

524
Capitolo VIII.
luoghi nei rap po rt i con le vari e classi sociali e seg nata men te col
clero ; dai
Prefetti ,
magistrati giudiziari, cui spett ava la r evisione delle
cause in seconda lettura, onde sovente ebbero nome di giudici mag–
giori e di giudici d' app ello. V'era poi l'Intend ente che teneva il
Govern o e ammini strava tutti i rami della pubblica cosa, corrispon–
dendo dir ettamente con tutti i Dicasteri cent ra li. Pe r ciò eg li faceva
fare opportuni censimenti della popolazi one, delle professioni, della
natura dei terreni , del bestiame, ecc.
Nel 1775 Vittorio Amedeo riordinò tutta l'amministrazione comu–
nal e, e pochi anni dop o (1790) istituì una Giunta gene ra le delle
finanze per gli inter essi economici dei Comuni. L'amministrazione di
qu esti era affidata al Consiglio di ogni città o borgo, che va riava di
numero : 6 consiglieri nelle citt à e ne' luo ghi cos picui oltre il sindaco;
4 ne' luoghi seconda ri e 2 ne' più piccoli. Tuttavia, negli affari d'im–
portanza, si poteva ottener e che ne fosse raddoppiato il numero con
altre ttanti cons ult ori straordinari, e magari coll' inte rvento di tutti i
capi di cas a per qu egli atti che impli cassero l'interesse di tutti gli
abita nti e possid enti del luogo. Nessuno poteva far parte del Con–
siglio se non avesse almen o 25 anni, non possedesse una cer ta
rendita e non fosse prov visto di qu al che colt ura. Non poteva esser
cons igliere chi aveva parentela di primo o di secondo grado con
gli stipen diati del Comune.
L'ufficio era obbligatorio per tutti colo ro che vi erano chiama ti,
e nessun cittadino poteva impunemente sott ra rse ne, se non per gravi
moti vi, che ne imp edissero l' esercizio. Andavano esenti da un tale
obbligo coloro che avevano supera to i sett ant'anni, i padri di dodici
fi gli, i tutori di pupilli, i notai in a tt ività di se r vizio, i riformatori
de lle scuole regie, i mastri di post a, gli agrimen sori e gli ammala ti.
Il Consiglie re più anziano per ordine di elezione occupava la
ca rica di Sindaco e ne scade va, nei cons igli composti di sei o di
quattro cons iglieri, dopo un semestre, e durava in ufficio un anno
là dove due soli era no gli Amministratori elett i,
Le delibèrazioni comu nali avev ano valore esecu tivo, e solo qu ando
fosse ro state con trarie alle leggi, o dannose al Comune o allo Stato,
o, in qualche modo , tali da avve rs are o turbare l'ordine pubblico,
veni vano dall'Auto rità tutoria cassate, sa lvo sempre però il diritto di
ricor so all'Intende nte genera le di Finanza e per sino al Re.
Non è senza significato la raccomanda zione fatta dal Re agli
Intendenti di frenare le spese eccessive, che si facevano per acqui sto
di cer a e d'olio per il culto re ligioso, e di limitare quelle occorr enti