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La vita e

il

costume torinese sul cadere del secolo

XVIII

519

«

Ai venditori di robe commest ibili si tolleri che tengano aperta

«

bott ega come altresì i ban chi in piazz a s ino alle or e dieci di Fran cia.

«

I macellai e panatari saranno pure obbli gati come sopra ma

«

qualora a bisogno degli accorrenti facessero vendite di carne o

«

pane non sarà luogo a contravvenzione.

.

«

A riguardo .delle botteghe dei pr enditori del lotto, è dato ordine

«

che siano pendente tutto

il

giorno festivo chiuse le botteghe.

«

Rispetto ai venditori del tabacco nei pubblici banchini di questa

«

Città è .ordine che li medesimi debbano tenere la bottega chius a

«

e col solo usciolo della mede sima ap erto fino alle dieci di Francia,

«

dopo le quali debba que sto anche tenersi chiu so fino a l mezzo–

e

giorn o come an che dalle ore ventuna fino alle ventitrè d'Italia

» .

T ralasciamo le dispo sizioni relative agli osti, acqu avitari, ecc., pei

quali, come per gli altri cas i con simili l'usciolo riman eva ap erto.

Questo conciliava, il rispetto della legge coi bisogni dei cittadini,

poichè, in teoria, la bottega era chiusa !

A una data ora della notte doveva cessa re ogni giuoco tanto nei

pubblici ritrovi, quanto nelle cas e .private; ma in nessuna ora del

giorno e della notte, per un decr eto del

1789l,

era permesso di gio-

ca re alla gente di bassa condizione.

.

Però se taluni provvedimenti erano esage ra ti o soverchiamen te

rninuzio si, non mancavano le buone e utili disposizioni regolamentari .

Era proib ito ai cocchieri di corre re a gran velocità per le st rade,

e a tutti i citt adini di turbare la pubblica qui ete nelle ore notturne.

A un a certa ora dov evano chiudersi i portoni delle case, e in capo

alle scale, era obb ligo dei proprietari tenere una lampada accesa.

Torino fino al

1789l

non aveva illum inazione pubblica: era riser–

bat o a Vittorio Amedeo

III

pro vveder e a qu est a necessità.

Già Carlo Emanuele I, nel

1589l,

stabiliva :

Esp ressamen te p ro hibiamo ad ogni p ersona di qualsivoglia sta to,

grado e condi iione di andare la nott e dopo

il

suono della ritirata per

la presen te città di Turino senza lume, et di portare lanterne fal se,

-.,

Ùtpini

o

altri lumi contraffatti, sotto pena di cen to seui! d'oro per

l ognuno e per ogni volta,

o

di tre tratti di corda da darsi in p ubblico

a chi non potrà p agarli .

E l'Infanta Donna Caterina d'Au stria, nel genna io del 1591 ordi–

nava che

non dovevano andar e più di dai

o

tre al più sotto una can–

dela e quattro sotto una torchia ;

dopo di lei Vittorio Amedeo I

(9l6

gennaio 1633) aggiungeva non si portassero lanterne proibite, cioè

quelle che 'volteranno attorno,

e

altre che non haueranmo tre corni o luci.