Table of Contents Table of Contents
Previous Page  584 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 584 / 1325 Next Page
Page Background

menu‘ dans les communes situées au milieu des

montagnes

,

éloignées de la mer, et les moins

jertiles

, mentre,

en 1811, les décrets de VEmpe-

reur Napoléon Jurent publiés en Toscane

,

et

portèrent momentanément atteinte au règime

de la vente libre: mai il en résulta désordres si

graves qu ii jallut mettre promptement de coté

toutes les restrictions prescrites par ces décrets.

E ancora soggiungeva che

de quelque pari

que vienne le bled, soit qu'il naisse dans le

puys, soit quon Vy apporte du dehors

,

il est

utile che la vente du pain soit libre

,

et que la

concurrence est le seul dans lequel Vintérèt du

vendeur et l'intérèt du consommateur soient

balancés avec équité.

II.

- Se la preoccupazione dei governi era

quella di impedire che i prezzi salissero oltre

quel livello che sembrava « giusto ed equo »

si comprende come non mancassero le occa­

sioni per controllare — anche in forma ves­

satoria — l’ operato dei commercianti e degli

intermediari; postumi questi di antiche forme

poUtiche sorte all’avvento dell’ economia cit­

tadina e durante le influenze della città sul

contado.

È interessante esaminare le norme conte­

nute in regolamenti, notificanze e manifesti

riguardanti appunto l'opera di polizia anno­

naria.

Gravi pene si comminavano contro quei

commercianti che s'adoprassero con « insi­

nuazioni. arti, raggiri ed altre segrete intel­

ligenze per procurare che nelle merci se ne

aumentasse il prezzo ».

Nel R. D. 17 settembre 1816 si stabili­

vano « varie provvidenze in materia d’ annona »

contro coloro che con « illecite operazioni

tentavano ogni via per farne (delle sussistenze)

l’oggetto d’ un vergognoso rivoltante gua­

dagno », onde, al fine di tenere a « discreto

prezzo • le granaglie, venivano « mantenuti

nella piena esatta loro osservanza gli editti

del primo luglio 1773 ».

Le vendite di granaglie dovevano essere

sottoposte a denuncia al giudice, a partire

dalla quantità di tre sacchi, e più volte gli

editti rinnovano l’ assoluta proibizione « del­

l’esercizio della professione dei così detti

sensali di granaglie ».

Tale interdizione era l’effetto di una poli­

tica diretta a eliminare l’eccessivo numero

di intermediari, sicché esplicitamente diceva

l’ editto che « non potranno questi neanche

con mezzi indiretti comparire sui pubblici

mercati od ingerirsi in qualunque altro luogo

nelle compre o vendite di derrate, sotto pena

del carcere per anni due », o dell’ * esempla­

rità del cartello e dell’eajwizionr in pub­

blico tanto in questa nostra capitale, che

nel luogo della commessa contravvenzione,

che verrà dopo la sentenza immediatamente

eseguita senza distinzione o riguardo di per*

sona ».

Non eran nuove le norme contenute in

quel manifesto, giacché essendovi l’ abitu­

dine di alterare il prezzo del grano sfruttando

gli immediati bisogni degli agricoltori si com­

minavano. fin dall’aprile 1815, pene seve­

rissime ai sensali che avessero tentato di

modificare i prezzi del grano.

« Saranno proibiti — diceva il regolamento

— tutti i panattieri, fornai, rivenditori e

negozianti di granaglie. vermicellai, e loro

domestici o commessi di andare qualsivoglia

giorno, sotto qualsivoglia pretesto, eziandio

di solo passaggio, sopra il mercato del grano

in questa città avanti il mezzogiorno e tanto

meno comperare granaglie di qualunque spe­

cie, o contrattare avanti detto prefisso tempo

eziandio per interposta persona sotto pena di

lire

6

e della perdita della roba in caso di

accompra ».

Conteneva il manifesto anche la proibii

zione, pei commercianti torinesi, di c on t ra i

tare granaglie nel tempo proibito «sulle mostre^

per le contrade di questa città » e special-

mente nelle vicinanze della Corona Grossa}

« dove sotto pretesto del mercato del riM

suol radunarsi una folla di sfaccendati sedi*

centi sensati ambulanti, i quali d*accord(

con alcuni magazzinieri, coi più biasimevoli

raggiri, monopoli e coll’ aiuto anche di segreti

agenti e mandatari procurano, non curando

il grave pubblico pregiudicio, alterare eoa

tali illeciti mezzi nel mercato del grano i

prezzi delle granaglie, specialmente nei tempi

prossimi alla consueta fissazione della tassa

del pane ».

« Se alcuno osasse — si aggiungeva —

introdursi sul solito mercato del grano od ia

vicinanza d’esso ed ivi con segrete parlate e

con segnati, od in qualsivoglia altra maniera,

tentasse inspirare nei venditori la speranza

d’ aumento nei prezzi delle granaglie e eoa

ciò farne sospendere le vendite e trattative

d ’accompra, e così farne crescere il presso,

sarà irremissibilmente punito colla penale

di Lire 500. o con quella del carcere prò*

porzionata alla gravezza della contravven­

zione ».

Si proibiva quindi a « tutti i sedicenti sen­

sali ambulanti tanto suiti mercati e piasse,

che nelle contrade case e botteghe di questa

città di contrattare con negozianti di gran»

glie alcuna vendita di esse sotto qualsiv*

titolo e pretesto, tanto colla mostra c -

sensa