

La vita e
il
cost ume tori nese sul cadere del secolo
XVIII
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destin ate a romp ere le ossa ai condanna ti e agli imput ati. Pene gra–
vissime erano inflitte a chi portava addosso o teneva in casa le armi:
il
port atore di pist ole corte veniva punito con 10 ann i di galera; chi
era reo di tenerl e in cas a veni va condannato a cinque ann i della
stess a pena. I detento ri di coltelli oltr e misura a un solo taglio si
pren devano cinque anni di reclusione; se poi si trattava di lame a
doppio fendente ·la pena sa liva a dieci anni!
Il ferimento era punito con due anni di galera, ma la pena si
aggravava di altri 10 anni, se la ferita fosse stata inferta con arma
proibita. La facoltà di applica re le pene veni va spesso lasciata all'ar–
bitrio dei giudici . non solo pei delitti maggiori, ma anche per qu elli
che importavano la galera perp etu a o la mort e.
Cosl avveniva rispett o alla best emmi a. I giudici potevano giun–
gere ad infligger la pena della galera perpetu a o della morte a
coloro i quali in pubblico avessero proferito best emmie atroci o cal–
pestato o bruttato o guastato immagini dipin te o scolpite di Dio,
della Vergine, dei Santi. La pena di morte era commina ta non solo
ai delitti cont ro lo Stato, ma all' omicida, ai falsi monetar i, all' infan–
ticida, a qu ella donna che avesse occultato il parto e il bimbo fosse
morto .senza battesimo ; a ch i uccideva un alt ro in duello, o a chi
portava o mandava la sfida , a chi era accusat o di grassazione, an che
se la person a assalita rimaneva immune; al veneficio.
Al suic ida toccava un pro cesso postumo: il suo corpo o la sua
effig ie erano app esi per le for che.
Inaudita era l'acerbità delle pene pei furti, domesti ci. Se
il
lad ro
domestico poneva le mani sop ra un oggetto di un valore maggiore
di 200 lire, ed era maggior e d'anni 20, veniva conda nnato a morte;
se minor e gli toccava la galera perp et ua. l recidivi. anche se minori,
erano puniti di morte.
Non meno sproporzionate le pene assegnat e ai furti in genere .
Pel primo furto , se era semplice e non eccedeva la somma o il valore
di lire 15,
il
ladro era punito con la ca tena a tempo, se eccedeva una
tal e somma, con la fusti gazione in pubbli co; pel secondo furto , an–
corchè non eccedesse il valore suddetto , il ladro era bollato in un
braccio e gli si da va la galera almeno per cinque anni ; pel terz o
reat o cont ro la proprietà , la galera per venti ann
i ;
pel quarto la galera
a vita, se i quattro furti non eccedevano le duecent o lire, ma ecce–
dendo,
il
quarto furto si puniva con la pena di mort e. Il furto di
una cosa sacra, in luogo sac ro, qualunque fosse
il
valore di essa,
era punito con la mort e, preceduta dal taglio della mano destra, se