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Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)
riodicamente inviati a rappresentare la città nelle assemblee dei Tre Sta-
ti e alla corte del principe
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.
Gli statuti trecenteschi stabilivano che con scadenza trimestrale il
vicario dovesse nominare «quatuor ex credendariis Taurini, silicet duos
ex nobilibus et duos de populo, qui vocentur clavarii comunis», e attri-
buivano a questa carica competenze così ampie da farne la chiave di vol-
ta del gioco politico cittadino: soltanto i clavari erano legittimati istitu-
zionalmente a segnalare al vicario o al giudice la necessità di riunire la
credenza; a loro, di solito, la credenza affidava la nomina delle com-
missioni istituite quasi quotidianamente per il disbrigo degli affari cor-
renti, la scelta dei nuovi consiglieri da cooptare in consiglio per riempi-
re i seggi vacanti, e quella dei sindaci deputati a difendere in giudizio
gli «iura comunis Taurini». Dotati di un larghissimo potere di control-
lo sulla gestione della finanza pubblica, i clavari svolgevano un’indi-
spensabile funzione di mediazione fra la credenza e l’amministrazione
ducale, ed è quindi naturale che il vicario scegliesse per questo ufficio
personaggi il più possibile rappresentativi degli equilibri vigenti all’in-
terno dell’oligarchia cittadina. Anche se a partire dalla fine del Quat-
trocento si cessò di distinguere formalmente fra clavari «pro hospicio»
e «pro populo», l’impressione è che fino alla fine del periodo da noi con-
siderato la composizione di questa magistratura abbia continuato a
rispecchiare fedelmente le due anime della credenza: quella nobiliare,
espressione delle vecchie famiglie e di quelle che divenivano tali nel cor-
so del tempo, nonché del grande possesso fondiario, e quella popolare,
nella sua duplice accezione, ora ristretta a un’oligarchia professionale,
ora maggiormente aperta a una partecipazione dei ceti medio-bassi.
Diversi si presentano i dati per quanto riguarda la selezione dei sin-
daci. Era questa, in un primo momento, una carica priva di precise at-
tribuzioni e attivata a scadenze irregolari:
sindicus
era sinonimo di pro-
curatore e i «sindici comunis» erano eletti dalla credenza o dai clavari,
in numero di due o tre o talvolta anche più, ogni volta che si rendeva
necessario rappresentare in giudizio la comunità. Nel 1432, tuttavia, la
credenza adottò un’importante riforma, che rese assai più precise le com-
petenze dei sindaci e più regolare la durata del loro mandato. In quell’oc-
casione venne stabilito di nominare ogni anno due sindaci, i quali oltre
all’incarico consueto di rappresentare gli interessi della comunità «in iu-
dicio et extra» avrebbero avuto il compito di sottoporre a sindacato tut-
6
Cfr. il repertorio raccolto da
s. a. benedetto
,
m. t. bonardi
e
r. roccia
,
L’amministrazio-
ne civica: funzionari sabaudi e ufficiali comunali
, in
Il Palazzo di Città a Torino
, II, Torino 1987,
pp. 269-341.