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tenenti, r iservata agli all ievi
(1);
il R. Viglietto 29 marzo
1832
confermava che pel Corpo del Genio militare
«
gli ufficiali siano
esclusivamente somministra ti dall a Militare Accademia; » e le
R. Determinazioni del
5
gennaio
1833
sta bilivano (art. i) che
«
gli allievi della R. A. M. che, decorati già del grado di sotto–
tenent e, superera nno gli esami stabiliti per la loro promozione ad
ufficiali d'a rtiglier ia, vi passer anno come luogotenent i con an–
zianità nel Corpo stesso. » Inoltre, men tre nel
1833
venivano sop–
pressi presso tutti i Corpi dell'eserc ito
i
cadetti
(che erano in certo
rriodo sostituiti dai
soldati distinti),
«S. M. si degnava conser–
va re a onore della sua Milita re Accademia e a benefizio degli
allievi di essa la qualità di
cadetti »
della qua le venivano ri ve–
stiti gli allievi all'atto della loro promozione al penultimo corso.
Venivano per contro modificati e ristretti dalle sovra ne deter–
minazioni del lO marzo
1835
i privilegi sta t i concessi dal R.
Viglietto 30 luglio
1823
agli allievi che avevano la qualità di
p rimi paggi.
Per effetto di dette sovra ne determinazioni :
«
l °
Il
p r imo pagg io
del Re nel lasciare l'Accademia, sia collocato ul–
timo dei tenent i in 2" se in cava lleria, ultimo dei tenenti se in
fanteria, e, se nelle arm i dotte, sia collocato il primo della sua
pr omozione. 2° Il
primo paggio
della Regina sia considerato,
all'a tto della promozione, siccome avente da due anni l'anzia–
nità di sotto tenente , 3° I
paggi
continuino ad essere pr imi della
101'0
promozione, salva la precedenza dei
primi paggi
nelle
armi dotte (2).
»
S. E.
il
cav. Cesare Saluzzo, che
il
21
dicembre
i 83G
era
promosso al grado di tenente generale e che aveva attrlbulto
«
il
nuovo favore piovut o su di lui come pr emio, al cont o in
cui era tenuto
il
comando dell'Accademia da lui l'etto '», era il
(l) Quel regolamento stabili va altresì (a rt. 22) che i tenenti ammessi nel Corpo pas–
sassero dopo un anho a far servizio in un reggimento, ripigliassero poi ser viz io nello
S.
],l.
sìa
>
per riman er vi durevolmente sia per essere mandat i ancora un a
O
più altre
volte a servire in questo o in quell'altro Corpo d'armi dive rse" e che (a rt. 27)
U
quando
alcuno degli ufficiali dello S. M. G. avrà acquistato nel pr opr io gra do anzianità tale
che non resti nelle R. armate più del decimo degli utliciali dell o stesso grado più an–
ziani
di
lui, potrà essere proposto, per
rag ione
cli
mer ìto,
alla promozione al g rado su–
periore ".
(2)
Second o le disposizi oni del 1823:
l '
I
p rimi pa ggi
erano considerati come ufficiali
dal giorno della loro ammessione come paggi e collocati second o tale norma ; 20 i
paggi
erano collocati i primi della pr omozione di cni fa cevan o parte.