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Capitolo VIII ,
Dato il num ero st ragra nde di cause che vi affluivano, il Senato
Piemontese aveva dovuto esser diviso in tre camere, due per gfi
affari di maggior momento e una per le minori que stioni.
Erano riservati alla Corte dei Conti il contenzioso demaniale, i
delitti di peculato e di malversazione, le contravvenzioni, e in genere
tutte le cause che toccavano l'integrità del tesoro dello Stato e i
danni dell'erario. Ai Prefetti delle Provincie erano riserhate le cause di
prima ist anza e, in app ello, quelle già giudicate nei tribunali inferiori.
Le sentenze prefettizi e non erano app ellabili se non per gli affari
che superavano le 400 lire. Nelle città secondarie e nei comuni di
qualche importanza stava un Giudi ce, che trattava, senz'appello, le
cause che non oltrepassassero il valore di 50 lire, e sbrigava i pro–
cessi penali un Procuratore fiscale.
La magistratura piemontese adempiva al suo delicatissimo ufficio
con zelo e dottrina, mostrandosi illibata e imparziale.
La giustizia non seguiva tuttavia sempre la sua strada per effetto
dell'intromissione del Principe, che, con i
viglietti regi,
aveva facoltà
di sos pendere e differire le sentenze, specie quando si trattava del
pagamento di debiti.
5. - La Polizia era un 'emanazione dei pot eri politici, giudiziari
e religiosi; cosicchè spess o procedeva, senza riguardi ai diritti dei
citt adini, ad atti arbitrari ed illegali. "
I regolamenti di polizia proibivano di parlare in chiesa, pena
due scudi ai contravventori; obbligavano la sosp ensione del lavoro
nei giorn i festivi , e come non erano permessi gli spett acoli pubblici
in certe solennità religiose, così erano proibiti i balli e i festini cla–
moro si in pro ssimità delle chi ese.
Nelle ore della Messa cantata, del Vespero , della Dottrina cristiana,
era severamente vietata la vendita del vino e di altre bevande.
Nella quaresima occorreva un perm esso speciale per vendere cibi
vietati dai precetti della Chiesa , e occorrevano apposite concess ioni
per far serenate, fest e da ballo e mascherate. Soltanto ai nobili, ai
cava lieri e negozianti era conse ntito di tener qualche veglia, purchè
l'orchestra fosse composta di du e o tre stru menti non rumorosi.
Non sarà senza interesse dei lettori conosce re alcune particolari
disposizioni relativ e alle botteghe e a i negozi citt adini:
«
Che li parruéchieri e barbieri debbano
in
qualunque ora del
e.
giorno festivo tenere bottega chius a... pot endo però internamente
«
servire qualunque e andare dalle poste nelle case particolari.