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424

Capitolo VI.

gu~r l'a,

illa

VOl' O"

vem~ e

interrotto,

~

s oltanto,

.~ ep

i

7~9,

potè ess er '

c~ n~

dotto a compimento per il Pi emonte,

L~

legge relativa a questa pode–

rosa opera' pubblica fu promulgata e sanc ita da Carlo Emanuele III

il

5 maggio del

1731. .

:.,'

.

. . '

.

, .'

Gra nde incremento dette pure il Principe a tutte le industrie e

manifatture; seg na ta rnente

a

quelle della seta e della lana , dnde sor–

SCl'O

stabilimen ti nuovi a Biella; a Mondovì , 'ad Ormea, e il Piemonte

e la Savoia poterono emanc ipa rs i

i~

gran parte dall 'importazione

forestiera. Promosse la cultura del tabacco 'e ma ssimamente quella

del gelso, per le quali non dubitò un istante di spianta re i deliziosi

giardini del Parco. e di Mirafiori.

'

A tutela dei cont ra tt i

e -del

diritto privato ave va, fin dal 1696,

istituito i tabellionati o archivi pubblici per la conservazione degli

atti notarili, e nel

1729,

pubblicava un ottimo Codi ce di commercio.

.

Mentre dava mano a tutte qu este svariate provvidenze economiche

ed nmrninistrative, Vittorio Amedeo

IIi

appli cavu, e da moiti ' anni ? la

mente a ·preparare, col consiglio dei più chiari giuristi d'Europa. iun

corpo completo di leggi,' che, s'econdo

lui. idoveva

e~sere

compimento

e corona alla moltepli ce ' opero sità sua di legislatore e' di Principe.

Il codice primamente

pl:omul~ato

da Amedeo

VlIl ,

nonostante le

aggiunte che vi era no state fatte, mal rispond eva ai biso gni della

civiltà progredita; occorreva provveder e in miglior modo a regolare

i rapporti fra cittadino e citt adino, fra questi e la gius tizia: Per ciò

emanò

.il

Codice Vit tori no

(1723),

che

ripubhlic ò

con not evoli emen–

damenti ed aggiunte nel

1729.

È

divi so in 6

li~ri ~he

trattano: i,l

primo della religione e del culto ; il sec ondo delle competenze e dei

doveri dei magistrati ;

il

terzo della pro cedura

ci v i l~;

il ' quarto delia

legislazione criminale;

il

quinto della legislazi one civile ; il

sest~

dell e

attribuzioni della Came ra dei Conti , del Demanio, della Feudalità,

delle Miniere, delle Strade , dei Boschi .

«

Certo, osserva .giustamente

il Predari, giudicando qu esto Codice alla stregua delle nostre idee,

delle nostre teorie civili e sociali esso ci si

pre~enta

inrnolta parte

come un'assurda negazione di tutto ciò che .il diritto e l'umanità ha

ormai fra noi sanc ito come indi scutibile ed inviolabile, ma chi vorrà

giudicarlo raffrontato ai tempi che lo pr ecedettero, e dai quali usciva,

non potrà a meno di ricono scer e in ess o un vero pro gresso ,' civile

e anche umanitario, notand osi qua e là alcun e dispo sizioni ehe sono

una vera rib ellion e a qu anto si rit en eva sino allora una dogmatica

verità; si che al cune,' anzi non poche parti di qu ei paragrafi pote–

rono giunge re fino a noi risp ettati come buon a giurispru de nza

~ .