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Parte prima Declino economico ed equilibrio istituzionale (1280-1418)

in berlina, et ibi morari et custodiri debeant duabus partibus diei et po-

stea verberari fortiter et frustari a porta Phibellona usque ad portam Se-

cuxinam», mentre nei casi più gravi «signentur ferro calido in facie seu

in fronte, si pervenerint in fortiam iudicis vel rectoris» (

cxxviii

).

Nella pratica, beninteso, gli ufficiali erano liberi di ridurre o condo-

nare del tutto la multa, non foss’altro perché alla giustizia conveniva di

più incassare comunque qualche soldo, piuttosto che far frustare un po-

veraccio. Lo scarso numero dei casi di furto registrati nei conti del cla-

vario, non più di uno o due all’anno, lascia comunque pensare che per

lo più i processi per furto si concludessero con la condanna a punizioni

corporali, di cui non possiamo in alcun modo stabilire l’incidenza; il boia,

come si è visto, praticamente ogni anno impiccava un delinquente, o ta-

gliava una mano o un piede, e questa può essere considerata con ragio-

nevole certezza l’incidenza dei casi più gravi. Resta il fatto che la legi-

slazione statutaria, pur ammettendo entro certi limiti un principio mo-

deratore, quale la diversa gradazione delle pene a seconda del valore

della refurtiva, presenta in forma vistosa quella che resterà una tendenza

comune a tutti i sistemi giuridici occidentali fino a tempi recenti: e cioè

una severità molto maggiore nei confronti dei delitti contro la proprietà,

rispetto a quelli contro la persona.

La r epr e s s i one deg l i appe t i t i .

Accanto alla difesa delle persone e della proprietà, la legge si propo-

neva di difendere la morale; di qui le sanzioni che colpivano il gioco, la

bestemmia, l’adulterio e lo stupro, quest’ultimo, come vedremo, perce-

pito essenzialmente come un reato contro la pubblica moralità, anziché

come un’aggressione personale. Nel complesso, questo sforzo di repres-

sione degli appetiti non sembra esser stato condotto con eccessiva se-

verità, anche se a partire dalla fine del Trecento sembra di percepire un

irrigidimento, visibile soprattutto nel controllo della sessualità. La be-

stemmia era punita con la multa minima, 5 soldi, e le sanzioni effetti-

vamente comminate risultano assai rare; ciò che è tanto più significati-

vo in quanto per questa infrazione non era prevista l’alternativa della

pena corporale (

xcviii

). Il gioco d’azzardo avrebbe dovuto essere puni-

to, secondo gli statuti, assai più severamente, con una multa di 3 lire,

raddoppiata se i colpevoli erano sorpresi a giocare di notte; anche l’oste

che permetteva di giocare nella sua taverna doveva essere multato, e chi

non poteva pagare era condannato alla frusta o alla berlina (

ccciv

). Non

sappiamo quanti giocatori abbiano espiato in questo modo la loro col-

pa, ma le multe effettivamente comminate dimostrano che le disposi-