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Capi tolo VII

I. .

'rutti i contratti di qualsiasi specie dovevano esser fatti per atto

autentico, soll o pena di nullità. Tutte le azioni reali, per sonali e miste,

era rio

pre scritte ed estinte dopo i trent'anni.

Rispetto alla pro cedura civile, essa si faceva avanti alle Corti

semp re per iscritto. Le principali differenze dal diritto oggi in vigore

erano le seguent i : i giudici non erano ohbligati a motivare le sen–

tenze, salvo nel cas o che da una o da entrambe le parti ne fossero

richi esti. Non s i conoscevano le opposizioni alle sentenze in contu–

macia, e in materia di dirillo le sentenze delle Corti erano dichiarate

inappellabili. Si ammetteva soltanto la revisione, quando alla sentenza

era imputato qualche errore di fatto o si presentava qualche titolo che

mutava radicalmente lo stato della causa. Complicati ssime dispo sizioni

regolavano l' esecuzione delle sentenze nei riguardi del debitore, che

finivano ooll'ar riechire gli uomini di toga, onde di fronte agli abusi

talvolta il Principe era costretto ad avocare a sè que ste cause com–

mett endole ad un magistrato, cui dava autorità di definirle in via ami –

chevole tra debitori e cr editori o an che di giudicarle sommariamente.

La legge civile, al contrario di quanto oggi succede, non ricono–

sceva la sentenza per arbitri e pr escriveva che quando una delle

parti si fosse qu er elata dell'arbitrato davanti a un tribunale, non si

tenesse quello in conto veruno. Le sportule dell e sentenze e ordi–

nanze erano fissate dalla legge ad una tariffa piuttosto grave. Solo

dal pov ero nulla si percepiva, e que sti era ben anche esente dal–

l'usare carta bollata nelle sue cedole.

Nella seconda metà del secolo

XVIII,

il diritto penale venne modi–

ficandosi in forza del nuovo spirito di giust izia e di umanità, che,

movendo dalle opere dei pensatori e dei filosofi, illumina la coscienza

dei Principi e degli Statisti. Abolita la tortura come un inutile e

atroce mezzo d'istruttoria penale, le pene vennero commisurate alle

colpe e pr esero cara tt ere educativo e di difesa sociale, perdendo

quello esec rabile e funesto della vendetta.

Tutti i Principi d'Europa da Cat erina II di Russia a Federico il

Grande ;

da Maria Teresa e Giuseppe II d'Austria a Luigi XVI; da

Carlo III di Napoli a Leopoldo I, Granduca di To scana, informarono

ai nuovi principi la loro legislazione penare . Vittorio Amedeo III

rimase quasi solo devoto ai vecchi ordinamenti, nè volle sapere di

riforme e innovazioni ai Codici penali, che rimasero presso a poco

quali erano

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Medioevo.

In Piemonte si continuava a punire in maniera esorbitante anche

i reati men gra vi e restavano in uso le tenaglie infocate e le ruote