam», mentre nei casi più gravi «signentur ferro calido in facie seu
in fronte, si pervenerint in fortiam iudicis vel rectoris» (
cxxviii
).
Nella pratica, beninteso, gli ufficiali erano liberi di ridurre o condo-
nare del tutto la multa, non foss’altro perché alla giustizia conveniva di
più incassare comunque qualche soldo, piuttosto che far frustare un po-
veraccio. Lo scarso numero dei casi di furto registrati nei conti del cla-
vario, non più di uno o due all’anno, lascia comunque pensare che per
lo più i processi per furto si concludessero con la condanna a punizioni
corporali, di cui non possiamo in alcun modo stabilire l’incidenza; il boia,
come si è visto, praticamente ogni anno impiccava un delinquente, o ta-
gliava una mano o un piede, e questa può essere considerata con ragio-
nevole certezza l’incidenza dei casi più gravi. Resta il fatto che la legi-
slazione statutaria, pur ammettendo entro certi limiti un principio mo-
deratore, quale la diversa gradazione delle pene a seconda del valore
della refurtiva, presenta in forma vistosa quella che resterà una tendenza
comune a tutti i sistemi giuridici occidentali fino a tempi recenti: e cioè
una severità molto maggiore nei confronti dei delitti contro la proprietà,
rispetto a quelli contro la persona.
La r epr e s s i one deg l i appe t i t i .
Accanto alla difesa delle persone e della proprietà, la legge si propo-
neva di difendere la morale; di qui le sanzioni che colpivano il gioco, la
bestemmia, l’adulterio e lo stupro, quest’ultimo, come vedremo, perce-
pito essenzialmente come un reato contro la pubblica moralità, anziché
come un’aggressione personale. Nel complesso, questo sforzo di repres-
sione degli appetiti non sembra esser stato condotto con eccessiva se-
verità, anche se a partire dalla fine del Trecento sembra di percepire un
irrigidimento, visibile soprattutto nel controllo della sessualità. La be-
stemmia era punita con la multa minima, 5 soldi, e le sanzioni effetti-
vamente comminate risultano assai rare; ciò che è tanto più significati-
vo in quanto per questa infrazione non era prevista l’alternativa della
pena corporale (
xcviii
). Il gioco d’azzardo avrebbe dovuto essere puni-
to, secondo gli statuti, assai più severamente, con una multa di 3 lire,
raddoppiata se i colpevoli erano sorpresi a giocare di notte; anche l’oste
che permetteva di giocare nella sua taverna doveva essere multato, e chi
non poteva pagare era condannato alla frusta o alla berlina (
ccciv
). Non
sappiamo quanti giocatori abbiano espiato in questo modo la loro col-
pa, ma le multe effettivamente comminate dimostrano che le disposi-