

se del legislatore sabaudo: organi di origine e di natura feudale, certa-
mente, ma anche organi nei quali l’assistenza del giurista dotto risulta-
va indispensabile e produttrice di quel «flusso reciproco» fra consuetu-
dini e leggi locali e scienza romanistica, che è la caratteristica principa-
le dell’esperienza giuridica tardomedievale. L’ambiente della scuola e
della scienza del diritto, che a Torino si impianta e si sviluppa, è am-
biente nel quale la dottrina è sentita in rapporto inscindibile con l’am-
ministrazione della giustizia e degli affari di Stato, secondo un ideale
culturale e scientifico che sembra precocemente prefigurare una conce-
zione che la grande letteratura giuridico-politica del Cinquecento avreb-
be posto alla base del nascente paradigma dello Stato e della sovranità,
e che avrebbe trovato la sua sistemazione più matura nella
Methodus
e
nella
République
di Bodin, fra il 1566 ed il 1576.
Piuttosto ingeneroso appare dunque il giudizio che vuole che, pur go-
dendo gli studi giuridici di un particolare sviluppo con la creazione dello
Studio torinese, prosperasse qui un ambiente di giuristi che, intellettual-
mente, non superarono mai la mediocrità ed il tradizionalismo, anche se
professionalmente raggiunsero un certo prestigio per la loro competenza
e per la loro capacità pratica. Alla svolta epocale della metà del secolo
xv
,
superate le iniziali difficoltà, lo Studio si caratterizzava per una prepon-
derante presenza di professori giuristi (18 su 25: 10 legisti e 8 canonisti),
con diversi «nomi di buona rinomanza», quali Ambrogio da Vignate, Si-
gnorino degli Omodei, Jacopino di San Giorgio e Giovanni Grassi, «tut-
ti giuristi esimii»
141
. E non bastano giudizi malevoli e coniati sullo stam-
po dell’epistolografia umanistica, come quello di un Johannes Herrgot te-
desco, per sostenere oggi che essi (in particolare il Vignati e il Grassi,
fondatore dell’omonimo collegio) «non furono certamente grandi inter-
preti di diritto», giacché «non impartivano lezioni “aggiornate”, secondo
gli schemi dell’Umanesimo giuridico ormai presente in tutti gli Studi uni-
versitari»
142
. Troppo recente (1433) era la polemica del Valla contro Bar-
tolo e i bartolisti del suo tempo, giusto nella Pavia dove erano ancora at-
tivi gli allievi di Baldo. E ci sarebbe piuttosto da stupirsi nel trovare uo-
mini di convinta fede umanistica fra i giuristi torinesi, in anni in cui il
fenomeno (peraltro multiforme) muove i suoi primi e controversi passi
143
.
La vita e le istituzioni culturali
633
141
cognasso
,
Vita e cultura in Piemonte
cit., p. 653.
142
nada patrone
,
Il Piemonte medievale
cit., p. 313; cfr.
l. c. bollea
,
Umanesimo e cultura in
Piemonte e nell’Università torinese
, in «BSBS», 1926, pp. 41-43, e
cognasso
,
Vita e cultura in Pie-
monte
cit., p. 653.
143
Si veda a questo proposito lo studio di
d. maffei
,
Gli inizi dell’Umanesimo giuridico
, Mila-
no 1972 (rist.), pp. 37-41 per la polemica del Valla; cfr. ora
j. kirshner
,
o. cavallar
e
s. degen-
ring
,
AGrammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato’s Tract on Insignia and Coats of Arms
, Berkeley 1995.