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106

BASILICA MAGISTRALE

. dere ai medesimi pronta giustizia, ed a contenere a richie–

sta de' superiori , anche colle censure,

i

soggetti .I ndocili e

disobbedienti ; statuiva che i cavalieri defunti-

fossero

se–

polti gratuitamente; che nei

I

cimiteri dell'ordine ' potessero

seppellirsi i morti ' anche ' in ' tç'mpo ...d'interdetto, esclusi. gli

scomunicati, gl'interdetti personalmente'

e .

gli usurai inan i–

festi ; che- i beni ) gli animali e gli alimenti dei cavalieri

fossero esenti dalle decime ; che la milizia. di San Lazzaro

avesse le

facolt à

di cercar colletta una volta all'anno, in

qualunque chiesa,

-senzach è

i rettori di essa potessero .im–

pedirlo- o fare .in quel, giorno altre collette; e che in

çaso

d'interdetto -le chiese, 'in cui

dovesse Iarsi .la

colletta, si a–

prissero in quel ,giorno e

si

ufflziassero ; -che infine i con–

fratélli ·

t i 42 )

dell'ordine che pagassero esattamente le loro

~n - ,

nuali prestazioni ottenessero la '

rim essione

.della settima

parte delle penitenze. loro imposte lun go l'anno.

,

Il medesimo. -pontefl ce poi colla' sua costituzione del .5

agosto

12 67 .(t43}

comandava che -venissero consegnati ai ca–

valieri .di San Lazzaro od. a i loro messi. tutti i lebbrosi .in–

sieme coi , loro heni ,

inc~ri~and9 '

i vescovi 'di aiutare-

i.

ça-:

valieri

in caso d'opposizione , assoggettando .ad· indenni

verso ' l'ordine i renitenti , e . facendo di tali casi. giudi ci.

i.

vescovi.

In 'sì l'a lto provvedimento, osserva il Cibrario, prevaleva

certamente l'interesse della pubblica sanità, che 'imperiosa–

mente richiedeva

.ìa

segregazione de' lebbrosi; . ma .a_ggiun-

gendosi, .secondò l'errore de' tempi, la. devoluzione dei beni

't

dc' lebbrosi all'ordine, e n0!1 solamente la separazione della

porzione di .essi ·beni che fosse, bastante a sostentarli , ve-

niva insensibilmente e quasi senza avvedersene il morbo a

trasformarsi in reato , che si. puniva coll'isolamento e colla

confìscazione dei beni.