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Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
di cui forse a Savigliano i loro predecessori non avevano fatto soddisfa-
cente esperienza, ma supplicano «super habendo casanam»
247
. Anche in
questo caso l’università gode del pieno sostegno del consiglio munici-
pale, che si assume le spese di missione in Savoia del rettore, per pero-
rarvi la richiesta presso il duca. Succede così che la pregiudiziale antie-
braica, che era parsa per un decennio condizionare negativamente ogni
possibile sviluppo dell’università, viene abbandonata, e ciò che il duca
concede non ha il consueto e cattolico nome di casana, ma quello del
tutto inusuale di «altare et ergasterium pro pecuniis mutuo dandis sub
fenore»
248
. Sono parole che fanno seguito alla malinconica premessa che
«caritas argentariorum sepulta est», uscita certo dalla penna di un dot-
to giurista dello Studio; sono infatti il comune e l’università solidalmente
a stipulare il 23 ottobre 1447 con Bonafide de Chalon i
pacta
che rego-
leranno quello che è, in effetti, un vero e proprio banco di prestito su
pegno; il giorno steso il duca ratifica l’accordo, sancendone la durata per
otto anni.
Si tratta di un documento destinato a rimanere atipico nella storia
ebraica piemontese, poiché ci si trova qui in presenza non di una con-
dotta emanata dal sovrano, ma di un contratto bilaterale, che ignora con
ostentazione, e anzi mette perentoriamente fuori causa la comunità
ebraica di Torino. Bonafide, infatti, con i suoi familiari e agenti gode di
tutte le esenzioni fiscali e giudiziarie riconosciute allo Studio, e nessu-
na autorità ebraica ha diritto di interferire nel suo operato. È stato cer-
to lo stesso banchiere a far inserire la clausola che impedisce a qualsia-
si suo correligionario di citarlo in giudizio, e persino di farlo scomuni-
care («aliquam excommunicationis sententiam proferre, que in hebrayco
nuncupatur herem etomdu»). Tra i privilegi particolari che gli sono ri-
conosciuti c’è quello di poter ricevere in pegno anche i testi universita-
ri («libri scolarum»); e mentre è esplicitamente previsto che egli anno-
veri fra i suoi clienti, oltre agli studenti, anche tutti gli altri abitanti in
città, pare invece che i soldati siano esclusi dal prestito, dato che sono
appunto le armi l’unico pegno che può rifiutarsi di accettare.
Non sembra che la buona sorte abbia arriso a questo prestatore co-
sì privilegiato, perché lo ritroviamo l’anno dopo a Nizza Marittima
249
,
dove ha aperto un nuovo banco, e lo ritroveremo ancora negli anni se-
247
Docc. 457-58.
248
Altare
è un termine statutario per
mensa usurariorum
che si ritrova già nel codice giustinia-
neo, mentre
ergasterium
significa opificio di merci (
c
.
du cange du fresne
,
Glossarium mediae et
infimae latinitatis
, I, Niort 1883, p. 205; III, p. 288), a riprova del linguaggio colto di chi ha re-
datto i
pacta
.
249
Docc. 489, 492-93, 498-500, 509.