

la rappresentatività della veste linguistica, certamente aggiornata: al mas-
simo può avervi introdotto qualche arcaismo
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.
Il testo di 311 capitoli presenta, accanto alle disposizioni sull’orga-
nizzazione dei pubblici uffici e sui procedimenti, quelle di diritto pri-
vato e ancor più numerose quelle di polizia civica e campestre.
Queste risultano per noi le più interessanti, perché rispecchiano la
realtà concreta del mercato e delle attività artigianali, le coltivazioni nei
terreni intra ed extraurbani, l’allevamento di animali, la condizione del-
le strade e il passaggio sui ponti, le risse, le percosse, le ingiurie che ven-
gono scambiate, le punizioni consentite nel cerchio famigliare, via via
sino alle minuzie come le regole sulle consuetudini di pasti o banchetti
in occasione delle nascite:
quod fogatie et marendine
[…]
iacentium in par-
tu penitus remaneant, salvo vino, fructibus et ublatis
c. 288, non, si badi,
si conservino, ma al contrario «cessino».
È normale che ritroviamo in questo documento parole e forme che
ricorrono nel documento già esaminato, anteriore di quarant’anni. Tal-
volta possono rivelarne un altro significato: il
curletus
c. 232, che nel li-
bro di conti è un rullo o sistema di rulli per i trasporti pesanti, qui è ci-
tato come strumento di punizione per non dire di tortura.
Raccogliamo dai diversi capitoli qualche serie di termini, secondo
l’affinità dei valori significativi.
Con le
fogatie
o
foacie
«focacce» e le
ublate
in grafia volgare
ubià
«cialde», già citate, possiamo riprendere le
marendine
, con lo stesso vo-
calismo del piemontese
marenda
, così come in forma verbale, in seque-
la seriale,
comedere
,
prandere
,
marendinare
,
vel cenare
c. 321. La proibi-
zione, sotto severa pena pecuniaria, di convivi nelle occasioni sia felici
come una nascita, sia luttuose come un funerale, ha motivazione espli-
cita nella seconda circostanza:
pro bono statu civitatis Taurini et ad evi-
tandas expensas et labores
c. 321. È norma di austera economia, che si af-
fianca alla sobrietà di costume nella manifestazione del dolore, per cui
quando corpora mortuorum extrauntur de domibus eundo ad ecclesias aut
in ecclesiis nullus omnino fiat ploratus qui audiri possit
(
ibid
.).
L’igiene e il decoro della città esigono
quod nulla persona imponat lea-
men, paleam vel burdicium sive excuvilium domus
[…]
proiciat in merca-
tum vel in vias publicas
c. 95:
excuvilium
è da connettere al verbo
scovè
,
scoè
«scopare»;
leamen
riproduce il dialettale
liam
«letame».
A maggior ragione
nulla buelleria
[…]
ponat bussas sive stercora bovi-
narum bestiarum in via publica
c. 81: la glossa latina è superflua per il pie-
montese; vale per chi non sa cosa siano le
buse
, che comunque resta il
Istruzione e cultura
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d. bizzarri
,
Gli Statuti del Comune di Torino del 1360
, Torino 1933 (BSSS, 138/1).