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nuovi abitanti, sono il testo delle due delibere consigliari e gli emenda-

menti che vi vennero introdotti.

Nella proposta originaria infatti Elia ed Amedeo offrivano i loro ser-

vizi quali medici, argomento che aveva già aperto agli Ebrei le porte di

Savigliano e di Chieri; ma in questo caso l’offerta fu subito lasciata ca-

dere, e cancellata nella redazione finale del verbale. Al testo definitivo

della delibera del 17 giugno il cancelliere dovette invece aggiungere la

clausola che la città si impegnava a provvedere i nuovi venuti di case de-

corose a fitti convenienti. Discorso affatto scontato, che avrebbe costi-

tuito anche in anni successivi motivo di attrito, in quanto rappresenta-

va una delle carte migliori in mano al consiglio municipale per osteggia-

re un insediamento che non gradiva.

I «privilegi» degli Ebrei, le libertà di cui godevano e gli obblighi cui

soggiacevano, esulavano dall’ambito dell’autorità giurisdizionale locale,

avevano cioè una rilevanza normativa sancita contrattualmente col si-

gnore territoriale. Ciò nonostante, e Torino non mancava di sottoli-

nearlo, i diritti degli Ebrei collidevano talvolta con gli statuti e i privi-

legi cittadini, e la prevalenza degli uni sugli altri era materia controver-

sa. Eppure, solo un anno prima, nel 1423, il luogotenente di Amedeo

VIII in Piemonte aveva solennemente riaffermato l’intangibilità delle

condotte ebraiche

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, dichiarando nulla ogni delibera in contrasto che

fosse stata adottata da un consiglio cittadino. Il decreto luogotenenzia-

le era nello specifico rivolto alle autorità locali di Savigliano, ma valeva

anche per Torino giacché, per un’altra decisione del principe, a Torino

si dovevano osservare quelle medesime

franchesie judeorum

che si appli-

cavano a Savigliano, sede dell’unica struttura comunitaria ebraica nei

domini italiani di casa Savoia.

Mancando il testo della condotta, se ne possono solo ricostruire al-

cune norme da accenni indiretti: l’obbligo di applicare sull’ambito in

modo visibile il segno distintivo (consistente in una rotella bianca), la

facoltà di prestare al 30 per cento d’interesse, di disporre di sinagoghe

e luoghi di preghiera, di macellare la carne secondo le norme rituali a

prezzi di mercato, di godere della protezione ducale (la

salvaguardia

) per

le loro persone, gli averi e le attività economiche e commerciali, rico-

nosciute utili e legali, di essere esenti da ogni imposta locale e soltanto

soggetti a versare ogni anno un testatico alla tesoreria ducale

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.

Ed è proprio una lista fiscale dell’estate del 1424 a fornirci i nomi-

nativi degli Ebrei, a pochi mesi dal loro insediamento: Benedetto da Spi-

L’economia e la società

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231

«Privilegia inconcusse obervari». Docc. 94 (Cuneo, 27 agosto 1423), 99.

232

Docc. 56, 57, 63, 77.