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Parte seconda La preminenza sulle comunità del Piemonte (1418-1536)

la semplice formazione propedeutica ai corsi universitari: pare di in-

travvedere una qualche forma di concorrenza o almeno di parziale so-

vrapposizione delle funzioni rispettivamente riconosciute ai due orga-

nismi, ad esempio nel biennio 1464-66, quando l’insegnante elementa-

re già in servizio – in aperta contraddizione con il diritto alla privativa

dell’insegnamento fino ad allora riconosciuto ai grammatici – venne af-

fiancato da un altro «rector scolarum», espressamente reclutato come

lettore di arte oratoria, con una sua propria autonomia didattica e un

proprio stipendio

54

. Si trattò verosimilmente di un caso eccezionale, for-

se di un esperimento di cui non si conoscono gli esiti, ma che resta co-

munque indicativo di come la scuola, anche attraverso la suddivisione

degli insegnamenti con una maggiore articolazione di discipline, aspi-

rasse «a conformarsi in qualche modo all’assetto istituzionale delle uni-

versità»

55

.

Sotto il profilo istituzionale la situazione appare però orientata ver-

so una netta separazione tra i due enti. Forse inizialmente anche a To-

rino l’università tentò di disciplinare la scuola di livello inferiore, con

cui talvolta instaurò un dialogo orientato a forme diverse di collabora-

zione; poteva addirittura accadere che alcuni grammatici ricoprissero al-

lo stesso tempo incarichi sia nella scuola sia presso lo Studio

56

. È possi-

bile inoltre attribuire alle pressioni sulla scuola di grammatica da parte

dei docenti universitari, soprattutto degli artisti, il venir meno nelle clau-

sole contrattuali più tardive del divieto imposto in origine ai maestri di

frequentare corsi accademici, se non nei giorni festivi o in occasione del-

le dispute solenni

57

. In alcune occasioni però si ebbero di certo momen-

ti di tensione: una qualche forma di conflittualità con il sistema univer-

sitario si evidenzia soprattutto in merito alle esenzioni fiscali concesse

a maestri e scolari. Infatti il governo cittadino, mentre – come si è vi-

54

La retribuzione di questo maestro era però alquanto inferiore rispetto a quella del primo

maestro (ASCT,

Ordinati

, 70, ff. 34

v

-35

r

, verbale del 18 agosto 1441; ASCT, Coll. V, n. 1141,

Liber rationum

, ff. 34

v

, 53

v

, 54

r

, 87

r

, 92

r

).

55

frova

,

Le scuole municipali

cit., p. 182.

56

È il caso del maestro Giovanni Astesano, che nel 1425 ricevette una retribuzione come «rec-

tor scolarum», oltre ad un compenso imprecisato sui fondi dell’università (

Ordinati

, 63, ff. 46

v

,

133

r

, verbali del 14 giugno 1425 e 22 marzo 1426). Molti contratti di ferma di maestri di scuola,

relativi all’area piemontese, sono riportati nel repertorio di

f. gabotto

,

Dizionario dei maestri di

grammatica che insegnarono in Piemonte prima dell’anno 1500

, pubblicato in appendice a

id

.,

Lo Sta-

to sabaudo da Amedeo VIII ad Emanuele Filiberto

, III.

La cultura e la vita in Piemonte nel Rinasci-

mento (1496-1504)

, Torino-Roma 1895, pp. 288 sgg.; si potrà consultare anche

id

.,

Supplemento

al dizionario dei maestri che insegnarono in Piemonte fino al 1500

, in «BSBS»,

xi

(1906), pp. 102-

41, dove tuttavia le notizie di interesse torinese sono praticamente inesistenti.

57

Tale divieto si trova in un patto di ferma stipulato nel 1416 (

Ordinati

, 56, f. 80

r

-

v

, verbale

del 24 maggio 1416).