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BASILICA MAGISTRALE
. dere ai medesimi pronta giustizia, ed a contenere a richie–
sta de' superiori , anche colle censure,
i
soggetti .I ndocili e
disobbedienti ; statuiva che i cavalieri defunti-
fossero
se–
polti gratuitamente; che nei
I
cimiteri dell'ordine ' potessero
seppellirsi i morti ' anche ' in ' tç'mpo ...d'interdetto, esclusi. gli
scomunicati, gl'interdetti personalmente'
e .
gli usurai inan i–
festi ; che- i beni ) gli animali e gli alimenti dei cavalieri
fossero esenti dalle decime ; che la milizia. di San Lazzaro
avesse le
facolt à
di cercar colletta una volta all'anno, in
qualunque chiesa,
-senzach è
i rettori di essa potessero .im–
pedirlo- o fare .in quel, giorno altre collette; e che in
çaso
d'interdetto -le chiese, 'in cui
dovesse Iarsi .la
colletta, si a–
prissero in quel ,giorno e
si
ufflziassero ; -che infine i con–
fratélli ·
t i 42 )
dell'ordine che pagassero esattamente le loro
~n - ,
nuali prestazioni ottenessero la '
rim essione
.della settima
parte delle penitenze. loro imposte lun go l'anno.
,
Il medesimo. -pontefl ce poi colla' sua costituzione del .5
agosto
12 67 .(t43}
comandava che -venissero consegnati ai ca–
valieri .di San Lazzaro od. a i loro messi. tutti i lebbrosi .in–
sieme coi , loro heni ,
inc~ri~and9 '
i vescovi 'di aiutare-
i.
ça-:
valieri
in caso d'opposizione , assoggettando .ad· indenni
~à
verso ' l'ordine i renitenti , e . facendo di tali casi. giudi ci.
i.
vescovi.
In 'sì l'a lto provvedimento, osserva il Cibrario, prevaleva
certamente l'interesse della pubblica sanità, che 'imperiosa–
mente richiedeva
.ìa
segregazione de' lebbrosi; . ma .a_ggiun-
gendosi, .secondò l'errore de' tempi, la. devoluzione dei beni
't
dc' lebbrosi all'ordine, e n0!1 solamente la separazione della
porzione di .essi ·beni che fosse, bastante a sostentarli , ve-
niva insensibilmente e quasi senza avvedersene il morbo a
trasformarsi in reato , che si. puniva coll'isolamento e colla
confìscazione dei beni.