

Maria Cristina e Carlo Emanuele Il
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In tempi di epidemie e di pestilenze il
Magistmto di sanità
aveva
potere illimitato, e finchè durò il terrore destato dalla
morìa
del 1630,
pot è, al più lieve sospetto di contagio, emanare editt i e decreti di
isolamento di questo o di quel paese, divieti di fiere e mercati, bandi
cont ro gli untori. Ma in tempi normali sembra che l'op era del Proto–
medico generale, assistito dai Protornedici provin ciali non fosse
troppo alacre ed effi cace.
Fig. 69. - Piazza San Carlo.
L'amministrazione della giustizia, lo notammo già, aveva non pochi
difetti, dovuti principalmente al fatto che la potestà politi ca-e qu ella
giudiziaria risied evano nella suprema magistratura.
Non è ch i non vegga come non si possa amministrare serena–
mente la giustizia da chi deve tutelare e difendere gli interessi poli–
tici, di loro natura così mutevoli e insieme così pr eponderanti.
Nuoceva altresì alla libera funzione degli ordini giudizia ri l'infra–
mettenza del Principe, che pot eva, quando gli talentasse, avocar e a
sè
i pro cessi e sostituire i magistrati ordinari con persone nuove e
seguire procedure inusitate e nuovissime, Non era nemmeno raro il