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Capitolo VIII.
il furto era stato commesso nel tabernacolo. Coloro che deponevano
il falso, se mas chi, erano condotti per le vie, sopra un asino, col remo
sulle spalle e condannati alla galera per anni dieci; se donne, veni–
vano ripetutamente fustigate in pubblico.
Gli oziosi e i vagabondi erano puniti con cinque anni di carcere;
gli usurai con la confis ca dei beni;
nè
per essi l'azione pena le si
estingueva con la morte loro.
Pene così atroci ed eccessive non valevano a rendere meno fre–
quenti i delitti, perchè tanto i ma lvagi quanto i buoni si trovavano
concordi a deludere la gius tizia.
Chi avrebbe osato denunziare un furlo domestico di poche lire,
sapendo che il colpevole sarebbe stato condannato a morle
~
Un
uomo di cosc ienza non avrebbe mai con sentito a far si comp lice di
un delitto legal e.
Permanevano nell 'ordinamento giudiziario le vecchie usanze della
tortura della berlina, dei tratti di corda (fig. 125); l'impunità a quei
malfattori che denunziassero l'autore di un delitto, di cu i la polizia
non era riu scita a scoprire il colpevole ; la disparità della pena per
uno stesso reato, secondochè
il
colpevole era nobile, ecclesiastico o
popolano. Con ragione per ciò scriveva il Gambini, giurista insigne,
che
«
chi volesse dalle disposizioni del Codice piemontese argomen–
tarne l'epoca, lo riferirebbe almeno al secolo
xv,
mentre reca la data
del 1770.
Agli Ebrei era negato ogni diritto politico, ed erano soggetti a
restrizioni e menomazioni come quelle relative alla libertà personale,
alla
inviolab ilit à
del domicilio e al diritto di pos sesso.
A quattordici anni era fatto obbligo a ogn i semita di portare al
braccio un distintivo giallo, e tutti dov evano abitare nel ghett o,
donde non potevano uscire dal tramonto all'alba.
Dall'ora nona del mercoledì santo fino al sabato successivo,
quando si sciolgono le campane, che suonano a gloria, a tutti gli
Ebrei era fatto divi eto di uscir di casa, sotto pena del carcere per
otto giorni a pane e acqua. Era rigorosamente proibito che un
Ebreo desse ad allattare i propri figli a una balia cristiana; e se
un di loro fosse colto a bestemmiare Dio, la Vergine e i Santi
veniva ine sorabilmente condannato a morte.
Restrizioni cosiffatte del dir itto comune vigevano anche per i
Valdesi, i quali non potevano, fuori dei limiti del territorio ad essi
as segnato, possedere beni immobili; non potevano unirsi in matri–
monio con donne cattoliche; e qua lora avessero fatto pr<,>paganda