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deve possedere i pr incipi fond am entali della Religione cat tolica
e dell a moral e, esse l'e in grado di tradurre i
Comen tar tt
di
n.
Ce.
sare, conoscere l'ari tmeti ca pra tica e i primi element i di geo–
metria (§ 6). Di ciò de ve I'asplrante dar prov a mediante esami
av anti ad apposita Commissione
(§
7). - La pensione a nnua è
sempre di
L.
1200 ; il cor re do può in parte provvedersi dai pa –
r enti, il suo val ore
è
di L. 1200. - Il corso di st udi dura
cinque
a nni per gli a lliev i che si dedican o a l se r vizlo nelle ar mi
comuni
(fan ter ia e ca va ller ia),
sei
anni per quelli che si desti–
nano a lle ar mi
dotte
(artiglier ia, genio, stato maggi ore) (§ 17).
Al ter mine d'ogni a nno gli allie vi sono sottoposti ad esame su
t utte le ma teri e insegnate, av anti Commissioni stabilite dal Con–
siglio d'ist r uzione (§ 20). L'alli evo che non ri por ta la
sufllcìenza
negli esami
è
in obbligo di ri petere
il
corso
(§
21) ; non vi sono
c ioè esami di
r tpar azìone.
L' alli evo che per du e anni consecut ivi
fosse r imandato nell o stesso cors o, cessa dall'esser e par te de l–
l'Accademi a
nè potr à
aspirar e, sa lvo grazia sovrana, a diventare
per 'Via d'esam:
utIlcia le nell' esercito. Gli esam i dell'ulti mo co rso
(5°
anni comun i,
6°
armi
aoue;
sono date da Commissioni spe–
cia li (di nomina regia) ; i non pro mossi del 5° potranno per un a
voita l'ipotere l'a nno, i non promossi del 6° potranno essere tra–
sferi ti co l
101'0
g l'ado nelle armi co muni
(§
23).
È
am messo che,
su proposta del Consiglio d'istruzione,
il
Re conceda di far due
cors i in un an no agli allievi che sono a lla fìne del 3° anno
m'm i co muni o del 4° ar mi dotte
(§
24). La scelta per le a r mi
dotte è fatta da l Consiglio dopo il 2° a nno di
COl'SO
ed è resa
defìnìtlva
dopo il 4°. Gli alliev i così prescelti godono, da l gior no
in cui cominciano il 5° a nno, la paga di ca de tti di fant er ia, e
quella di sottotene ntc di fan teria da lla pr omozione a l 6°
(§
25).
Com piu to il 5° COl'sO,
tutti
gli a lliev i sono pr omossi sottote ne nti
nell'm'mat a
(§ 28) ; gli alllev i ch e, comp ito il 6° co rso, ne su–
per ano g li esami sono .promossi
luogotenenti
nell'ai-tigller la,
nel
ge nio, nello stato magg iore ; se nei ùue pr lmi corpi non vi fos–
se ro vacanze, vi sa r anno collocati
nella qualità di sotto tenente
ma col grado
({i
l uogotenente,
conseg uendone l'effettivit à alle
pr ime vacanze (§§ 31 e 32). Gli a lliev i Paggi conservano i pri–
vilegi concessi col R. Brevett o del lO marzo 1835 (§ 33). Per
g li alli evi promossi nell 'ar tiglieria , nel genio, e nell o stato mag-