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Capitolo VIII ,

Dato il num ero st ragra nde di cause che vi affluivano, il Senato

Piemontese aveva dovuto esser diviso in tre camere, due per gfi

affari di maggior momento e una per le minori que stioni.

Erano riservati alla Corte dei Conti il contenzioso demaniale, i

delitti di peculato e di malversazione, le contravvenzioni, e in genere

tutte le cause che toccavano l'integrità del tesoro dello Stato e i

danni dell'erario. Ai Prefetti delle Provincie erano riserhate le cause di

prima ist anza e, in app ello, quelle già giudicate nei tribunali inferiori.

Le sentenze prefettizi e non erano app ellabili se non per gli affari

che superavano le 400 lire. Nelle città secondarie e nei comuni di

qualche importanza stava un Giudi ce, che trattava, senz'appello, le

cause che non oltrepassassero il valore di 50 lire, e sbrigava i pro–

cessi penali un Procuratore fiscale.

La magistratura piemontese adempiva al suo delicatissimo ufficio

con zelo e dottrina, mostrandosi illibata e imparziale.

La giustizia non seguiva tuttavia sempre la sua strada per effetto

dell'intromissione del Principe, che, con i

viglietti regi,

aveva facoltà

di sos pendere e differire le sentenze, specie quando si trattava del

pagamento di debiti.

5. - La Polizia era un 'emanazione dei pot eri politici, giudiziari

e religiosi; cosicchè spess o procedeva, senza riguardi ai diritti dei

citt adini, ad atti arbitrari ed illegali. "

I regolamenti di polizia proibivano di parlare in chiesa, pena

due scudi ai contravventori; obbligavano la sosp ensione del lavoro

nei giorn i festivi , e come non erano permessi gli spett acoli pubblici

in certe solennità religiose, così erano proibiti i balli e i festini cla–

moro si in pro ssimità delle chi ese.

Nelle ore della Messa cantata, del Vespero , della Dottrina cristiana,

era severamente vietata la vendita del vino e di altre bevande.

Nella quaresima occorreva un perm esso speciale per vendere cibi

vietati dai precetti della Chiesa , e occorrevano apposite concess ioni

per far serenate, fest e da ballo e mascherate. Soltanto ai nobili, ai

cava lieri e negozianti era conse ntito di tener qualche veglia, purchè

l'orchestra fosse composta di du e o tre stru menti non rumorosi.

Non sarà senza interesse dei lettori conosce re alcune particolari

disposizioni relativ e alle botteghe e a i negozi citt adini:

«

Che li parruéchieri e barbieri debbano

in

qualunque ora del

e.

giorno festivo tenere bottega chius a... pot endo però internamente

«

servire qualunque e andare dalle poste nelle case particolari.