Table of Contents Table of Contents
Previous Page  132 / 257 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 132 / 257 Next Page
Page Background

- 126 -

deve possedere i pr incipi fond am entali della Religione cat tolica

e dell a moral e, esse l'e in grado di tradurre i

Comen tar tt

di

n.

Ce.

sare, conoscere l'ari tmeti ca pra tica e i primi element i di geo–

metria (§ 6). Di ciò de ve I'asplrante dar prov a mediante esami

av anti ad apposita Commissione

7). - La pensione a nnua è

sempre di

L.

1200 ; il cor re do può in parte provvedersi dai pa –

r enti, il suo val ore

è

di L. 1200. - Il corso di st udi dura

cinque

a nni per gli a lliev i che si dedican o a l se r vizlo nelle ar mi

comuni

(fan ter ia e ca va ller ia),

sei

anni per quelli che si desti–

nano a lle ar mi

dotte

(artiglier ia, genio, stato maggi ore) (§ 17).

Al ter mine d'ogni a nno gli allie vi sono sottoposti ad esame su

t utte le ma teri e insegnate, av anti Commissioni stabilite dal Con–

siglio d'ist r uzione (§ 20). L'alli evo che non ri por ta la

sufllcìenza

negli esami

è

in obbligo di ri petere

il

corso

21) ; non vi sono

c ioè esami di

r tpar azìone.

L' alli evo che per du e anni consecut ivi

fosse r imandato nell o stesso cors o, cessa dall'esser e par te de l–

l'Accademi a

nè potr à

aspirar e, sa lvo grazia sovrana, a diventare

per 'Via d'esam:

utIlcia le nell' esercito. Gli esam i dell'ulti mo co rso

(5°

anni comun i,

armi

aoue;

sono date da Commissioni spe–

cia li (di nomina regia) ; i non pro mossi del 5° potranno per un a

voita l'ipotere l'a nno, i non promossi del 6° potranno essere tra–

sferi ti co l

101'0

g l'ado nelle armi co muni

23).

È

am messo che,

su proposta del Consiglio d'istruzione,

il

Re conceda di far due

cors i in un an no agli allievi che sono a lla fìne del 3° anno

m'm i co muni o del 4° ar mi dotte

24). La scelta per le a r mi

dotte è fatta da l Consiglio dopo il 2° a nno di

COl'SO

ed è resa

defìnìtlva

dopo il 4°. Gli alliev i così prescelti godono, da l gior no

in cui cominciano il 5° a nno, la paga di ca de tti di fant er ia, e

quella di sottotene ntc di fan teria da lla pr omozione a l 6°

25).

Com piu to il 5° COl'sO,

tutti

gli a lliev i sono pr omossi sottote ne nti

nell'm'mat a

(§ 28) ; gli alllev i ch e, comp ito il 6° co rso, ne su–

per ano g li esami sono .promossi

luogotenenti

nell'ai-tigller la,

nel

ge nio, nello stato magg iore ; se nei ùue pr lmi corpi non vi fos–

se ro vacanze, vi sa r anno collocati

nella qualità di sotto tenente

ma col grado

({i

l uogotenente,

conseg uendone l'effettivit à alle

pr ime vacanze (§§ 31 e 32). Gli a lliev i Paggi conservano i pri–

vilegi concessi col R. Brevett o del lO marzo 1835 (§ 33). Per

g li alli evi promossi nell 'ar tiglieria , nel genio, e nell o stato mag-