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la rappresentatività della veste linguistica, certamente aggiornata: al mas-

simo può avervi introdotto qualche arcaismo

91

.

Il testo di 311 capitoli presenta, accanto alle disposizioni sull’orga-

nizzazione dei pubblici uffici e sui procedimenti, quelle di diritto pri-

vato e ancor più numerose quelle di polizia civica e campestre.

Queste risultano per noi le più interessanti, perché rispecchiano la

realtà concreta del mercato e delle attività artigianali, le coltivazioni nei

terreni intra ed extraurbani, l’allevamento di animali, la condizione del-

le strade e il passaggio sui ponti, le risse, le percosse, le ingiurie che ven-

gono scambiate, le punizioni consentite nel cerchio famigliare, via via

sino alle minuzie come le regole sulle consuetudini di pasti o banchetti

in occasione delle nascite:

quod fogatie et marendine

[…]

iacentium in par-

tu penitus remaneant, salvo vino, fructibus et ublatis

c. 288, non, si badi,

si conservino, ma al contrario «cessino».

È normale che ritroviamo in questo documento parole e forme che

ricorrono nel documento già esaminato, anteriore di quarant’anni. Tal-

volta possono rivelarne un altro significato: il

curletus

c. 232, che nel li-

bro di conti è un rullo o sistema di rulli per i trasporti pesanti, qui è ci-

tato come strumento di punizione per non dire di tortura.

Raccogliamo dai diversi capitoli qualche serie di termini, secondo

l’affinità dei valori significativi.

Con le

fogatie

o

foacie

«focacce» e le

ublate

in grafia volgare

ubià

«cialde», già citate, possiamo riprendere le

marendine

, con lo stesso vo-

calismo del piemontese

marenda

, così come in forma verbale, in seque-

la seriale,

comedere

,

prandere

,

marendinare

,

vel cenare

c. 321. La proibi-

zione, sotto severa pena pecuniaria, di convivi nelle occasioni sia felici

come una nascita, sia luttuose come un funerale, ha motivazione espli-

cita nella seconda circostanza:

pro bono statu civitatis Taurini et ad evi-

tandas expensas et labores

c. 321. È norma di austera economia, che si af-

fianca alla sobrietà di costume nella manifestazione del dolore, per cui

quando corpora mortuorum extrauntur de domibus eundo ad ecclesias aut

in ecclesiis nullus omnino fiat ploratus qui audiri possit

(

ibid

.).

L’igiene e il decoro della città esigono

quod nulla persona imponat lea-

men, paleam vel burdicium sive excuvilium domus

[…]

proiciat in merca-

tum vel in vias publicas

c. 95:

excuvilium

è da connettere al verbo

scovè

,

scoè

«scopare»;

leamen

riproduce il dialettale

liam

«letame».

A maggior ragione

nulla buelleria

[…]

ponat bussas sive stercora bovi-

narum bestiarum in via publica

c. 81: la glossa latina è superflua per il pie-

montese; vale per chi non sa cosa siano le

buse

, che comunque resta il

Istruzione e cultura

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91

d. bizzarri

,

Gli Statuti del Comune di Torino del 1360

, Torino 1933 (BSSS, 138/1).