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51G

Capitolo VIII.

il furto era stato commesso nel tabernacolo. Coloro che deponevano

il falso, se mas chi, erano condotti per le vie, sopra un asino, col remo

sulle spalle e condannati alla galera per anni dieci; se donne, veni–

vano ripetutamente fustigate in pubblico.

Gli oziosi e i vagabondi erano puniti con cinque anni di carcere;

gli usurai con la confis ca dei beni;

per essi l'azione pena le si

estingueva con la morte loro.

Pene così atroci ed eccessive non valevano a rendere meno fre–

quenti i delitti, perchè tanto i ma lvagi quanto i buoni si trovavano

concordi a deludere la gius tizia.

Chi avrebbe osato denunziare un furlo domestico di poche lire,

sapendo che il colpevole sarebbe stato condannato a morle

~

Un

uomo di cosc ienza non avrebbe mai con sentito a far si comp lice di

un delitto legal e.

Permanevano nell 'ordinamento giudiziario le vecchie usanze della

tortura della berlina, dei tratti di corda (fig. 125); l'impunità a quei

malfattori che denunziassero l'autore di un delitto, di cu i la polizia

non era riu scita a scoprire il colpevole ; la disparità della pena per

uno stesso reato, secondochè

il

colpevole era nobile, ecclesiastico o

popolano. Con ragione per ciò scriveva il Gambini, giurista insigne,

che

«

chi volesse dalle disposizioni del Codice piemontese argomen–

tarne l'epoca, lo riferirebbe almeno al secolo

xv,

mentre reca la data

del 1770.

Agli Ebrei era negato ogni diritto politico, ed erano soggetti a

restrizioni e menomazioni come quelle relative alla libertà personale,

alla

inviolab ilit à

del domicilio e al diritto di pos sesso.

A quattordici anni era fatto obbligo a ogn i semita di portare al

braccio un distintivo giallo, e tutti dov evano abitare nel ghett o,

donde non potevano uscire dal tramonto all'alba.

Dall'ora nona del mercoledì santo fino al sabato successivo,

quando si sciolgono le campane, che suonano a gloria, a tutti gli

Ebrei era fatto divi eto di uscir di casa, sotto pena del carcere per

otto giorni a pane e acqua. Era rigorosamente proibito che un

Ebreo desse ad allattare i propri figli a una balia cristiana; e se

un di loro fosse colto a bestemmiare Dio, la Vergine e i Santi

veniva ine sorabilmente condannato a morte.

Restrizioni cosiffatte del dir itto comune vigevano anche per i

Valdesi, i quali non potevano, fuori dei limiti del territorio ad essi

as segnato, possedere beni immobili; non potevano unirsi in matri–

monio con donne cattoliche; e qua lora avessero fatto pr<,>paganda