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Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)

di cui forse a Savigliano i loro predecessori non avevano fatto soddisfa-

cente esperienza, ma supplicano «super habendo casanam»

247

. Anche in

questo caso l’università gode del pieno sostegno del consiglio munici-

pale, che si assume le spese di missione in Savoia del rettore, per pero-

rarvi la richiesta presso il duca. Succede così che la pregiudiziale antie-

braica, che era parsa per un decennio condizionare negativamente ogni

possibile sviluppo dell’università, viene abbandonata, e ciò che il duca

concede non ha il consueto e cattolico nome di casana, ma quello del

tutto inusuale di «altare et ergasterium pro pecuniis mutuo dandis sub

fenore»

248

. Sono parole che fanno seguito alla malinconica premessa che

«caritas argentariorum sepulta est», uscita certo dalla penna di un dot-

to giurista dello Studio; sono infatti il comune e l’università solidalmente

a stipulare il 23 ottobre 1447 con Bonafide de Chalon i

pacta

che rego-

leranno quello che è, in effetti, un vero e proprio banco di prestito su

pegno; il giorno steso il duca ratifica l’accordo, sancendone la durata per

otto anni.

Si tratta di un documento destinato a rimanere atipico nella storia

ebraica piemontese, poiché ci si trova qui in presenza non di una con-

dotta emanata dal sovrano, ma di un contratto bilaterale, che ignora con

ostentazione, e anzi mette perentoriamente fuori causa la comunità

ebraica di Torino. Bonafide, infatti, con i suoi familiari e agenti gode di

tutte le esenzioni fiscali e giudiziarie riconosciute allo Studio, e nessu-

na autorità ebraica ha diritto di interferire nel suo operato. È stato cer-

to lo stesso banchiere a far inserire la clausola che impedisce a qualsia-

si suo correligionario di citarlo in giudizio, e persino di farlo scomuni-

care («aliquam excommunicationis sententiam proferre, que in hebrayco

nuncupatur herem etomdu»). Tra i privilegi particolari che gli sono ri-

conosciuti c’è quello di poter ricevere in pegno anche i testi universita-

ri («libri scolarum»); e mentre è esplicitamente previsto che egli anno-

veri fra i suoi clienti, oltre agli studenti, anche tutti gli altri abitanti in

città, pare invece che i soldati siano esclusi dal prestito, dato che sono

appunto le armi l’unico pegno che può rifiutarsi di accettare.

Non sembra che la buona sorte abbia arriso a questo prestatore co-

sì privilegiato, perché lo ritroviamo l’anno dopo a Nizza Marittima

249

,

dove ha aperto un nuovo banco, e lo ritroveremo ancora negli anni se-

247

Docc. 457-58.

248

Altare

è un termine statutario per

mensa usurariorum

che si ritrova già nel codice giustinia-

neo, mentre

ergasterium

significa opificio di merci (

c

.

du cange du fresne

,

Glossarium mediae et

infimae latinitatis

, I, Niort 1883, p. 205; III, p. 288), a riprova del linguaggio colto di chi ha re-

datto i

pacta

.

249

Docc. 489, 492-93, 498-500, 509.