

nuovi abitanti, sono il testo delle due delibere consigliari e gli emenda-
menti che vi vennero introdotti.
Nella proposta originaria infatti Elia ed Amedeo offrivano i loro ser-
vizi quali medici, argomento che aveva già aperto agli Ebrei le porte di
Savigliano e di Chieri; ma in questo caso l’offerta fu subito lasciata ca-
dere, e cancellata nella redazione finale del verbale. Al testo definitivo
della delibera del 17 giugno il cancelliere dovette invece aggiungere la
clausola che la città si impegnava a provvedere i nuovi venuti di case de-
corose a fitti convenienti. Discorso affatto scontato, che avrebbe costi-
tuito anche in anni successivi motivo di attrito, in quanto rappresenta-
va una delle carte migliori in mano al consiglio municipale per osteggia-
re un insediamento che non gradiva.
I «privilegi» degli Ebrei, le libertà di cui godevano e gli obblighi cui
soggiacevano, esulavano dall’ambito dell’autorità giurisdizionale locale,
avevano cioè una rilevanza normativa sancita contrattualmente col si-
gnore territoriale. Ciò nonostante, e Torino non mancava di sottoli-
nearlo, i diritti degli Ebrei collidevano talvolta con gli statuti e i privi-
legi cittadini, e la prevalenza degli uni sugli altri era materia controver-
sa. Eppure, solo un anno prima, nel 1423, il luogotenente di Amedeo
VIII in Piemonte aveva solennemente riaffermato l’intangibilità delle
condotte ebraiche
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, dichiarando nulla ogni delibera in contrasto che
fosse stata adottata da un consiglio cittadino. Il decreto luogotenenzia-
le era nello specifico rivolto alle autorità locali di Savigliano, ma valeva
anche per Torino giacché, per un’altra decisione del principe, a Torino
si dovevano osservare quelle medesime
franchesie judeorum
che si appli-
cavano a Savigliano, sede dell’unica struttura comunitaria ebraica nei
domini italiani di casa Savoia.
Mancando il testo della condotta, se ne possono solo ricostruire al-
cune norme da accenni indiretti: l’obbligo di applicare sull’ambito in
modo visibile il segno distintivo (consistente in una rotella bianca), la
facoltà di prestare al 30 per cento d’interesse, di disporre di sinagoghe
e luoghi di preghiera, di macellare la carne secondo le norme rituali a
prezzi di mercato, di godere della protezione ducale (la
salvaguardia
) per
le loro persone, gli averi e le attività economiche e commerciali, rico-
nosciute utili e legali, di essere esenti da ogni imposta locale e soltanto
soggetti a versare ogni anno un testatico alla tesoreria ducale
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.
Ed è proprio una lista fiscale dell’estate del 1424 a fornirci i nomi-
nativi degli Ebrei, a pochi mesi dal loro insediamento: Benedetto da Spi-
L’economia e la società
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«Privilegia inconcusse obervari». Docc. 94 (Cuneo, 27 agosto 1423), 99.
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Docc. 56, 57, 63, 77.