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Capitolo VI.
gu~r l'a,
illa
VOl' O"
vem~ e
interrotto,
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s oltanto,
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i
7~9,
potè ess er '
c~ n~
dotto a compimento per il Pi emonte,
L~
legge relativa a questa pode–
rosa opera' pubblica fu promulgata e sanc ita da Carlo Emanuele III
il
5 maggio del
1731. .
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Gra nde incremento dette pure il Principe a tutte le industrie e
manifatture; seg na ta rnente
a
quelle della seta e della lana , dnde sor–
SCl'O
stabilimen ti nuovi a Biella; a Mondovì , 'ad Ormea, e il Piemonte
e la Savoia poterono emanc ipa rs i
i~
gran parte dall 'importazione
forestiera. Promosse la cultura del tabacco 'e ma ssimamente quella
del gelso, per le quali non dubitò un istante di spianta re i deliziosi
giardini del Parco. e di Mirafiori.
'
A tutela dei cont ra tt i
e -del
diritto privato ave va, fin dal 1696,
istituito i tabellionati o archivi pubblici per la conservazione degli
atti notarili, e nel
1729,
pubblicava un ottimo Codi ce di commercio.
.
Mentre dava mano a tutte qu este svariate provvidenze economiche
ed nmrninistrative, Vittorio Amedeo
IIi
appli cavu, e da moiti ' anni ? la
mente a ·preparare, col consiglio dei più chiari giuristi d'Europa. iun
corpo completo di leggi,' che, s'econdo
lui. idoveva
e~sere
compimento
e corona alla moltepli ce ' opero sità sua di legislatore e' di Principe.
Il codice primamente
pl:omul~ato
da Amedeo
VlIl ,
nonostante le
aggiunte che vi era no state fatte, mal rispond eva ai biso gni della
civiltà progredita; occorreva provveder e in miglior modo a regolare
i rapporti fra cittadino e citt adino, fra questi e la gius tizia: Per ciò
emanò
.il
Codice Vit tori no
(1723),
che
ripubhlic ò
con not evoli emen–
damenti ed aggiunte nel
1729.
È
divi so in 6
li~ri ~he
trattano: i,l
primo della religione e del culto ; il sec ondo delle competenze e dei
doveri dei magistrati ;
il
terzo della pro cedura
ci v i l~;
il ' quarto delia
legislazione criminale;
il
quinto della legislazi one civile ; il
sest~
dell e
attribuzioni della Came ra dei Conti , del Demanio, della Feudalità,
delle Miniere, delle Strade , dei Boschi .
«
Certo, osserva .giustamente
il Predari, giudicando qu esto Codice alla stregua delle nostre idee,
delle nostre teorie civili e sociali esso ci si
pre~enta
inrnolta parte
come un'assurda negazione di tutto ciò che .il diritto e l'umanità ha
ormai fra noi sanc ito come indi scutibile ed inviolabile, ma chi vorrà
giudicarlo raffrontato ai tempi che lo pr ecedettero, e dai quali usciva,
non potrà a meno di ricono scer e in ess o un vero pro gresso ,' civile
e anche umanitario, notand osi qua e là alcun e dispo sizioni ehe sono
una vera rib ellion e a qu anto si rit en eva sino allora una dogmatica
verità; si che al cune,' anzi non poche parti di qu ei paragrafi pote–
rono giunge re fino a noi risp ettati come buon a giurispru de nza
~ .