

La vita e
il
costume torinese sul cadere del secolo
XVIII
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«
Ai venditori di robe commest ibili si tolleri che tengano aperta
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bott ega come altresì i ban chi in piazz a s ino alle or e dieci di Fran cia.
«
I macellai e panatari saranno pure obbli gati come sopra ma
«
qualora a bisogno degli accorrenti facessero vendite di carne o
«
pane non sarà luogo a contravvenzione.
.
«
A riguardo .delle botteghe dei pr enditori del lotto, è dato ordine
«
che siano pendente tutto
il
giorno festivo chiuse le botteghe.
«
Rispetto ai venditori del tabacco nei pubblici banchini di questa
«
Città è .ordine che li medesimi debbano tenere la bottega chius a
«
e col solo usciolo della mede sima ap erto fino alle dieci di Francia,
«
dopo le quali debba que sto anche tenersi chiu so fino a l mezzo–
e
giorn o come an che dalle ore ventuna fino alle ventitrè d'Italia
» .
T ralasciamo le dispo sizioni relative agli osti, acqu avitari, ecc., pei
quali, come per gli altri cas i con simili l'usciolo riman eva ap erto.
Questo conciliava, il rispetto della legge coi bisogni dei cittadini,
poichè, in teoria, la bottega era chiusa !
A una data ora della notte doveva cessa re ogni giuoco tanto nei
pubblici ritrovi, quanto nelle cas e .private; ma in nessuna ora del
giorno e della notte, per un decr eto del
1789l,
era permesso di gio-
ca re alla gente di bassa condizione.
.
Però se taluni provvedimenti erano esage ra ti o soverchiamen te
rninuzio si, non mancavano le buone e utili disposizioni regolamentari .
Era proib ito ai cocchieri di corre re a gran velocità per le st rade,
e a tutti i citt adini di turbare la pubblica qui ete nelle ore notturne.
A un a certa ora dov evano chiudersi i portoni delle case, e in capo
alle scale, era obb ligo dei proprietari tenere una lampada accesa.
Torino fino al
1789l
non aveva illum inazione pubblica: era riser–
bat o a Vittorio Amedeo
III
pro vveder e a qu est a necessità.
Già Carlo Emanuele I, nel
1589l,
stabiliva :
Esp ressamen te p ro hibiamo ad ogni p ersona di qualsivoglia sta to,
grado e condi iione di andare la nott e dopo
il
suono della ritirata per
la presen te città di Turino senza lume, et di portare lanterne fal se,
-.,
Ùtpini
o
altri lumi contraffatti, sotto pena di cen to seui! d'oro per
l ognuno e per ogni volta,
o
di tre tratti di corda da darsi in p ubblico
a chi non potrà p agarli .
E l'Infanta Donna Caterina d'Au stria, nel genna io del 1591 ordi–
nava che
non dovevano andar e più di dai
o
tre al più sotto una can–
dela e quattro sotto una torchia ;
dopo di lei Vittorio Amedeo I
(9l6
gennaio 1633) aggiungeva non si portassero lanterne proibite, cioè
quelle che 'volteranno attorno,
e
altre che non haueranmo tre corni o luci.