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Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
sicché se all’inizio del 1446 si erano mobilitati soltanto cinquanta citta-
dini, nel dicembre dello stesso anno la turbolenza degli studenti indu-
ceva a raddoppiarne il numero; nel 1460 questa sorta di guardia civica
contava ottanta uomini, ma nel 1464 saliva addirittura a duecento, cin-
quanta per ogni quartiere
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.
Queste squadre armate ricordavano da vicino, per le forme di orga-
nizzazione e i modi d’intervento, la defunta società; un accostamento
che ricevette una sorta di sanzione ufficiale allorché il consiglio di cre-
denza volle affidare la loro convocazione alle campane cittadine, con un
atto dalle gravi implicazioni politiche in una città a sovranità limitata
com’era Torino. Il suono della campana di San Dalmazzo era un tempo
il segnale che scandiva la mobilitazione della Società di San Giovanni
Battista: farla suonare «ad extremitam» era per statuto il primo obbli-
go di chiunque si accorgesse di un pericolo, e ai suoi rintocchi i membri
della società erano tenuti ad accorrere armati in piazza e mettersi agli
ordini dei loro capi. Allo stesso modo, nel 1462 il consiglio comunale
deliberò «quod pulsetur campana comunis ad extremiam si contingeret
quod fieret rumor in civitate», per dare un segnale d’intervento ai cit-
tadini impegnati nei servizi di guardia; e stabilì i particolari della pro-
cedura da seguire, con una precisione che ricorda da vicino gli statuti
della disciolta società. Al primo avviso di disordine, il campanaro do-
veva «dare ad extremiam» suonando sei colpi a martello, e a quel pri-
mo segnale gli uomini di guardia erano tenuti ad accorrere e informarsi
di ciò che accadeva; se il pericolo fosse continuato, bisognava suonare
altri dodici colpi, nel qual caso gli «ellecti ad deffensam civitatis» do-
vevano senz’altro radunarsi sul luogo del disordine, o accorrere a casa
del vicario per dar manforte ai suoi uomini
267
.
Che tale decisione rappresentasse una svolta di non trascurabile im-
portanza per la vita cittadina è confermato dalle reazioni che immedia-
tamente seguirono e in particolare da quella degli studenti, fin troppo
consapevoli, si direbbe, del fatto che la nuova procedura avrebbe potu-
to essere utilizzata proprio contro di loro. A pochi giorni di distanza,
una nuova delibera consiliare ci informa che il Consiglio cismontano, su
richiesta dello Studio, aveva proibito formalmente di suonare la cam-
pana in caso di pericolo. Il consiglio comunale inviò senz’altro ai consi-
glieri del duca una delegazione costituita dai sindaci in carica e dal giu-
rista Cristoforo de’ Nicelli, per spiegare che il diritto di avvertire i cit-
tadini del pericolo suonando la campana era considerato vitale dalla
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Cfr. sopra, note 257, 258.
267
ASCT,
Ordinati
, 78, f. 101
v
.