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Maria Cristina e Carlo Emanuele Il

. 299

In tempi di epidemie e di pestilenze il

Magistmto di sanità

aveva

potere illimitato, e finchè durò il terrore destato dalla

morìa

del 1630,

pot è, al più lieve sospetto di contagio, emanare editt i e decreti di

isolamento di questo o di quel paese, divieti di fiere e mercati, bandi

cont ro gli untori. Ma in tempi normali sembra che l'op era del Proto–

medico generale, assistito dai Protornedici provin ciali non fosse

troppo alacre ed effi cace.

Fig. 69. - Piazza San Carlo.

L'amministrazione della giustizia, lo notammo già, aveva non pochi

difetti, dovuti principalmente al fatto che la potestà politi ca-e qu ella

giudiziaria risied evano nella suprema magistratura.

Non è ch i non vegga come non si possa amministrare serena–

mente la giustizia da chi deve tutelare e difendere gli interessi poli–

tici, di loro natura così mutevoli e insieme così pr eponderanti.

Nuoceva altresì alla libera funzione degli ordini giudizia ri l'infra–

mettenza del Principe, che pot eva, quando gli talentasse, avocar e a

i pro cessi e sostituire i magistrati ordinari con persone nuove e

seguire procedure inusitate e nuovissime, Non era nemmeno raro il