

menu‘ dans les communes situées au milieu des
montagnes
,
éloignées de la mer, et les moins
jertiles
, mentre,
en 1811, les décrets de VEmpe-
reur Napoléon Jurent publiés en Toscane
,
et
portèrent momentanément atteinte au règime
de la vente libre: mai il en résulta désordres si
graves qu ii jallut mettre promptement de coté
toutes les restrictions prescrites par ces décrets.
E ancora soggiungeva che
de quelque pari
que vienne le bled, soit qu'il naisse dans le
puys, soit quon Vy apporte du dehors
,
il est
utile che la vente du pain soit libre
,
et que la
concurrence est le seul dans lequel Vintérèt du
vendeur et l'intérèt du consommateur soient
balancés avec équité.
II.
- Se la preoccupazione dei governi era
quella di impedire che i prezzi salissero oltre
quel livello che sembrava « giusto ed equo »
si comprende come non mancassero le occa
sioni per controllare — anche in forma ves
satoria — l’ operato dei commercianti e degli
intermediari; postumi questi di antiche forme
poUtiche sorte all’avvento dell’ economia cit
tadina e durante le influenze della città sul
contado.
È interessante esaminare le norme conte
nute in regolamenti, notificanze e manifesti
riguardanti appunto l'opera di polizia anno
naria.
Gravi pene si comminavano contro quei
commercianti che s'adoprassero con « insi
nuazioni. arti, raggiri ed altre segrete intel
ligenze per procurare che nelle merci se ne
aumentasse il prezzo ».
Nel R. D. 17 settembre 1816 si stabili
vano « varie provvidenze in materia d’ annona »
contro coloro che con « illecite operazioni
tentavano ogni via per farne (delle sussistenze)
l’oggetto d’ un vergognoso rivoltante gua
dagno », onde, al fine di tenere a « discreto
prezzo • le granaglie, venivano « mantenuti
nella piena esatta loro osservanza gli editti
del primo luglio 1773 ».
Le vendite di granaglie dovevano essere
sottoposte a denuncia al giudice, a partire
dalla quantità di tre sacchi, e più volte gli
editti rinnovano l’ assoluta proibizione « del
l’esercizio della professione dei così detti
sensali di granaglie ».
Tale interdizione era l’effetto di una poli
tica diretta a eliminare l’eccessivo numero
di intermediari, sicché esplicitamente diceva
l’ editto che « non potranno questi neanche
con mezzi indiretti comparire sui pubblici
mercati od ingerirsi in qualunque altro luogo
nelle compre o vendite di derrate, sotto pena
del carcere per anni due », o dell’ * esempla
rità del cartello e dell’eajwizionr in pub
blico tanto in questa nostra capitale, che
nel luogo della commessa contravvenzione,
che verrà dopo la sentenza immediatamente
eseguita senza distinzione o riguardo di per*
sona ».
Non eran nuove le norme contenute in
quel manifesto, giacché essendovi l’ abitu
dine di alterare il prezzo del grano sfruttando
gli immediati bisogni degli agricoltori si com
minavano. fin dall’aprile 1815, pene seve
rissime ai sensali che avessero tentato di
modificare i prezzi del grano.
« Saranno proibiti — diceva il regolamento
— tutti i panattieri, fornai, rivenditori e
negozianti di granaglie. vermicellai, e loro
domestici o commessi di andare qualsivoglia
giorno, sotto qualsivoglia pretesto, eziandio
di solo passaggio, sopra il mercato del grano
in questa città avanti il mezzogiorno e tanto
meno comperare granaglie di qualunque spe
cie, o contrattare avanti detto prefisso tempo
eziandio per interposta persona sotto pena di
lire
6
e della perdita della roba in caso di
accompra ».
Conteneva il manifesto anche la proibii
zione, pei commercianti torinesi, di c on t ra i
tare granaglie nel tempo proibito «sulle mostre^
per le contrade di questa città » e special-
mente nelle vicinanze della Corona Grossa}
« dove sotto pretesto del mercato del riM
suol radunarsi una folla di sfaccendati sedi*
centi sensati ambulanti, i quali d*accord(
con alcuni magazzinieri, coi più biasimevoli
raggiri, monopoli e coll’ aiuto anche di segreti
agenti e mandatari procurano, non curando
il grave pubblico pregiudicio, alterare eoa
tali illeciti mezzi nel mercato del grano i
prezzi delle granaglie, specialmente nei tempi
prossimi alla consueta fissazione della tassa
del pane ».
« Se alcuno osasse — si aggiungeva —
introdursi sul solito mercato del grano od ia
vicinanza d’esso ed ivi con segrete parlate e
con segnati, od in qualsivoglia altra maniera,
tentasse inspirare nei venditori la speranza
d’ aumento nei prezzi delle granaglie e eoa
ciò farne sospendere le vendite e trattative
d ’accompra, e così farne crescere il presso,
sarà irremissibilmente punito colla penale
di Lire 500. o con quella del carcere prò*
porzionata alla gravezza della contravven
zione ».
Si proibiva quindi a « tutti i sedicenti sen
sali ambulanti tanto suiti mercati e piasse,
che nelle contrade case e botteghe di questa
città di contrattare con negozianti di gran»
glie alcuna vendita di esse sotto qualsiv*
titolo e pretesto, tanto colla mostra c -
sensa